DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1959, n. 688
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 84, 85, 86 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli organi ed uffici delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' quelli della Regione, della provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta Provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo. Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente, e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 85 dello Statuto. E' data facolta', a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere, senza spese, la traduzione nella propria lingua degli atti di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria nonche' delle giurisdizioni amministrative e degli atti notarili.
Art. 2
Le facolta' riconosciute ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano dal primo comma dell'articolo 85 dello Statuto sono applicabili anche alle persone giuridiche private e associazioni di fatto operanti nel territorio dello stessa Provincia. Gli organi e gli uffici di cui al menzionato primo comma, hanno nei confronti delle anzidette persone giuridiche e associazioni di fatto gli stessi obblighi stabiliti dal terzo comma dell'art. 85. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n 78. VILLA
Art. 3
((Nella provincia di Bolzano e' consentito l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne ed interne degli esercizi previsti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)).
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