LEGGE 24 luglio 1959, n. 697
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.
Art. 3
All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - RUMOR - ANGELINI - COLOMBO - JERVOLINO - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione
Convenzione internazionale sostitutiva della Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo. (Parigi, 1 dicembre 1954). Parte di provvedimento in formato grafico
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