DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 721
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;.
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 198 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della, scuola post-universitaria di organizzazione aziendale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola post-universitaria di organizzazione aziendale
Art. 199. - Alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Padova e' annessa la scuola postuniversitaria di organizzazione aziendale, che si propone (seguendo i criteri programmatici esposti nell'art. 6 della convenzione in data 28 novembre 1957, repertorio n. 711, costitutiva del Centro universitario per l'organizzazione aziendale) di preparare elementi idonei a svolgere compiti di organizzazione, amministrazione, ecc., nell'ambito di aziende ed enti.
La senola conferisce il diploma in organizzazione aziendale.
Art. 200. - La durata dei corsi della scuola e' di due anni.
Art. 201. - Alla scuola, per il conseguimento del diploma in organizzazione aziendale, possono iscriversi i laureati in Facolta' universitarie italiane e straniere, questi ultimi in base a lauree debitamente omologate.
Possono assistere a uno o piu' corsi della scuola gli imprenditori e i dirigenti di aziende, anche se sprovvisti di titolo di laurea.
Il numero annuo degli iscritti, di cui ai commi precedenti, per ciascun anno di corso, e' determinato dal Consiglio del centro mentre spetta al Consiglio della scuola (di cui all'art. 204) la selezione dei candidati, a suo insindacabile giudizio, in base anche alla valutazione dei titoli.
Art. 202. - I corsi della scuola comprendono i seguenti gruppi di insegnamenti fondamentali:
Tecnologie ed impianti;
Complementi di materie giuridiche ed economiche;
Statistica aziendale;
Organizzazione della produzione;
Organizzazione della distribuzione;
Finanza ed economia delle aziende;
Organizzazione, struttura e politica aziendale;
Macchine ed apparecchiature per la contabilita' e il controllo;
Relazioni col personale e relazioni pubbliche.
A questi vengono aggiunti - su proposta del direttore della scuola - insegnamenti complementari, in relazione a particolari esigenze aziendali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Per ogni singolo iscritto, il Consiglio della scuola stabilisce il piano di studi, in relazione ai titoli di studio e professionali presentati dall'interessato all'atto dell'iscrizione.
Le lezioni sono integrate da conferenze, esercitazioni, dimostrazioni pratiche, visite ad aziende, viaggi a scopo di studio od istruzione, ecc.
Art. 203. - Al termine del biennio gli iscritti regolari, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale, sono ammessi a discutere una dissertazione scritta di diploma su tema approvato da uno degli insegnanti della scuola.
Superate tutte le anzidette prove, viene rilasciato un diploma in organizzazione aziendale.
Al termine del biennio, agli iscritti sprovvisti di titolo di laurea, i quali abbiano assistito con assiduita' e diligenza per un biennio agli insegnamenti della, scuola, viene rilasciato un certificato dei corsi frequentati.
Art. 204. - Gli organi della scuola sono: 1) il direttore; 2) il Consiglio.
Il direttore della scuola viene nominato dal Rettore dell'Universita', d'intesa col Consiglio del centro tra i professori della scuola. Egli dura in carica un biennio accademico e puo' essere confermato.
Il direttore nomina i docenti della scuola, su proposta del Consiglio della Facolta' di ingegneria, udito il Consiglio della Facolta' di scienze politiche per le materie di sua competenza, d'intesa col Consiglio di amministrazione del Centro universitario per l'organizzazione aziendale.
Art. 205. - Il Consiglio e' composto dal direttore che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti, fondamentali e complementari, previsti dallo art. 202, e dal segretario del Centro per l'organizzazione aziendale, che e' anche segretario del Consiglio della scuola.
Spetta al Consiglio della scuola: di determinare e coordinare - in accordo con il Centro universitario per l'organizzazione aziendale - i programmi degli insegnamenti e delle attivita' didattiche connesse, dando loro un indirizzo eminentemente pratico; operare la selezione dei candidati; decidere su questioni disciplinari.
Art. 206. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia, in qualita' di presidente, e da due altri insegnanti della scuola.
La Commissione per l'esame di diploma e' composta del direttore, che la presiede, da altri quattro professori della scuola e da due esperti di organizzazione aziendale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti.
Art. 207. - Tutti gli iscritti alla scuola, di cui al precedente articolo 201 sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione - proposte dal Consiglio di amministrazione del Centro secondo quanto prevede il regolamento dell'Universita' degli studi di Padova - da pagare in due rate uguali, la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo, nonche' al pagamento della tassa erariale di cui alla [legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 113. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 198 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della, scuola post-universitaria di organizzazione aziendale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola post-universitaria di organizzazione aziendale Art. 199. - Alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Padova e' annessa la scuola postuniversitaria di organizzazione aziendale, che si propone (seguendo i criteri programmatici esposti nell'art. 6 della convenzione in data 28 novembre 1957, repertorio n. 711, costitutiva del Centro universitario per l'organizzazione aziendale) di preparare elementi idonei a svolgere compiti di organizzazione, amministrazione, ecc., nell'ambito di aziende ed enti. La senola conferisce il diploma in organizzazione aziendale. Art. 200. - La durata dei corsi della scuola e' di due anni. Art. 201. - Alla scuola, per il conseguimento del diploma in organizzazione aziendale, possono iscriversi i laureati in Facolta' universitarie italiane e straniere, questi ultimi in base a lauree debitamente omologate. Possono assistere a uno o piu' corsi della scuola gli imprenditori e i dirigenti di aziende, anche se sprovvisti di titolo di laurea. Il numero annuo degli iscritti, di cui ai commi precedenti, per ciascun anno di corso, e' determinato dal Consiglio del centro mentre spetta al Consiglio della scuola (di cui all'art. 204) la selezione dei candidati, a suo insindacabile giudizio, in base anche alla valutazione dei titoli. Art. 202. - I corsi della scuola comprendono i seguenti gruppi di insegnamenti fondamentali: Tecnologie ed impianti; Complementi di materie giuridiche ed economiche; Statistica aziendale; Organizzazione della produzione; Organizzazione della distribuzione; Finanza ed economia delle aziende; Organizzazione, struttura e politica aziendale; Macchine ed apparecchiature per la contabilita' e il controllo; Relazioni col personale e relazioni pubbliche. A questi vengono aggiunti - su proposta del direttore della scuola - insegnamenti complementari, in relazione a particolari esigenze aziendali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Per ogni singolo iscritto, il Consiglio della scuola stabilisce il piano di studi, in relazione ai titoli di studio e professionali presentati dall'interessato all'atto dell'iscrizione. Le lezioni sono integrate da conferenze, esercitazioni, dimostrazioni pratiche, visite ad aziende, viaggi a scopo di studio od istruzione, ecc. Art. 203. - Al termine del biennio gli iscritti regolari, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale, sono ammessi a discutere una dissertazione scritta di diploma su tema approvato da uno degli insegnanti della scuola. Superate tutte le anzidette prove, viene rilasciato un diploma in organizzazione aziendale. Al termine del biennio, agli iscritti sprovvisti di titolo di laurea, i quali abbiano assistito con assiduita' e diligenza per un biennio agli insegnamenti della, scuola, viene rilasciato un certificato dei corsi frequentati. Art. 204. - Gli organi della scuola sono: 1) il direttore; 2) il Consiglio. Il direttore della scuola viene nominato dal Rettore dell'Universita', d'intesa col Consiglio del centro tra i professori della scuola. Egli dura in carica un biennio accademico e puo' essere confermato. Il direttore nomina i docenti della scuola, su proposta del Consiglio della Facolta' di ingegneria, udito il Consiglio della Facolta' di scienze politiche per le materie di sua competenza, d'intesa col Consiglio di amministrazione del Centro universitario per l'organizzazione aziendale. Art. 205. - Il Consiglio e' composto dal direttore che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti, fondamentali e complementari, previsti dallo art. 202, e dal segretario del Centro per l'organizzazione aziendale, che e' anche segretario del Consiglio della scuola. Spetta al Consiglio della scuola: di determinare e coordinare - in accordo con il Centro universitario per l'organizzazione aziendale - i programmi degli insegnamenti e delle attivita' didattiche connesse, dando loro un indirizzo eminentemente pratico; operare la selezione dei candidati; decidere su questioni disciplinari. Art. 206. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia, in qualita' di presidente, e da due altri insegnanti della scuola. La Commissione per l'esame di diploma e' composta del direttore, che la presiede, da altri quattro professori della scuola e da due esperti di organizzazione aziendale. Ciascun commissario dispone di dieci punti. Art. 207. - Tutti gli iscritti alla scuola, di cui al precedente articolo 201 sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione - proposte dal Consiglio di amministrazione del Centro secondo quanto prevede il regolamento dell'Universita' degli studi di Padova - da pagare in due rate uguali, la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo, nonche' al pagamento della tassa erariale di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 113. - VILLA
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