DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 724
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 12 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 115. - VILLA
Convenzione
Repertorio n. 754 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova, per l'insegnamento della semeiotica medica. L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) e questo giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, nella sede del Rettorato della Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier Giovanni Fabbri Colabichi, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;alla presenza dei signori: Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione universitaria e Mascitti cav. uff. rag. Alfredo, nato a Napoli il 16 luglio 1894, ragioniere principale dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti; sono comparsi: da una parte: il prof. gr. uff. Ing. Ferro Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, professore ordinario e rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'Universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche: dall'altra parte: Il sig. avv. Dolcini Walter, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa con deliberazione in data 23 gennaio 1959, n. 748, che in estratto autentico si allega; Premesso: che presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova fin dall'anno accademico 1949-50 e' impartito l'insegnamento complementare di semeiotica medica; che l'importanza assunta da tale disciplina nella formazione del medico e' andata progressivamente crescendo, poiche' la semeiologia fisica tradizionale si e' venuta completando con la metodologia strumentale e nell'ambito di questa con la diagnostica isotopologica; che esiste gia' la cattedra - di ruolo o convenzionata - di semeiotica medica in un ragguardevole numero di Universita' italiane (Roma, Napoli, Firenze, Genova, Siena, Catania, Messina); che queste nuove esigenze hanno trovato concreta ed autorevole espressione nell'indirizzo rivolto al Ministro per la pubblica istruzione dalla riunione dei presidi della Facolta' medico-chirurgica unitamente ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione e alla presenza del direttore generale e dei funzionari della Direzione generale dell'istruzione superiore convocati in Roma in data 27 febbraio 1958, che ha indicato l'opportunita' di conferire alla semeiotica medica il rango di insegnamento fondamentale; che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di consentire che l'insegnamento della semeiotica medica sia impartito da un professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la Facolta' di medicina e chirurgia di Padova, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa. Tutto cio' premesso, fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Universita' di Padova, nella persona del suo rettore, prof. gr. uff. Ing. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue: 1) Presso l'Universita' degli studi di Padova e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore da destinarsi all'insegnamento di "semeiotica medica". 2) Che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, conformemente alla deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, si obbliga in modo irrevocabile per il periodo di anni venti e cioe' fino all'anno 1979 (millenovecentosettantanove) a corrispondere - a semplice richiesta - all'Universita' degli studi di Padova, per il finanziamento della cattedra di semeiotica medica, la somma annua di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila), nonche' si impegna di corrispondere una somma annua pari al 20% dell'importo sopra specificato perche' sia provveduto all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, a decorrere dal 1 novembre 1959. Ove la richiesta di versamento delle annualita' di cui al comma precedente non venga effettuata dall'Universita' entro il termine di sei mesi dopo la scadenza dell'anno accademico cui la annualita' stessa si riferisce, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s'intende esonerata dall'obbligo di provvedere al versamento medesimo per quell'anno accademico. 3) L'Universita' di Padova si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di semeiotica medica, l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro, nonche' l'importo del 20% relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio. Le somme anzidette saranno versate in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 4) Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione per il professore di ruolo di semeiotica medica, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa. Il medesimo Istituto versera' anche sul maggior onere la percentuale del 20% per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che spettera' al titolare. 5) La presente convenzione avra' la dorata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 1 novembre 1959 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. 6) Qualora la convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di professore di ruolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna di corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbiano a verificarsi le proroghe della convenzione previste all'art. 5. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 21 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto, che consta di facciate cinque e righe ventitre della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il Rettore dell'Universita di Padova f.to Prof. ing. Guido Ferro Il Presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo f.to Avv. Walter Dolcini Il sig. Grossato dott. Enzo, teste f.to Dott. Enzo Grossalo Il sig. Mascitti cav. uff. rag. Alfredo, teste f.to Cav. uff. Alfredo Mascitti Il sig. Fabbri Colabich dott. cav. uff. Pier Giovanni, ufficiale rogante f.to Dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich Registrato a Padova il 13 febbraio 1959, Atti privati, vol. 356, n. 12861/1. Esatte lire (Gratis). p. Il procuratore regg.: Antonio Bettin
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.