DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 729

Type DPR
Publication 1959-05-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 13 febbraio 1957, n. 87, relativa alla trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 18 novembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di diritto agrario comparato in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata ai capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 116. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 1

Repertorio n. 462 Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario comparato presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto e questo di diciotto del mese di novembre in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Universita' avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, delegato ai rositi con decreto rettorale del 1 luglio 1950; Alla presenza dei testimoni cogniti e idonei signori: Sacchi dott, Osvaldo, nato a Figline Valdarno l'11 marzo 1902 e residente in via del Ferrale 12, Firenze; Lazzeri rag. Luigi, nato a Firenze il 28 luglio 1905 e qui residente in via Micheli 3; Sono comparsi i signori: Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio ma quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberato del Consiglio di amministrazione del 14 aprile 1958 che si allega sotto la lettera "A" come parte integrante del presente atto; Bolla avv. prof. Giangastone, nato a Firenze il 1 aprile 1882, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio, ma quale commissario governativo dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1957, n. 1222; Premesso: che con lettera del 22 febbraio 1958, n. 1184, il commissario governativo dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato istituito presso l'Universita' degli studi di Firenze con legge 13 febbraio 1957, n. 87, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario comparato allo scopo di incrementare gli studi relativi ai problemi didattici e scientifici pertinenti al diritto agrario nel duplice intento di servire la scuola e di contribuire alla specializzazione del personale docente e assistente necessario alla Vita dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (allegato "B"); tenuto presente che la istituzione di questo insegnamento rientra nelle possibili attivita' previste dalle norme statutarie dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato; che in conseguenza di quanto sopra il succitato commissario governativo si e' impegnato di assumere a carico dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di diritto agrario comparato; che la Facolta' di giurisprudenza, presso la quale l'insegnamento viene impartito, e il Senato accademico hanno riconosciuto rispettivamente nelle adunanze del 7 marzo 1958 e 2 aprile 1958, come pienamente rispondente agli interessi degli studi l'istituzione del predetto posto di ruolo (allegati "C" e "D"); che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'adunanza del 14 aprile 1958, ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate sulla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore a stipulare la presente convenzione; che con successiva deliberazione della Facolta' di giurisprudenza del 22 maggio 1958 approvata dal Senato accademico il 4 giugno 1958, e dal Consiglio di amministrazione il 9 giugno 1958, si e' convenuto che qualora e solo in sede di prima applicazione della convenzione stessa la Facolta' di giurisprudenza incontrasse gravi difficolta' per provvedere alla copertura dell'insegnamento di diritto agrario comparato, e' autorizzata a coprire la cattedra in questione con l'insegnamento di diritto privato comparato (allegati "E" "F" "G"); Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di giurisprudenza, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di diritto agrario comparato. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il termine dei primi venti anni, della presente convenzione, la Facolta' di giurisprudenza e' autorizzata, qualora incontri gravi difficolta', per provvedere alla copertura dell'insegnamento di diritto agrario comparato di cui alla convenzione presente, a coprire la cattedra con l'insegnamento di diritto privato comparato, fermo pero' l'obbligo specifico da parte del titolare della cattedra medesima di insegnare effettivamente anche monograficamente, diritto agrario comparato.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 2

Art. 2. L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato assume l'obbligazione di corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di diritto agrario comparato, o se del caso diritto privato comparato di cui all'art. 1, e al momento della richiesta dell'Universita' medesima, la somma che sara' necessaria per il pagamento dello stipendio annuo e di quant'altro dovuto, in virtu' di legge, al professore che sara' chiamato a ricoprire la cattedra di cui sopra e comunque non inferiore a L. 3.000.000 (tre milioni) annue. Qualora, successivamente alla richiesta di cui al comma precedente e per il periodo riferentesi alla medesima, venissero ad essere apportate, per disposizione di legge, variazioni allo stipendio del predetto professore, l'istituto di diritto agrario internazionale e comparato si impegna a versare all'Universita' la somma corrispondente a tali variazioni, rispetto alla somma precedentemente richiesta dall'Universita' medesima.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 3

Art. 3. L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato assume inoltre l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Firenze, oltre la somma di cui all'art. 2, l'ammontare corrispondente al 20% della somma stessa, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. L'ammontare di cui al precedente comma viene intanto fissato in non meno di L. 600.000 (seicentomila) annue restando inteso che l'istituto di diritto agrario internazionale e comparato s'impegna a versare all'Universita', la somma corrispondente alle eventuali variazioni di stipendio che, per disposizioni di legge, venissero apportate al trattamento dei professori universitari.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto precedentemente indicato a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di diritto agrario comparato o di diritto privato comparato, di cui all'art. 1, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra in conto entrate del Tesoro; b) versare annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro la somma corrispondente al 20% o quella corrispondente alle eventuali variazioni secondo l'art. 3 della presente convenzione.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze a norma del susseguente art. 6; b) se non venga corrisposta la ulteriore somma al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma secondo; c) se vengano a cessare e in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi predetti il posto di professore di ruolo suddetto s'intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Firenze del professore titolare della cattedra di diritto agrario comparato o di diritto privato comparato e s'intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di diritto agrario comparato- art. 7

Art. 7. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo in virtu' dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Universita' degli studi di Firenze. Si omette lettura dei sette allegati perche' le parti, col mio consenso, vi hanno rinunciato. Il presente atto consta di nove pagine e sin qui parte della successiva di numero tre fogli di carta libera uso bollo ed e' scritto da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno. F.to E. Paolo Lamanna " Giangastone Bolla " Osvaldo Sacchi teste " Luigi Lazzeri teste " Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 4 dicembre 1958 al n. 6729, vol. 565. Esatte lire (gratis). Allegati (omissis).

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