DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1959, n. 731

Type DPR
Publication 1959-08-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781; Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1956, con il quale e' stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto; Visti gli estratti dei verbali delle riunioni del 29 novembre 1958 e 27 giugno 1959, nel corso delle quali il suddetto Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo testo di statuto, nonche' la delibera del presidente dell'Istituto suddetto, in data 7 luglio 1959, il quale per delega dello stesso Consiglio ha provveduto ad apportare una modifica formale al testo definitivo dello statuto medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", composto di 24 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 117. - VILLA

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 1

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" Art. 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 2

Art. 2. L'istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti, non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti del relativo albo.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 3

Art. 3. L'istituto provvede alle seguenti prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidita, vecchiaia e superstiti; b) trattamento in caso di malattia; c) trattamento in caso di infortunio; d) trattamento in caso di tubercolosi; e) trattamento in caso di disoccupazione; f) assegni famigliari. L'istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, puo' provvedere: g) al ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi; h) alla concessione di prestiti e sussidi; i) alla concessione di borse di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti; l) alla costruzione di alloggi da cedere in affitto, con patto di futura vendita o riscatto; m) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali, assistenziali facoltative. L'Istituto puo' assumere altresi' le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano affidate con contratto di lavoro o con convenzione, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 4

Art. 4. Le istanze per conseguire le prestazioni dell'Istituto ed ogni altra documentazione ad esse comunque inerente, debbono essere presentate, nei termini indicati dalla legge o dai regolamenti, direttamente all'istituto che ha facolta' di istituire, a tal fine, uffici di corrispondenza.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 5

Art. 5. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio dei sindaci.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 6

Art. 6. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sull'esecuzione delle loro deliberazioni; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al vicepresidente, ad altro consigliere o al direttore generale. In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Istituto sono attribuiti al vicepresidente.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) ventidue giornalisti professionisti iscritti all'istituto, designati, mediante elezione, in ragione di due per ciascuna circoscrizione delle undici associazioni regionali di stampa; b) due giornalisti professionisti iscritti all'Istituto, designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana: c) quattro giornalisti professionisti, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, dei quali due titolari di pensione; d) un rappresentante degli editori, designato dalla Federazione italiana editori giornali; e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le designazioni di cui alle lettere b), c), d), e), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 8

Art. 8. Partecipano alle elezioni di cui alla lettera a) del precedente art. 7 e possono essere designati per la carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto, per i quali risultino effettivamente versati, al novantesimo giorno precedente la data delle elezioni, almeno trentasei contributi mensili nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti gestita dall'istituto, nel quinquennio antecedente al novantesimo giorno predetto. La misura mensile di tali contributi, inoltre, non deve essere inferiore a quella corrispondente alla retribuzione minima stabilita per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. La data delle elezioni e' fissata dall'istituto, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana. Su richiesta delle associazioni regionali interessate, fermo restando l'accertamento delle posizioni assicurative dei giornalisti gia' effettuato alla data di cui al primo comma del presente articolo, l'Istituto puo' prorogare la data delle elezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. L'elenco dei giornalisti votanti e' trasmesso dall'istituto alle Associazioni regionali di stampa, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni. L'elenco e' esposto nell'albo delle Associazioni predette e loro sezioni, per un periodo di 15 giorni, termine utile per l'inoltro di eventuali ricorsi all'Istituto da parte degli iscritti che ne abbiano diretto interesse. Le associazioni regionali di stampa curano lo svolgimento delle elezioni secondo il sistema determinato dal proprio Consiglio direttivo e approvato dall'Istituto. A tal fine, esse nominano il presidente del seggio e due scrutatori, fra i giornalisti iscritti all'Istituto e in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. Risultano eletti i giornalisti che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti precede l'eletto piu' anziano di eta'. Il verbale delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori, nonche' dal presidente o dal consigliere delegato della associazione, contenente l'elenco dei votanti e i risultati dello scrutinio, deve essere trasmesso, entro otto giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto che ne cura l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella eventualita' che le elezioni non vengano effettuate entro i termini stabiliti, vi provvede direttamente, in via straordinaria, l'Istituto, mediante referendum da espletarsi con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 9

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza nella carica di consigliere dell'Istituto, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dai precedenti articoli 7 e 8. Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 10

Art. 10. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'istituto. Nella sua prima adunanza, presieduta dal consigliere piu' anziano di eta', il Consiglio designa il presidente e nomina il vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo. In particolare, delibera: a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto; b) sullo statuto e sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto; c) sul regolamento organico del personale; d) sui bilanci dell'Istituto; e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi; f) sui criteri di ripartizione delle entrate e delle eventuali disponibilita'; g) su ogni altra questione deferitagli dalle leggi e dai regolamenti. I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare Commissioni consultive costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 11

Art. 11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni quadrimestre e in adunanza straordinaria quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei consiglieri. Entro il mese di maggio, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata ai consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, almeno otto giorni prima.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 12

Art. 12. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, nel caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, e' determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 13

Art. 13. Il Comitato esecutivo e' cosi' composto: a) il presidente dell'Istituto; b) il vicepresidente dell'Istituto; c) cinque consiglieri giornalisti, tra i quali i due designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana; d) il rappresentante della Federazione italiana editori giornali; e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 14

Art. 14. Il Comitato esecutivo: a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) vigila sull'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto; c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento, a norma del regolamento organico; d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano la previdenza e l'assistenza dei giornalisti, nonche' il funzionamento dell'Istituto; e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni; f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti all'assegnazione ai giornalisti delle case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato; g) determina i criteri per l'assegnazione in affitto degli alloggi di proprieta' dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni; h) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'Istituto, e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, all'alienazione, alla permuta di beni immobili urbani e rustici, nonche' alla eventuale trasformazione dei beni predetti; i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno; l) propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 15

Art. 15. Il Comitato esecutivo e' convocato dal presidente con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione, inoltre, puo' essere richiesta da almeno tre componenti del Comitato o dal Collegio dei sindaci. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, e' determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 16

Art. 16. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Istituto, incaricato dal presidente delle mansioni di segretario.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 17

Art. 17. Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui al primo comma del precedente art. 8, designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica quattro anni dalla data della nomina. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. In particolare, essi devono: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare ispezioni e riscontri di cassa; c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 18

Art. 18. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto che ne stabilisce il trattamento giuridico od economico. Il direttore generale dirige tutti i servizi dell'istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto, con voto deliberativo.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 19

Art. 19. L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1 gennaio e termina, il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, corredato degli atti e delle relazioni del direttore generale e del Collegio dei sindaci, e' trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 20

Art. 20. Almeno ogni cinque anni e' compilato un bilancio tecnico attuariale della gestione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti che e' trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti - art. 21

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.