DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1959, n. 770

Type DPR
Publication 1959-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 432;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 827 del 7 agosto 1959;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unita' di tre minuti.

Art. 2

Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane distrettuali ed interdistrettuali sono stabilite per ogni unita' di tre minuti nelle seguenti misure: a) comunicazioni distrettuali impegnanti linee interurbano di lunghezza: fino a 25 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72 da oltre 25 km. fino a 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 108 oltre 50 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180 b) comunicazioni interdistrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza: fino a 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 132 da oltre 50 Km. fino a 100 km. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 204 da oltre 100 km. fino a 200 km . . . . . . . . . . . . . . . . L. 276 da oltre 200 km. fino a 400 km . . . . . . . . . . . . . . . . L. 348 da oltre 400 Km. fino a 600 Km . . . . . . . . . . . . . . . . L. 420 oltre 600 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 468 La lunghezza delle linee interurbane si calcola tra i centri di settore cui appartengono le localita' tra le quali si svolge la comunicazione. Le tariffe indicate alla lettera b) comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Societa' concessionaria del servizio telefonico nella localita' di partenza della comunicazione. Detto compenso e' dovuto anche per ogni unita' di conversazione internazionale in partenza; esso non si applica, invece per il traffico interdistrettuale tra localita' appartenenti a settori di distretti contigui quando i rispettivi centri di distretto siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. o tra localita' appartenenti a settori contigui di distretti diversi anche se la distanza tra i rispettivi centri di distretto risulti maggiore di quella sopraindicata, sempreche' la lunghezza tariffaria, dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 Km.

Art. 3

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, verra' applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli articoli 1 e 2 del presente decreto: Numero degli impulsi per ogni unita ' a) comunicazioni settoriali...................... 3 b) comunicazioni distrettuali: fino a 25 Km................................. 7 da oltre 25 fino a 50 km..................... 11 oltre 50 km.................................. 18 c) comunicazioni interdistrettuali (escluse quelle di cui alla lettera d): fino a 50 km................................. 13 da oltre 50 km. fino a 100 Km................ 21 da oltre 100 km. fino a 200 km............... 28 da oltre 200 km. fino a 400 km............... 35 da oltre 400 km. fino a 600 km............... 42 oltre 600 km................................. 47 d) comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiori a 25 km. purche in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impiegati non superi i 100 km: fino a 50 km................................. 11 da oltre 50 km. fino a 100 km................ 19 Valore di ciascun impulso: L. 10. La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, verra' applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella: Numero Ritmo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato - - secondi a) comunicazioni settoriali....... 1 40, - b) comunicazioni distrettuali: fino a 25....................... 1 16, - da oltre 25 km. fino a 58 km.... 2 10, 5 da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - c) comunicazioni interdistrettuali (escluse quelle di cui alla lettera d): fino a 50 km.................... 2 9, - da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - da oltre 100 km. fino a 200 km.. 4 4, 5 da oltre 200 km. fino a 400 km.. 4 3, 5 da oltre 400 km. fino a 600 km.. 4 3, - oltre 600 km................... 4 2, 5 d) comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. purche in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 km.: fino a 50 km.................... 2 10, 5 da oltre 50 km. fino a 100 km... 2 6, - Valore di ciascun impulso: L. 10

Art. 4

L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.

Art. 5

La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuate da posti telefonici pubblici o da apparecchi a prepagamento, e' stabilita in L. 30. Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali e' dovuta, oltre alla tariffa suddetta che si applica per ogni comunicazione, la tariffa settoriale, distrettuale od interdistrettuale di competenza secondo la qualifica e l'ora di effettuazione della comunicazione. Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma sara' percepita una sola volta.

Art. 6

La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' stabilita nella misura di L. 20 per ogni unita' di conversazione e si applica alle conversazioni distrettuali, interdistrettuali ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati e dai posti telefonici pubblici. Essa e gia' compresa nelle tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto. Su detta soprattassa spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quota di L. 5, che verra' acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento allo speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

Art. 7

Per le conversazioni distrettuali ed interdistrettuali urgenti, ammesse nel servizio tramite operatrice, la tariffa di cui all'art. 2 del presente decreto e' triplicata al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata.

Art. 8

La soprattassa delle comunicazioni urgentissime e' abrogata.

Art. 9

Quando una conversazione non ha luogo perche' al momento in cui e' stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, e' dovuta una tassa pari alla terza parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unita' della conversazione. Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta dovra' corrispondere una tassa pari alla terza parte dell'unita' di conversazione ordinaria feriale diurna.

Art. 10

Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato il richiedente dovra' pagare una tassa pari alla terza parte della corrispondente tariffa ordinaria feriale diurna. Per l'invio di un avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre alla tassa indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, ed un terzo della tariffa di cui all'art. 5 del presente decreto in base alle modalita' ivi previste.

Art. 11

Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore una alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice e' ridotta alla meta' della tariffa normale, al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata.

Art. 12

Le modalita' di applicazione delle tariffe di cui al presente decreto in conseguenza delle norme previste dal Piano regolatore telefonico nazionale approvato con il decreto Ministeriale 11 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1957, n. 321, e successive modificazioni, saranno stabilite dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13

Le conversazioni scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate conversazioni urbane agli effetti tariffari.

Art. 14

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.

Art. 15

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 ottobre 1959.

GRONCHI SEGNI - SPATARO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 164. - VILLA

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