DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 772
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pavia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata, alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata ai capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e dei capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 157. - VILLA
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 1
Rep. n. 32/C/11 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese presso la Facolta' di lettere e filosofia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentocinquantanove addi' ventuno del mese di febbraio in Pavia, nella sala del Rettorato dell'Universita' degli studi Premesso che con legge 26 luglio 1957, n. 741, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1957, n. 214, e' resa possibile l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto nei due indirizzi "europeo" e "orientale", presso le Facolta' di lettere e filosofia; Premesso che da parte dei Consessi accademici dell'Universita', ritenuto che, per mantenere alto il prestigio e l'efficienza della Facolta' di lettere e filosofia, la quale vanta antiche e nobili tradizioni, non si possa ne' si debba rinunciare ad integrarla con tale corso di studi il quale risponde del resto, specie nell'epoca presente, a sentite e a diffuse necessita', e' stato proposto l'inserimento nello statuto universitario del nuovo corso di laurea al titolo riguardante la Facolta' di lettere e filosofia e che tale proposta, gia' da tempo inoltrata per l'approvazione agli Organi ministeriali, si prevede possa essere sanzionata e resa legalmente operante con l'inizio del prossimo anno accademico 1959-60; che, in previsione di cio', non disponendo la Facolta' di lettere e filosofia nel proprio ruolo organico di un sufficiente numero di posti di professore destinati all'insegnamento di materie linguistiche ed in particolare di lingue e letterature straniere moderne di indirizzo europeo, si rende necessario provvedere a precostituirne fin d'ora almeno un altro mediante convenzione, cosi' come previsto al comma 2° dell'art. 63 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; che, tenuto conto di quanto sopra esposto, sono intervenuti accordi con gli Enti territoriali locali e cioe' l'Amministrazione provinciale di Pavia e il comune di Pavia, e con i due Consorzi locali agenti a latere dell'Universita' per fiancheggiarne il funzionamento e integrarne l'attivita' e cioe' il Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese e il Consorzio universitario lombardo, allo scopo di predisporre e impegnare pro quota i mezzi finanziari occorrenti per la costituzione di una nuova cattedra convenzionata; che ciascuno dei suddetti Enti ha deliberato e notificato l'impegno al versamento annuale di una propria quota in denaro per il mantenimento presso l'Universita' di Pavia della istituenda cattedra di ruolo; che il Consiglio della facolta' di lettere e filosofia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 20 novembre 1958, del 30 dicembre 1958 e del 5 gennaio 1959 hanno esaminato ed approvato entro i limiti delle rispettive competenze la proposta per l'istituzione del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese; Tutto cio' premesso Avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pavia, funzionario delegato a ricevere e a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Universita' predetta, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e in forza di decreto rettoriale in data 16 novembre 1952, rinunciando di comune intesa alla presenza di testimoni, sono personalmente comparsi da una parte Il prof. gr. uff. Plinio Fraccaro, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) l'8 gennaio 1883, nella sua veste e qualita' di Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Pavia da lui legalmente rappresentata, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 gennaio 1959 dall'altra 1) il prof. Giorgio Piovano nato a Torino il 27 marzo 1920 quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera della Giunta provinciale dell'Amministrazione della provincia di Pavia in data 5 febbraio 1959, n. 14350/58, debitamente approvata in sede tutoria dalla locale Prefettura il 13 febbraio 1959; 2) l'on. Bruno Fassina nato a Pavia l'8 settembre 1912 il quale agisce nella duplice veste di sindaco del comune di Pavia e di presidente del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese, in esecuzione rispettivamente: a) di deliberazione della Giunta municipale in data 9 gennaio 1959 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento tutorio in data 16 gennaio 1959; b) di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese in data 5 gennaio 1959; 3) il prof. Antonio Pensa nato a Milano il 15 settembre 1874 in esecuzione di deliberazione del Comitato esecutivo del Consorzio universitario lombardo in data 29 dicembre 1958. Tutte le deliberazioni sopra menzionate, in numero di sette, vengono allegate in copia autentica al presente atto e di esso viene omessa la lettura per espressa volonta' dei comparenti della cui identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo. Essi comparenti confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. - Presso l'Universita' degli studi di Pavia e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 2
Art. 2. - La somma di L. 3.000.000 (tre milioni) corrispondente all'ammontare della spesa media annua attualmente prevista per il mantenimento di un posto di professore di ruolo universitario oltre all'importo annuo di L. 600.000 (seicentomila) pari al 20% della predetta somma di L. 3.000.000 (tre milioni), destinato a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto cosi' coperto, nel caso che questi abbia a cessare entro o dopo la durata della presente convenzione avendo maturato il diritto al trattamento medesimo, saranno prelevati dal complesso dei contributi annui versati agli scopi anzidetti alla Universita' di Pavia dai sottoelencati Enti in adempimento degli impegni di durata e di importo rispettivamente assunti e qui di seguito indicati: a) contributo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni) da corrispondere dall'Amministrazione provinciale di Pavia a decorrere dal 1 gennaio 1959, giusta [deliberazione della Giunta provinciale in data 5 febbraio 1959, n. 14350/58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:giunta.provincia.:delibera:1959-02-05;14350), debitamente approvata dalla competente autorita' tutoria in data 13 febbraio 1959; b) contributo di L. 2.000.000 (duemilioni) limitatamente all'anno 1958 e successivamente di L. 1.000.000 (un milione) fino a tutto il 31 dicembre 1977, da corrispondere dal comune di Pavia in adempimento di deliberazione della Giunta municipale in data 9 gennaio 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 gennaio 1959, ratificata dal Consiglio comunale nell'adunanza del 12 febbraio 1959; c) contributo del Consorzio provinciale pro Ateneo Pavese nella misura annua di L. 1.000.000 (un milione) con impegno fino a tutto l'anno 1977 subordinatamente alla rinnovazione del Consorzio stesso dopo la scadenza del 1962 e al riconoscimento dell'impegno stesso da parte dell'Amministrazione che subentrera' dopo la sua ricostituzione. Tutto cio' in adempimento della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 5 gennaio 1959; d) contributo annuo di L. 700.000 (settecentomila) del Consorzio universitario lombardo deliberato dal Comitato esecutivo del Consorzio stesso in data 29 dicembre 1958, a decorrere dal 1 gennaio 1959 per la durata di anni venti.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 3
Art. 3. - Gli Enti sovventori assumono l'obbligo di integrare i propri contributi qualora, in relazione ad eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari i contributi stessi risultino insufficienti.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 4
Art. 4. - L'Universita' di Pavia dal canto suo si obbliga, in esecuzione di quanto dianzi stabilito: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare della cattedra di lingua e letteratura inglese, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare; b) a versare annualmente allo Stato, la somma di lire 600.000 (seicentomila) pari al 20% dell'ammontare dello stipendio medio annuo dianzi considerato o la maggior somma all'uopo necessaria, destinata a costituire lo speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare della cattedra; c) di far affluire i versamenti effettuati dagli Enti sovventori in base alla presente convenzione al proprio stato di previsione dell'entrata e ad imputarli al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 5
Art. 5. - Qualora nel decorso della presente convenzione dovessero verificarsi modificazioni in aumento al trattamento economico dei professori universitari, all'onere relativo si fara' fronte con le eventuali economie nel frattempo realizzate e accantonate presso l'Universita' di Pavia, costituite dalla differenza tra l'ammontare dei contributi di cui all'art. 2 riscossi e i rimborsi effettuati o da effettuare allo Stato fino alla loro concorrenza, con l'esplicita intesa che, esaurite dette economie e invitati gli Enti sovventori a rivedere i loro impegni per un congruo aggiornamento, essi non vi aderissero, la presente convenzione s'intendera' ipso facto risolta e decaduta ad ogni effetto la cattedra convenzionata.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 6
Art. 6. - La presente convenzione si intendera' del pari in qualsiasi momento decaduta colla conseguente soppressione del posto di professore di ruolo cosi' costituito, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) qualora i contributi degli Enti sovventori venissero comunque a cessare; b) qualora il loro complesso risultasse insufficiente a coprire la spesa e, dopo impiegate le eventuali economie, non venissero integrati gli impegni da parte degli Enti predetti in misura tale da assicurare la copertura della spesa; c) coll'estinguersi per qualsiasi motivo degli impegni di finanziamento e di durata assunti dagli Enti sovventori senza che siano rinnovati.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 7
Art. 7. - Resta anche inteso che allo scadere della presente convenzione, il suo mancato rinnovo comporta senz'altro la decadenza di essa con le relative conseguenze, fra cui la soppressione del posto e la cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 8
Art. 8. - La presente convenzione, subordinata alle approvazioni di legge, avra' vigore per anni venti con decorrenza dalla data di nomina o di trasferimento presso l'Universita' degli studi di Pavia del professore titolare della cattedra di lingua e letteratura inglese e si intendera' tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo, qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata.
Convenzione istituzione posto professore di ruolo di lingua e letteratura inglese-art. 9
Art. 9. - La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia, e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. Non si da' lettura degli allegati avendovi le parti, col mio consenso, rinunciato dichiarando di averne esatta conoscenza. Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da esse espressa e, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante: f.to Plinio FRACCARO, rettore dell'Universita' f.to Giorgio PIOVANO f.to Bruno FASSINA, sindaco f.to Antonio PENSA f.to Umberto MARCHI, ufficiale rogante. Registrato a Pavia il 25 febbraio 1959 al n. 1932, Atti pubblici - Vol. 203. Esatte lire - esente. Il direttore: f.to E. REPETTI FONTANA
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