DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "contabilita' nazionale".
Art. 19 , relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in economia e commercio e' modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non e' propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico.
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "anestesiologia".
Art. 36. - E' cosi' modificato: "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.
Presso la Facolta', e' pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria".
Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche.
N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche
Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) statistica;
2) chimica fisica;
3) paleontologia;
4) antropologia;
5) geologia;
6) patologia generale;
7) patologia vegetale:
8) entomologia agraria;
9) fisiologia vegetale;
10) embriologia sperimentale.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.
N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche.
Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegna menti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche:
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica:
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) geochimica;
3) disegno;
4) botanica;
5) zoologia;
6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale;
7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
8) astronomia;
9) statistica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sara' dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.
Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue:
Per il corso di laurea in scienze geologiche:
l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica;
gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia;
l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia;
gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia.
Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria e' aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "contabilita' nazionale". Art. 19, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in economia e commercio e' modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non e' propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico. Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "anestesiologia". Art. 36. - E' cosi' modificato: "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Presso la Facolta', e' pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria". Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche. N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) statistica; 2) chimica fisica; 3) paleontologia; 4) antropologia; 5) geologia; 6) patologia generale; 7) patologia vegetale: 8) entomologia agraria; 9) fisiologia vegetale; 10) embriologia sperimentale. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche. Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegna menti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche: 2) fisica sperimentale (biennale); 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica: 4) mineralogia; 5) geologia; 6) geologia applicata; 7) paleontologia; 8) geografia; 9) geografia fisica; 10) topografia e cartografia; 11) fisica terrestre; 12) petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) geochimica; 3) disegno; 4) botanica; 5) zoologia; 6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale; 7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 8) astronomia; 9) statistica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sara' dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue: Per il corso di laurea in scienze geologiche: l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica; gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia; l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia; gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia. Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria e' aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA
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