DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777

Type DPR
Publication 1959-08-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "contabilita' nazionale".

Art. 19 , relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in economia e commercio e' modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non e' propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "anestesiologia".

Art. 36. - E' cosi' modificato: "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Presso la Facolta', e' pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria".

Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche.

N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche

Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) chimica organica;

5) botanica (biennale);

6) zoologia (biennale);

7) anatomia comparata;

8) anatomia umana;

9) istologia ed embriologia;

10) fisiologia generale (biennale);

11) chimica biologica;

12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) statistica;

2) chimica fisica;

3) paleontologia;

4) antropologia;

5) geologia;

6) patologia generale;

7) patologia vegetale:

8) entomologia agraria;

9) fisiologia vegetale;

10) embriologia sperimentale.

Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.

N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche.

Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.

Sono insegna menti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche:

2) fisica sperimentale (biennale);

3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica:

4) mineralogia;

5) geologia;

6) geologia applicata;

7) paleontologia;

8) geografia;

9) geografia fisica;

10) topografia e cartografia;

11) fisica terrestre;

12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica fisica;

2) geochimica;

3) disegno;

4) botanica;

5) zoologia;

6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale;

7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

8) astronomia;

9) statistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sara' dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.

Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue:

Per il corso di laurea in scienze geologiche:

l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica;

gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia;

l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia;

gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia.

Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria e' aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "contabilita' nazionale". Art. 19, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in economia e commercio e' modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non e' propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico. Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "anestesiologia". Art. 36. - E' cosi' modificato: "La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Presso la Facolta', e' pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria". Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche. N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) statistica; 2) chimica fisica; 3) paleontologia; 4) antropologia; 5) geologia; 6) patologia generale; 7) patologia vegetale: 8) entomologia agraria; 9) fisiologia vegetale; 10) embriologia sperimentale. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche. Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegna menti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche: 2) fisica sperimentale (biennale); 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica: 4) mineralogia; 5) geologia; 6) geologia applicata; 7) paleontologia; 8) geografia; 9) geografia fisica; 10) topografia e cartografia; 11) fisica terrestre; 12) petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) geochimica; 3) disegno; 4) botanica; 5) zoologia; 6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale; 7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 8) astronomia; 9) statistica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sara' dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte. Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue: Per il corso di laurea in scienze geologiche: l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica; gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia; l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia; gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia. Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria e' aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.