DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 779
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: - a diritto tributario".
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie della Facolta' di magistero e' aggiunto quello di: "estetica".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia della Facolta' di magistero sono aggiunti quelli di:
"sociologia";
"psicologia pedagogica";
"psicologia sociale";
"storia della filosofia antica";
"storia della filosofia medioevale".
Art. 193 , relativo alla Scuola di specializzazione in chimica analitica annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' cosi' modificato:
"Alla Scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
Art. 201 , relativo alla Scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' cosi' modificato:
"Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 150. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: - a diritto tributario". Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie della Facolta' di magistero e' aggiunto quello di: "estetica". Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia della Facolta' di magistero sono aggiunti quelli di: "sociologia"; "psicologia pedagogica"; "psicologia sociale"; "storia della filosofia antica"; "storia della filosofia medioevale". Art. 193, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica analitica annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' cosi' modificato: "Alla Scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico". Art. 201, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' cosi' modificato: "Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 150. - VILLA
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