DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 781

Type DPR
Publication 1959-08-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 6;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione in data 11 maggio 1959 stipulata in Siena tra l'Universita' degli studi e la Societa' "Alcali" Industria Solfosali Alcalini - Societa' per azioni con sede in Siena, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della Universita' di Siena.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Siena, in base ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla, convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 170. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 1

Repertorio n. 59 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di clinica ortopedica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. L'anno millenovecentocinquantanove (1959), addi' undici (11) del mese di maggio in Siena in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Siena, in via Banchi di Sotto n. 55, davanti a me dott. Camillo Amio del fu Girolamo nato a Sassari e domiciliato a Siena nella mia qualita' di direttore amministrativo, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, e delegato con decreto rettorale in data 9 novembre 1953 registrato al n. 676 della pag. 381 del vol. 1 della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei: 1) dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, consigliere presso l'Universita' di Siena; 2) Flora Poggialini nei Bralia, nata a Siena il 31 marzo 1917, applicata presso l'Universita' di Siena, si sono personalmente costituiti i signori: prof. Giuseppe Bianchini, fu Achille, da S. Quirico d'Orcia (Siena) nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Siena, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 23 aprile 1959; il sig. Mario Puccioni fu Cesare, da Firenze, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 febbraio 1959 dal Consiglio di amministrazione della Societa' Alcali - Industria Solfosali Alcalini Societa' per azioni, sede in Siena, i quali dando esecuzione ai predetti accordi. Premesso a) che per il migliore funzionamento della cattedra di ortopedia e' necessario provvedere alla istituzione di un secondo posto di assistente di ruolo; b) che la Societa' di prodotti chimio Alcali - Industria Solfosali Alcalini - si e' fatta promotrice, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione per la realizzazione degli scopi di cui sopra; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' di Siena hanno accettato, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di assistente. tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. - Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Siena sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta' da destinarsi alla cattedra di ortopedia. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme dello stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 2

Art. 2. - Il presidente della Societa' Alcali, in virtu' dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione della Societa' stessa nella seduta del 24 febbraio 1959, assume l'obbligazione a titolo gratuito di corrispondere all'Universita' degli studi di Siena, per il finanziamento del posto di assistente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare, le somme da versare in due rate semestrali anticipate, sono determinate in L. 1.600.000 (un milioneseicentomila), per l'ammontare della spesa media pievista per un posto di assistente e in L. 320.000) (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 3

Art. 3. - Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Siena e' tenuta a versare allo Stato. Il presidente della Societa' Alcali versera' annualmente la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di cui trattasi sara' soppresso ed il titolare cessera' dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 4

Art. 4. - La presente convenzione si intendera' inoltre, decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle scadenze successive di cui all'art. 6; b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente da] servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 5

Art. 5. - L'Universita' di Siena assume l'impegno di versare annualmente allo Stato la somma di L. 1.600.000 (un milioneseicentomila) e di L. 320.000 (trecentoventimila) relative rispettivamente al trattamento economico di attivita' di servizio e di eventuale cessazione dal servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo convenzionato, sul cap. 125 art. 13 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1958-59 e sul capitolo ed articolo che fosse eventualmente indicato dal Ministero della pubblica istruzione, e corrispondente capitolo ed articolo dei successivi esercizi.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 6

Art. 6. - La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente cattedra clinica ortopedica-art. 7

Art. 7. - La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Siena e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' la approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che la approvano e la sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione dell'Universita' di Siena. Il presente atto, escluse le firme, consta di cinque facciate e di diciotto righe ed e' scritto da persona di mia fiducia. Il rettore: Prof. Giuseppe Bianchini - f.to Giuseppe BIANCHINI Il presidente della Societa anonima "Alcali" Dott. Mario Puccioni - f.to Mario Pucioni f.to dott. Buonaventura ORLANDINI - teste f.to Flora BRALIA POGGIALINI - teste f.to Camillo AMIC. Registrato a Siena il 14 maggio 1959 al vol. 199, n. 3247 - Esatte lire (gratis). - Il procuratore reggente: Dott. G. Mozzi - f.to Gianfranco Mozzi.

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