DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 783
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 8 , relativo alla propedeuticita' da osservarsi nel corso di laurea in giurisprudenza, e' cosi' integrato al numero 1, dopo le parole "diritto agrario" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale"; al numero 5, dopo le parole "diritto amministrativo" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale".
Art. 11 , relativo alla propedeuticita' da osservarsi nel corso di laurea in scienze politiche e' cosi' integrato
al numero 3, dopo le parole "di diritto del lavoro" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale".
Art. 20. Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"tecnica, delle ricerche di mercato e della distribuzione in generale" e di: "lingua araba".
Art. 33. - Agli istituti annessi alla Facolta' di medicina, e chirurgia e' aggiunto "l'istituto di clinica pediatrica".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
"biochimica applicata".
Art. 40. - E' soppresso l'istituto di chimica generale, annesso alla Facolta' di farmacia.
Art. 78. - E' cosi' integrato:
"La Facolta' di scienze tisiche, matematiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
scienze matematiche;
fisica;
chimica;
scienze naturali;
matematica e fisica;
scienze biologiche;
scienze geologiche.
Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di laurea in scienze geologiche.
Laurea in scienze geologiche
Art. 91. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Insegnamenti complementari:
1) geochimica;
2) geodesia;
3) geografia economica;
4) zoologia;
5) botanica;
6) oceanografia;
7) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), biennale;
8) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
9) statistica;
10) chimica fisica;
11) paleontologia umana;
12) antropologia;
13) chimica organica;
14) astronomia;
15) vulcanologia;
16) anatomia comparata.
Gli insegnamenti di: "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico.
L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; le studente dovra' sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 92. - L'esame di mineralogia deve essere preceduto da, quelli di istituzioni di matematiche, fisica sperimentale I, chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Gli esami delle materie fondamentali del 3° e 4° anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del 1° e 2° anno.
L'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia.
Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna.
Le tesi di laurea sono solo sperimentali, possono avere indirizzo mineralogico, geologico, paleontologico.
All'inizio del 3° anno lo studente dovra' richiedere lo internato presso uno degli istituti di mineralogia e petrografia, geologia e paleontologia, geodesia e geofisica presso i quali svolgera' la tesi di laurea sperimentale.
Art. 93 (gia' 91), riguardante norme comuni e' cosi' integrato:
"L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in scienze geologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale ed oltre che nelle prove pratiche di cui agli articoli 83 e 85:
(i successivi capoversi a) e b) restano invariati)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 154. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 8, relativo alla propedeuticita' da osservarsi nel corso di laurea in giurisprudenza, e' cosi' integrato al numero 1, dopo le parole "diritto agrario" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale"; al numero 5, dopo le parole "diritto amministrativo" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale". Art. 11, relativo alla propedeuticita' da osservarsi nel corso di laurea in scienze politiche e' cosi' integrato al numero 3, dopo le parole "di diritto del lavoro" dovra' aggiungersi: "e di diritto internazionale". Art. 20. Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: "tecnica, delle ricerche di mercato e della distribuzione in generale" e di: "lingua araba". Art. 33. - Agli istituti annessi alla Facolta' di medicina, e chirurgia e' aggiunto "l'istituto di clinica pediatrica". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: "biochimica applicata". Art. 40. - E' soppresso l'istituto di chimica generale, annesso alla Facolta' di farmacia. Art. 78. - E' cosi' integrato: "La Facolta' di scienze tisiche, matematiche e naturali conferisce le seguenti lauree: a) scienze matematiche; b) fisica; c) chimica; d) scienze naturali; e) matematica e fisica; f) scienze biologiche; g) scienze geologiche. Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di laurea in scienze geologiche. Laurea in scienze geologiche Art. 91. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica sperimentale (biennale); 3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) mineralogia; 5) geologia; 6) geologia applicata; 7) paleontologia; 8) geografia; 9) geografia fisica; 10) topografia e cartografia; 11) fisica terrestre; 12) petrografia. Insegnamenti complementari: 1) geochimica; 2) geodesia; 3) geografia economica; 4) zoologia; 5) botanica; 6) oceanografia; 7) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), biennale; 8) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 9) statistica; 10) chimica fisica; 11) paleontologia umana; 12) antropologia; 13) chimica organica; 14) astronomia; 15) vulcanologia; 16) anatomia comparata. Gli insegnamenti di: "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico. L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; le studente dovra' sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 92. - L'esame di mineralogia deve essere preceduto da, quelli di istituzioni di matematiche, fisica sperimentale I, chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Gli esami delle materie fondamentali del 3° e 4° anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del 1° e 2° anno. L'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia. Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna. Le tesi di laurea sono solo sperimentali, possono avere indirizzo mineralogico, geologico, paleontologico. All'inizio del 3° anno lo studente dovra' richiedere lo internato presso uno degli istituti di mineralogia e petrografia, geologia e paleontologia, geodesia e geofisica presso i quali svolgera' la tesi di laurea sperimentale. Art. 93 (gia' 91), riguardante norme comuni e' cosi' integrato: "L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in scienze geologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale ed oltre che nelle prove pratiche di cui agli articoli 83 e 85: (i successivi capoversi a) e b) restano invariati)".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 154. - VILLA
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