DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 784

Type DPR
Publication 1959-08-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

"storia della pedagogia", "psicologia dell'eta' evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale".

Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

"glottologia" e "storia della musica".

Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:

"psichiatria".

Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

"statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra".

Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

"statistica", "algebra".

Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), e' aggiunto quello di:

"strutturistica chimica".

Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di:

"geologia sedimentaria".

Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di:

"servomeccanismi".

All'art. 152, e' aggiunto il seguente comma:

"Alla Scuola e' addetto anche un vice direttore che sara' nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facolta' di giurisprudenza e potra' essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facolta' stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facolta' o di quella di economia e commercio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "storia della pedagogia", "psicologia dell'eta' evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale". Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: "glottologia" e "storia della musica". Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "psichiatria". Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: "statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: "statistica", "algebra". Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), e' aggiunto quello di: "strutturistica chimica". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di: "geologia sedimentaria". Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di: "servomeccanismi". All'art. 152, e' aggiunto il seguente comma: "Alla Scuola e' addetto anche un vice direttore che sara' nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facolta' di giurisprudenza e potra' essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facolta' stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facolta' o di quella di economia e commercio".

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.