DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 784
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"storia della pedagogia", "psicologia dell'eta' evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale".
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
"glottologia" e "storia della musica".
Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"psichiatria".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
"statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"statistica", "algebra".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), e' aggiunto quello di:
"strutturistica chimica".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di:
"geologia sedimentaria".
Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di:
"servomeccanismi".
All'art. 152, e' aggiunto il seguente comma:
"Alla Scuola e' addetto anche un vice direttore che sara' nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facolta' di giurisprudenza e potra' essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facolta' stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facolta' o di quella di economia e commercio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "storia della pedagogia", "psicologia dell'eta' evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale". Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: "glottologia" e "storia della musica". Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "psichiatria". Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: "statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: "statistica", "algebra". Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), e' aggiunto quello di: "strutturistica chimica". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di: "geologia sedimentaria". Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di: "servomeccanismi". All'art. 152, e' aggiunto il seguente comma: "Alla Scuola e' addetto anche un vice direttore che sara' nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facolta' di giurisprudenza e potra' essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facolta' stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facolta' o di quella di economia e commercio".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA
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