DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 787
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - E' cosi' modificato: La Facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e in filosofia. Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea e' il diploma di maturita' classica. Dopo l'art. 30, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della laurea in lingue e letterature straniere moderne. Laurea in lingue e letterature straniere moderno Art. 31. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' di quattro anni. Sono insegnamenti fondamentali: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) glottologia; 4) una prima lingua e letteratura straniera moderna; 5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) filologia romanza, o germanica, o slava; 7) storia medioevale; 8) storia moderna; 9) storia dell'arte moderna, o storia dell'arte medioevale e moderna; 10) geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali per i sopraindicati numeri 4, 5 e 6): 1) lingua e letteratura francese; 2) lingua e letteratura spagnola; 3) lingua e letteratura portoghese; 4) lingua e letteratura inglese; 5) lingua e letteratura tedesca; 6) lingua e letteratura russa; 7) lingua e letteratura polacca; 8) lingua e letteratura serbo-croata; 9) filologia romanza; 10) filologia germanica; 11) filologia slava; 12) storia della lingua italiana; 13) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 14) storia dell'arte medioevale; 15) storia della musica; 16) letteratura greca; 17) lingua e letteratura latina medioevale; 18) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina); 19) storia romana; 20) storia greca; 21) storia della filosofia; 22) storia della filosofia moderna e contemporanea; 23) filosofia del linguaggio. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali e in tre discipline da lui scelte fra le complementari. Uno degli insegnamenti complementari puo' essere, sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facolta' dello Ateneo, previa approvazione del preside. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli viene sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Devono poi essere seguiti per un biennio gli insegnamenti delle letterature italiana e latina, della filologia relativa alla lingua principale e della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescela. Puo' pero' lo studente seguire per un biennio anche un altro insegnamento e in tal caso puo' ridurre di uno gli insegnamenti complementari. Lo studente deve superare prove scritte di italiano e di latino, integrative rispettivamente degli esami di letteratura italiana e di letteratura latina. Art. 32, concernente l'esame di laurea, e' integrato nel senso che la dissertazione scritta per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' avere per tesi la lingua, e letteratura straniera moderna scelta, dallo studente come principale. Art. 33. - E' cosi' modificato: I laureati in lettere, o in lingue e letterature straniere moderne o in filosofia, che aspirino rispettivamente ad altra laurea possono essere iscritti al terzo o al quarto anno del rispettivo corso quando cio' sia consentito dal curriculum dei loro studi precedenti. Essi debbono seguire i corsi e sostenere gli esami che vengono prescritti caso per caso. I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla fine di ogni annuo di corso.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 169. - VILLA
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