DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "storia delle dottrine politiche" e "diritto industriale". L'art. 46, e' abrogato e sostituito dal seguente: La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in fisica; c) la laurea in matematica e fisica; d) la laurea in chimica; e) la laurea in scienze naturali; f) la laurea in scienze geologiche; g) la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 53 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 54. - La durata del corso di laurea in scienze biologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) antropologia; 3) genetica; 4) patologia generale; 5) microbiologia; 6) entomologia agraria; 7) geologia; 8) paleontologia; 9) scienza dell'alimentazione; 10) farmacologia. Lo studente non potra' sostenere l'esame di anatomia comparata se non avra' superato quello di zoologia e non potra' sostenere l'esame di fisiologia generale se non avra' superato quello di anatomia umana. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 168. - VILLA
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