DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 798
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36. - All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facolta' di economia e commercio sono, aggiunti quelli di: "Istituto di tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi", "Istituto di diritto pubblico", "Istituto di diritto privato".
E' soppresso l'"Istituto di discipline giuridiche".
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "diritto fallimentare".
Art. 56. -- L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a un esame consistente in una, prova scritta e in una susseguente prova orale di anno in anno gradualmente progressive.
Art. 61 , relativo agli Istituti della Facolta' di lettere e filosofia, e' cosi' integrato: "E' inoltre aggregato alla Facolta' l'istituto del teatro".
Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "neurochirurgia"; "neuropsichiatria infantile".
Art. 114. - All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facolta' di ingegneria sono aggiunti i seguenti: "Istituto di meccanica applicata alle macchine" e "Istituto di elettronica".
Inoltre la cattedra di "costruzioni marittime" passa dall'Istituto di "idraulica" a quello di "costruzioni idrauliche".
Art. 116. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria industriale sono aggiunti: l'insegnamento di "servomeccanismi" in sostituzione di quello di "costruzioni in legno, ferro e cemento armato" per gli allievi della sottosezione elettrotecnica;
l'insegnamento di "elettronica applicata" in sostituzione di quello di: "elettronica";
l'insegnamento biennale di "impianti industriali chimici", per la sottosezione chimica;
l'insegnamento di "elettrotecnica" diventa biennale per la sottosezione elettrotecnica.
Gli insegnamenti di "macchine", di "tecnologie speciali meccaniche" diventano biennali, ma con unico esame, per la sottosezione meccanica.
Art. 121 , relativo alle propedeuticita' degli esami di diversi insegnamenti e' cosi' integrato:
Non si puo essere ammessi Se non si e superato l'esame all'esame di: di:
Architettura e composizione Architettura e composizione
architettonica II architettonica I. Architettura
tecnica; Costruzioni in legno,
ferro e cemento armato;
Scienza delle costruzioni,
Tecnica urbanistica.
Comunicazioni elettriche Elettrotecnica I, ElettrotecnicaII Elettronica, Fisica tecnica.
Elettrotecnica I: Fisica tecnica.
Elettrotecnica II: Elettrotecnica I, Fisica tecnica.
Impianti industriali Elettrotecnica I; Elettrotecnica II elettrici:
Fisica tecnica Idraulica,Macchine
Meccanica applicata alle macchine Scienza delle costruzioni,
Tecnologie generali.
Misure elettriche:
Elettrotecnica I, Elettrotecnica II
Elettronica, Fisica tecnica.
Elettronica:
Elettrotecnica I, Elettrotecnica II
Fisica tecnica.
Servomeccanismi:
Elettrotecnica I, Elettrotecnica II
Elettronica, Fisica tecnica.
Meccanica applicata alle macchine Tecnica urbanistica: Architettura tecnica:
Architettura
e composizione architettonica I:
Scienza delle costruzioni.
Radiotecnica: Elettrotecnica I:
Elettrotecnica II
Elettronica; Fisica tecnica.
Art. 138 , relativo alla Scuola di ingegneria aeronautica e' abrogato e sostituito dal seguente: "Al termine degli studi la Scuola di ingegneria aeronautica conferisce la laurea in ingegneria aeronautica, con distinzione della specializzazione e dell'indirizzo prescelti dell'allievo".
Art. 329. - L'insegnamento di tecniche nucleari (biennale) della Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, e' scisso in due insegnamenti annuali cosi' denominati: tecniche nucleari I e tecniche nucleari II.
Dopo l'art. 476, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia medica, della Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile e del corso di perfezionamento in reumatologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia medica
Art. 477. - E' istituita la Scuola, di specializzazione in psicologia medica con sede presso l'istituto di psicologia della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.
Finalita' della Scuola sono:
1) contribuire all'approfondimento degli studi di psicologia in genere e in particolare a preparare il medico, sul piano informativo, ad affrontare i problemi della ricerca e dell'attivita' professionale in quei settori della psicologia nei quali egli puo' dare proficuamente la sua opera proprio in quanto medico e psicologo ad un tempo;
2) contribuire alla qualifica e alla difesa del titolo professionale di psicologo.
La durata del corso della Scuola e' di tre anni.
L'ammissione alla Scuola e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia.
Agli allievi che avranno seguito con assiduita' e profitto i corsi della Scuola e avranno superato l'esame di diploma, verra' rilasciato un diploma di specialista in psicologia medica, valido a tutti gli effetti di legge.
All'esame di diploma verranno ammessi i candidati che abbiano superato tutti gli esami di profitto.
L'esame di diploma constera' della presentazione e discussione di una dissertazione scritta e eventualmente, di una o piu' prove pratiche stabilite dal Consiglio della scuola.
Art. 478. - Il manifesto annuale previsto dall'articolo 452 stabilira', anno per anno il limite massimo di iscrizione, che non potra' in nessun caso superare il numero di venticinque. Nello stesso manifesto, verra' indicato, anno per anno il numero minimo di iscrizioni.
Nel caso di domande eccedenti il numero massimo indicato nel manifesto annuale, il Consiglio della scuola procedera' all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalita' verranno fissate nello stesso manifesto annuale.
Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il Consiglio della scuola puo' subordinare l'ammissione ad una prova di idoneita'.
L'inclusione della Scuola nello statuto non costituisce impegno ad impartire i relativi insegnamenti: l'impegno e' costituito dalla pubblicazione del manifesto annuale.
Art. 479. - Vengono qui appresso elencate le materie di insegnamento con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero di anni durante i quali dovra' essere trattata, mentre il loro raggruppamento nei singoli anni di corso nonche' la loro eventuale scissione in piu' rami distinti verranno indicati nel manifesto annuale:
1) introduzione storica alla psicologia e scuole odierne di psicologia (annuale);
2) metodologia sperimentale, differenziale e clinica in psicologia (annuale) 3) metodologia statistica generale e statistica psicometrica (annuale);
4) fondamenti biologici della personalita'. Psicofisiologia (biennale);
5) psicologia generale e sistematica (biennale);
6) psicologia sociale, collettiva e di gruppo (biennale);
7) psicologia differenziale (biennale);
8) psicologia genetica, auxologica e involutiva (biennale);
9) psicologia clinica (problemi, campi speciali di applicazione, metodi diagnostici e di trattamento) (biennale);
10) psicopatologia, igiene mentale e neuropsichiatria (biennale);
11) studio psicologico e psicosociologico del malato. Medicina psicosomatica (annuale);
12) psicologia del lavoro (biennale);
13) psicologia scolastica (annuale);
14) Psicologia pedagogica ed emendativa dell'adulto e del minore, individuale e sociale (annuale);
15) psicologia criminologica, giudiziaria, penitenziaria (annuale);
16) etica professionale (annuale).
Gli insegnamenti elencati nel presente articolo saranno integrati da esercitazioni pratiche e, eventualmente, da seminari e conferenze.
Art. 480. - Il direttore della Scuola e' il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della Facolta' di medicina e chirurgia.
Il direttore della Scuola, su conforme parere del Consiglio di Facolta', puo' proporre che un insegnante della, Scuola assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina, provvede il rettore.
Art. 481. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella, misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia.
La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, e' fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia e il Consiglio della scuola.
Art. 482. - Il direttore della Scuola compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della Facolta' di medicina e chirurgia, sara' reso di pubblica ragione.
Nel manifesto viene specificato:
l'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti statutari nei vari anni del corso con i relativi docenti);
l'ordine e l'eventuale raggruppamento degli esami di profitto;
il numero limitato delle iscrizioni e le modalita' di concorso e di ammissione.
Art. 483. - Non sono consentite abbreviazioni di corso, neppure nel caso di eventuali domande di trasferimento da Scuole di altre Universita'.
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 484. - Finalita' della Scuola e titoli di ammissione sono quelli di cui agli articoli 342 e 343.
Art. 485. - La durata dell'intero corso degli studi e' di quattro anni;
Art. 486. - Il numero dei posti di ammissione e' di venti.
La direzione della Scuola e' affidata a bienni alterni ai direttore della, Clinica pediatrica e al direttore della Clinica neuropsichiatrica.
Art. 487. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1) anatomia e fisiologia dalla nascita alla puberta';
2) genetica e scienze della costituzione e dello sviluppo (auxologia);
3) anatomia, embriologia e fisiologia del sistema nervoso;
4) alimentazione del bambino;
5) semeiotica e clinica delle malattie del bambino;
6) semeiotica e clinica delle malattie nervose e mentali;
7) neuroradiologia e neurochirurgia infantile;
8) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva;
9) clinica psichiatrica infantile;
10) psicoterapia e psicopedagogia.
Art. 488. - Durante i quattro anni di corso, secondo il programma degli studi, la frequenza e' obbligatoria presso la Clinica delle malattie nervose e mentali e presso la Clinica pediatrica.
Art. 489. - L'ordine degli stadi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e modalita' degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.
Art. 490. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma, di specialista in neuropsichiatria infantile.
Corso di perfezionamento in rematologia
Art. 491. - il corso ha la finalita' di preparare un personale selezionato per la lotta contro le malattie reumatiche.
Art. 492. - Il corso ha la durata di un anno
Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) nozioni di anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
2) anatomia patologica delle malattie reumatiche;
3) nozioni di semeiotica con speciale riguardo alle malattie reumatiche;
4) nozioni di radiologia osteo-articolare;
5) clinica e terapia delle malattie reumatiche;
6) nozioni di chirurgia ed ortopedia riguardanti le malattie reumatiche;
7) aspetti sociali delle malattie reumatiche e loro profilassi;
8) statistiche ed epidemiologia delle malattie reumatiche;
9) nozioni di fisioterapia applicata alle malattie reumatiche.
Art. 494. - Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia che saranno tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della. Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 495. - Le modalita' degli esami e l'eventuale raggruppamento di essi verra' precisato nel manifesto annuale.
Art. 496. - Il numero degli iscritti non potra' superare i venti e verra' precisato anno per anno nel manifesto annuale. In caso di eccedenza di domande, la selezione verra' effettuata mediante concorso per esame.
Art. 497. - A coloro che avranno frequentato il corso e superato gli esami nonche' una prova di cultura generale comprensiva di un esame al letto del malato e della discussione di una dissertazione scritta preparata dal candidato, verra' rilasciato un attestato di frequenza e di esame.
L'art. 502, contenente gli insegnamenti del corso di perfezionamento ingegneria nucleare, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Art. 502. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:
1) fisica nucleare;
2) fisica del reattore;
3) tecniche e misura di fisica nucleare;
4) problemi di sicurezza e dosimetria;
5) ingegneria del reattore;
6) tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari;
7) termotecnica del reattore;
8) chimica e chimica fisica dell'ingegneria nucleare.
L'insegnamento di "ingegneria del reattore" si articola nelle seguenti parti:
struttura e funzionamento del reattore;
avviamento alla progettazione del reattore;
reattori di ricerca, strumentali e prototipi;
strumentazione nucleare e controllo.
L'insegnamento di "tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari" si articola nelle seguenti parti:
metallurgia dell'uranio, del torio, dei metalli strutturali e dei metalli di controllo. Tecnologia dei materiali non metallici;
mutamenti nella struttura dei materiali per effetto delle radiazioni.
L'insegnamento di "termotecnica dei reattori" si articola nelle seguenti parti:
problemi termici e di moto dei fluidi nel reattore di potenza e schermatura del medesimo;
installazioni termiche e meccaniche;
sollecitazioni nelle strutture dei reattori nucleari.
L'insegnamento di "chimica-fisica dell'ingegneria nucleare" si articola nelle seguenti parti:
chimica del reattore nucleare;
separazione degli isotopi dall'uranio;
produzione dell'acqua pesante.
Gli iscritti al corso che non siano in possesso della laurea in ingegneria industriale elettrotecnica dovranno, inoltre, seguire un ciclo di lezioni sulle seguenti materie:
complementi di analisi;
elettronica;
teoria dei servomeccanismi.
Il Consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati; stabilisce altresi' quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni.
Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.
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