DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 799
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 20 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di "lingua e letteratura portoghese", "letteratura angloamericana", "storia della lingua italiana".
Art. 105 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti complementari di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" possono essere riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali".
Art. 145. - Agli insegnamenti complementari della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di "tecnica del traffico e della circolazione".
SEZIONE XIV. - Scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione
Dopo l'art. 186 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in diritto romano, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
Scuola di perfezionamento in diritto romano
Art. 186. - E' istituita, presso la Facolta' di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, discussioni, esercitazioni, pubblicazioni, viaggi, di raccogliere la bibliografia relativa, di coordinare gli insegnamenti impartiti nella Facolta' di giurisprudenza delle discipline speciali, riflettenti gli studi romanistici. Essa e' una Scuola di addestramento e di perfezionamento per chi intenda specializzarvisi.
Art. 187. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano ed ha la durata di due anni.
Art. 188. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza.
Art. 159. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
Fondamentali:
diritto romano privato (biennale);
diritto romano pubblico (biennale);
esercitazioni esegetiche (biennale).
Complementari storia romana;
storia greca e bizantina;
epigrafia giuridica;
papirologia giuridica;
paleografia e diplomatica; antica e medioevale;
storia dei diritti europei medioevali.
Gli insegnamenti sono cosi' ripartiti:
1° anno:
diritto romano privato;
diritto romano pubblico;
esercitazioni esegetiche;
tre insegnamenti complementari.
2° anno:
diritto romano privato;
diritto romano pubblico;
esercitazioni esegetiche.
Gli insegnamenti fondamentali importano un unico esame alla fine del biennio.
Art. 190. - La Commissione degli esami speciali e' composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due professori della Scuola.
Art. 191. - E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari.
Art. 192. - L'esame di diploma si sostiene innanzi al Consiglio direttivo riunito in Commissione. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta con previa approvazione, anche sotto il profilo della originalita', di un professore insegnante nella Scuola. Deve discuterla oralmente davanti alla Commissione nell'ambito di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione.
Art. 193. - La Scuola e' retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facolta' di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed e' rieleggibile.
Art. 194. - Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti su proposta del Consiglio della scuola, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Napoli.
Art. 195. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse, le soprattasse, la tassa di diploma, nonche' tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICi
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 2. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 20 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di "lingua e letteratura portoghese", "letteratura angloamericana", "storia della lingua italiana". Art. 105, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti complementari di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" possono essere riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali". Art. 145. - Agli insegnamenti complementari della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di "tecnica del traffico e della circolazione". SEZIONE XIV. - Scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione Dopo l'art. 186 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in diritto romano, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Scuola di perfezionamento in diritto romano Art. 186. - E' istituita, presso la Facolta' di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, discussioni, esercitazioni, pubblicazioni, viaggi, di raccogliere la bibliografia relativa, di coordinare gli insegnamenti impartiti nella Facolta' di giurisprudenza delle discipline speciali, riflettenti gli studi romanistici. Essa e' una Scuola di addestramento e di perfezionamento per chi intenda specializzarvisi. Art. 187. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano ed ha la durata di due anni. Art. 188. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza. Art. 159. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: Fondamentali: diritto romano privato (biennale); diritto romano pubblico (biennale); esercitazioni esegetiche (biennale). Complementari storia romana; storia greca e bizantina; epigrafia giuridica; papirologia giuridica; paleografia e diplomatica; antica e medioevale; storia dei diritti europei medioevali. Gli insegnamenti sono cosi' ripartiti: 1° anno: diritto romano privato; diritto romano pubblico; esercitazioni esegetiche; tre insegnamenti complementari. 2° anno: diritto romano privato; diritto romano pubblico; esercitazioni esegetiche. Gli insegnamenti fondamentali importano un unico esame alla fine del biennio. Art. 190. - La Commissione degli esami speciali e' composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due professori della Scuola. Art. 191. - E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari. Art. 192. - L'esame di diploma si sostiene innanzi al Consiglio direttivo riunito in Commissione. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta con previa approvazione, anche sotto il profilo della originalita', di un professore insegnante nella Scuola. Deve discuterla oralmente davanti alla Commissione nell'ambito di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione. Art. 193. - La Scuola e' retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facolta' di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed e' rieleggibile. Art. 194. - Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti su proposta del Consiglio della scuola, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Napoli. Art. 195. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse, le soprattasse, la tassa di diploma, nonche' tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli.
GRONCHI MEDICi
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 2. - VILLA
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