DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1959, n. 802

Type DPR
Publication 1959-09-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 22 agosto 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, nella tabella D, annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1959

Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 16. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 1

Repertorio n. 136 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA Convenzione per la Istituzione di un posto di professore di ruolo di "microbiologia" L'anno millenovecentocinquantanove, questo giorno ventidue del mese di agosto, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Universita' al civico n. 12, dinanzi a me Albino Arduimi, nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, registro settimo e alla presenza dei signori: dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926 e il sig. Ugo Agninetti, nato a Cortile San Martino (Parma) il 9 marzo 1912; testimoni idonei al termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori: prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Parma, a cioautorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1959 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A); e prof. Giovanni Poli, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 6 novembre 1909, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di commissario prefettizio degli Ospedali riuniti di Parma in conformita' alla deliberazione commissariale in data 14 luglio 1959 approvata dalla autorita' tutoria in data 25 luglio 1959, n. 19569 Div. 5ª, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B); ed assistito dal vice direttore amministrativo dell'ente dottor Pier Luigi Dall'Aglio, nato a Parma il 15 novembre 1908, premesso che l'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della "microbiologia" il quale a norma del vigente ordinamento didattico e obbligatorio per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia; che a conclusione di precedenti imprese gli Ospedali riuniti di Parma con la sopracitata deliberazione sono venuti nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di microbiologia; che la Facolta' di medicina e chirurgia. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 14 luglio 1959, e 25 giugno 1959, che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sotto le lettere C). D) e A) gia' citate, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato anima l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma; mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto; Convengono e stipulano quanto segue Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Parma, sara' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della "microbiologia".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 2

Art. 2. Gli Ospedali riuniti di Parma si obbligano a versare alla Universita' degli studi di Parma per il mantenimento de poste di professore di ruolo di microbiologia di cui all'art. 1, il necessario contributo annuo di L 3.000.000 (tremilioni) per il periodo di venti anni consecutivi di cui al successivo art. 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso contro l'impegno che il titolare di letto posto assuma gratuitamente la direzione del Laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali stessi.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia- art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di tre milioni risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta al sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di microbiologia, gli Ospedali riuniti di Parma, verseranno annualmente all'Universita', in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 4

Art. 4. L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 6000.000 (seicentomila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione del servizio eventualmente da corrispondere, al titolare stesso. L'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia- art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Parma in esecuzione degli accordi sopracitati si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di microbiologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Parma versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 600.000 (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Parma del professore titolare della cattedra di microbiologia e si intendera' tacitamente prorogata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima dalla sua ultima scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta; a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione: d) se venga a cessare per qualsiasi causa la direzione gratuita dei Laboratorio centrale di indagini cliniche degli Ospedali riuniti di Parma ad opera del titolare della cattedra di microbiologia. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di microbiologia si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di microbiologia - art. 8

Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Parma sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 53 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art53), e viene redatta in un unico esemplare. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che ne disporra' la approvazione e istituira' il posto di ruolo. A richiesta io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. 3 di carta e in complessive pagine 7 e parte dell'ottava e' stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi che da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta'. F.to Giovanni POLI Gian Carlo VENTURINI Pier Luigi DALL'AGLIO Gian Paolo USBERTI Ugo ANGHINETTI Albino ARDOINI Registrato a Parma il 24 agosto 1959 al n 431, vol. 345, mod. I. Esatte lire gratis - f.to BARBATO p.c.c. Il segretario: Gian Paolo USBERTI

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