DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 816

Type DPR
Publication 1959-09-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del detto Fondo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto regolamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572, sono sostituiti come appresso: Art. 4. - Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue: a) il 72% e' destinato alla liquidazione delle indennita' di cui alla lettera a) dell'articolo precedente; b) il 20% e' destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente; c) il 3% e' destinato a sostenere tutte le spese inerenti all'Amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, nonche' le spese relative ai servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite e le altre occasionali; d) il 5% e' destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennita' nella misura prevista dal successivo articolo 12. Art. 11. - Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione. Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti, il diritto alla indennita' si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione delle dogane. Se l'iscritto al Fondo sia morto per una causa di servizio, prima di aver raggiunto detti limiti, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio. Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura della indennita', soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle dogane. Art. 12. - L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11, in relazione al numero degli anni di servizio, quili a pensione, reso nella Amministrazione provinciale delle dogane e di quelli eventualmente prestati oltre il periodo di quaranta anni pensionabili. Nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata come anno intero. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto: a) personale dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti (direttivo, di concetto, esecutivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0002325 b) personale del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto (ausiliario). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0001744 c) personale non appartenente ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti, denominato "visitatrici doganali" . . . . . . . . 0,0000700 La indennita' di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore alle media delle indennita' calcolate, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sara' compensata con la riserva attuale della gestione indennita' aumentata di quella stabilita alla lettera d) dell'art. 4. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per la determinazione dell'indennita', provvede il Consiglio di amministrazione. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza o di dimissioni, la misura della indennita' e' aumentata del 50%. Ai superstiti degli iscritti al Fondo deceduti in attivita' di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, la indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita', limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13. Art. 15. - Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dello art. 3 saranno corrisposte: 1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermita'; 2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravita' e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purche' conviventi ed a carico del capo famiglia; 3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado gia' convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sara' immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilita' di cui al precedente articolo 4 lettera h). In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sara' corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13. Nei casi di morte, non per causa di servizio, dello iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sara' aumentata del 20%; 4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per sovvenzioni del Fondo, potra', con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini: a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi, manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti; b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia; c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Universita', Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore); d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale. Art. 19. - E' soppresso.

Art. 2

Le modificazioni apportate con il presente decreto all'ultimo comma dell'art. 11 ed al primo comma dello art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572, non si applicano al personale delle dogane che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti iscritto al Fondo di previdenza.

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1959

Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 33. - RELLEVA

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