DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 818
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
SEZIONE VI. - Corsi di perfezionamento annessi alla Facolta' di farmacia
Dopo l'art. 198, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della, Scuola di specializzazione in farmacia industriale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in farmacia industriale
Art. 199. - Alla Facolta' di farmacia e' annessa una Scuola di specializzazione in farmacia industriale, avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nel settore industriale del farmaco, conferendo la qualifica di specialista a norma dell'[art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art178).
Art. 200. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni e consiste in insegnamenti teorici integrati da esercitazioni pratiche, visite in stabilimenti specializzati, conferenze, ecc.
Art. 201. - Gli insegnamenti impartiti nel biennio sono i seguenti:
1) bibliografia tecnico scientifica;
2) chimica organica preparativa;
3) esercitazioni di preparazioni chimiche;
4) farmacocinetica e farmacodinamica;
5) misure farmacologiche industriali;
6) chimica terapeutica e fitochimica;
7) enzimologia e microbiologia industriale;
8) tecnologia farmaceutica;
9) controlli analitici chimici e chimico fisici con esercizi;
10) controlli analitici biologici e microbiologici con esercizi.
Art. 202. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in farmacia, in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia.
I laureati in chimica ed in chimica industriale dovranno pero superare previamente un colloquio sulle discipline che il Consiglio della scuola indichera', caso per caso, a integrazione della loro preparazione preliminare.
I numero massimo di ammessi alla Scuola e' stabilito di volta in volta dal Consiglio della scuola, che si riserva di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi degli iscritti, in base alla precedente carriera scolastica.
Art. 203. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite da insegnanti della Scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.
Art. 204. - Il diploma e' rilasciato agli iscritti in base:
alla regolare frequenza ai corsi teorici e alle esercitazioni;
all'esito degli esami sostenuti;
all'esame di diploma, che consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, sperimentale o compilativa, da sostenersi davanti ad una Commissione costituita da sette insegnanti della Scuola, presieduta dal direttore della medesima.
Art. 205. - Il Consiglio direttivo della Scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima. Essi vengono nominati su proposta del Consiglio della Facolta' di farmacia. Il Consiglio direttivo della Scuola fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la Scuola stessa.
Art. 206. - Il Consiglio direttivo designa il direttore della Scuola che e' scelto tra i professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola.
Art. 207. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento di una tassa, di iscrizione e di una soprattassa di esami pari a quella, degli studenti per il corso di laurea in farmacia. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7).
Gli iscritti debbono altresi', per ogni anno di corso, un contributo di laboratorio, il cui ammontare sara' fissato anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Universita', su proposta del Consiglio direttivo della Scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1959 Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 29. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: SEZIONE VI. - Corsi di perfezionamento annessi alla Facolta' di farmacia Dopo l'art. 198, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della, Scuola di specializzazione in farmacia industriale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in farmacia industriale Art. 199. - Alla Facolta' di farmacia e' annessa una Scuola di specializzazione in farmacia industriale, avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nel settore industriale del farmaco, conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592. Art. 200. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni e consiste in insegnamenti teorici integrati da esercitazioni pratiche, visite in stabilimenti specializzati, conferenze, ecc. Art. 201. - Gli insegnamenti impartiti nel biennio sono i seguenti: 1) bibliografia tecnico scientifica; 2) chimica organica preparativa; 3) esercitazioni di preparazioni chimiche; 4) farmacocinetica e farmacodinamica; 5) misure farmacologiche industriali; 6) chimica terapeutica e fitochimica; 7) enzimologia e microbiologia industriale; 8) tecnologia farmaceutica; 9) controlli analitici chimici e chimico fisici con esercizi; 10) controlli analitici biologici e microbiologici con esercizi. Art. 202. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in farmacia, in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia. I laureati in chimica ed in chimica industriale dovranno pero superare previamente un colloquio sulle discipline che il Consiglio della scuola indichera', caso per caso, a integrazione della loro preparazione preliminare. I numero massimo di ammessi alla Scuola e' stabilito di volta in volta dal Consiglio della scuola, che si riserva di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi degli iscritti, in base alla precedente carriera scolastica. Art. 203. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite da insegnanti della Scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari. Art. 204. - Il diploma e' rilasciato agli iscritti in base: a) alla regolare frequenza ai corsi teorici e alle esercitazioni; b) all'esito degli esami sostenuti; c) all'esame di diploma, che consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, sperimentale o compilativa, da sostenersi davanti ad una Commissione costituita da sette insegnanti della Scuola, presieduta dal direttore della medesima. Art. 205. - Il Consiglio direttivo della Scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima. Essi vengono nominati su proposta del Consiglio della Facolta' di farmacia. Il Consiglio direttivo della Scuola fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la Scuola stessa. Art. 206. - Il Consiglio direttivo designa il direttore della Scuola che e' scelto tra i professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola. Art. 207. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento di una tassa, di iscrizione e di una soprattassa di esami pari a quella, degli studenti per il corso di laurea in farmacia. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli iscritti debbono altresi', per ogni anno di corso, un contributo di laboratorio, il cui ammontare sara' fissato anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Universita', su proposta del Consiglio direttivo della Scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della Scuola.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 29. - VILLA
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