DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 820
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5, comma primo e secondo, lettere a), b) e d) della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e' demandata, per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, 6 determinato per gli aiuti 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge stessa, nelle seguenti misure. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, e' posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni di cui all'art. 5, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- A carico delle Gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle Imprese, Fondi, Casse, Gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonche' delle Gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente n. 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai titolari di rendite, indicati all'art. 1, comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' stabilito: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 18. - VILLA
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