DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 841
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 22 settembre 1958, con la quale il comune di Roma, in base a delibera consiliare n. 822 del 17 luglio 1958, approvata dal Ministro per l'interno ai sensi dell'art. 3, n. 6, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, ha adottata la variante bis al piano particolareggiato n. 119 di esecuzione della zona compresa fra il viale Tiziano, il Lungotevere, il piazzale del Parco della Rimembranza ed il viale Maresciallo Pilsudsky, approvato con decreto Presidenziale 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1951 al registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 180; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, e' stata presentata nei termini un'opposizione da parte del prof. architetto Claudio Longo; Viste le deduzioni del sindaco alla predetta opposizione; Ritenuto che con il progetto presentato il comune di Roma intende ottemperare alle nuove esigenze derivanti dall'essere stata la citta' di Roma scelta quale sede delle Olimpiadi del 1960; Che pertanto il progetto di che trattasi, prevede: 1) la costruzione del Palazzetto dello Sport gia' realizzata; 2) alcune modifiche dei tracciati stradali e dei servizi del piano; 3) una diversa configurazione planimetrica ed altimetrica delle costruzioni, che costituiranno il "Villaggio Olimpico"; Considerato che l'attuazione della variante di che trattasi non comporta alcun onere finanziario a carico del comune di Roma in quanto le aree interessate non sono di proprieta' privata ed i relativi lavori verranno eseguiti a cura ed a spese dello Stato; Considerato che la variante presentata puo' essere approvata in quanto risponde alle nuove esigenze come sopra determinatesi; Considerato, in particolare, che la proposta modifica dei tipi edilizi previsti nella zona, di cui trattasi, si ravvisa necessaria poiche', mentre nel progetto originario la fabbricazione era stata predisposta in modo da consentire la lottizzazione e le vendite separate delle aree comunali ai privati, ora con la formazione di un complesso edilizio unitario realizzato da un unico Ente (INCIS), la fabbricazione deve essere ordinata secondo un concetto di maggiore omogeneita', si da assicurare quel coordinamento e quel tono d'insieme che la particolare bellezza della zona richiede; Che, tuttavia, allo scopo di rendere gli anzidetti tipi edilizi piu' confacenti al carattere della localita' e delle destinazioni degli alloggi, la volumetria fabbricativa dovra' essere strettamente conforme al progetto degli edifici gia' elaborato ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale in data 12 agosto 1958, quale risulta dall'allegata planimetria in scala 1: 1000, ad eccezione del fabbricato distinto con la lettera A nella planimetria medesima, il quale dovra' essere ubicato nella posizione B onde consentire il mantenimento di alcune alberature esistenti; Considerato che l'opposizione presentata dal professore arch. Claudio Longo non da' luogo a provvedere, poiche' si riferisce a questioni concernenti esclusivamente rapporti di natura professionale tra l'opponente medesimo ed il comune di Roma; Considerato che si ritiene opportuno fissare per la attuazione della variante di che trattasi il termine di due anni; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto n. 690 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 6 ottobre 1958; Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Con la prescrizione di cui in narrativa e con non luogo a provvedere circa l'opposizione presentata dal prof. arch. Claudio Longo, e' approvata la variante bis al piano particolareggiato n. 119 di esecuzione della, zona compresa fra il viale Tiziano, il Lungotevere, il piazzale del Parco della Rimembranza ed il viale MareKciallo Pilsudsky approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950. Il progetto sara' firmato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in due planimetrie catastali rispettivamente in scala 1: 2000 e 1: 1000, in una planimetria generale in scala 1: 1000, in un "allegato C", in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate.
GRONCHI SEGNI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 63. - RELLEVA
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