DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1959, n. 844
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non puo' essere superiore a venticinque".
GRONCHI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121 foglio n. 66. - VILLA
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