DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1959, n. 911
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo culturale tra la Repubblica, italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo indicato nell'articolo precedente viene fatto fronte con le normali dotazioni del bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.
GRONCHI SEGNI - PELLA - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 121. - VILLA
Accordo - art. 1
Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania e scambio di Note (Bonn, 8 febbraio 1956). ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, desiderosi di promuovere, mediante un'amichevole collaborazione e reciproci scambi, la maggiore conoscenza nei rispettivi Paesi delle attivita' culturali, artistiche, scientifiche e delle forme di vita dell'altro Paese; Consapevoli di servire al tempo stesso la causa comune della cultura europea; Hanno convenuto di stipulare allo scopo un Accordo ed hanno a tal fine designato quali loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'On. Prof. Gaetano MARTINO, Ministro per gli affari esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA l'On. Dott. Heinrich VON BRENTANO, Ministro per gli affari esteri, i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle Alte Parti contraenti prendera' i provvedimenti opportuni affinche' nelle Universita' e negli altri Istituti di istruzione del proprio Paese, mediante l'istituzione di cattedre, lettorati, corsi, conferenze, venga agevolato e incoraggiato lo studio della lingua, dell'arte, della letteratura, della storia dell'altro Paese, cosi' come di ogni altro argomento che a quel Paese si riferisca.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le Alte Parti contraenti provvederanno, a seconda della possibilita', a migliorare e sviluppare L'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie tedesche, favorendo anche con misure appropriate la preparazione e il perfezionamento dei professori. Il Governo Federale di Germania si adoperera' a che nelle scuole secondarie e nelle scuole professionali commerciali del territorio della Repubblica Federale di Germania vengano istituiti corsi facoltativi o, ove possibile, obbligatori a "piccoli gruppi di studio" per la lingua italiana. I risultati ottenuti dagli allievi in tale insegnamento saranno adeguatamente valutati agli effetti delle promozioni e degli esami. Il Governo della Repubblica, italiana si adoperera' a mantenere e, a seconda delle necessita' pratiche, a sviluppare ulteriormente la posizione che ha attualmente l'insegnamento della lingua tedesca nei programmi delle scuole italiane.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Ciascuna delle Alte Parti contraenti, previa intesa e gradimento dell'altra Parte contraente, potra' mantenere i propri Istituiti scientifici e culturali esistenti nel territorio dell'altro Paese e potra' anche fondarne dei nuovi conformandosi, per cio' che attiene alla costituzione ed al funzionamento di siffatti istituti, alle norme vigenti nel luogo in cui gli istituti stessi hanno sede. Nella definizione generica di "Istituti" s'intendono comprese anche le scuole, le biblioteche, le filmoteche destinate agli scopi previsti dal presente Accordo. Le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni appoggio sia per quanto concerne la creazione di Istituti che per quanto riguarda anche l'attivita' di tali Istituti. Esse si accorderanno, in conformita' alla loro legislazione vigente, facilitazioni per l'importazione dell'attrezzatura necessaria a gli Istituti stessi, come per es. libri, periodici, dischi, pellicole cinematografiche, apparecchi di proiezione e radiofonici, quadri ed altro materiale per esposizione.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Le Alte Parti contraenti promuoveranno, tra i loro Paesi, scambi di professori di Universita' e di altro personale insegnante, di studiosi, studenti, artisti, liberi professionisti ed in genere di persone che esplicano attivita' culturali.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi connazionali di iniziare o proseguire studi o ricerche, o di completare e perfezionare la loro preparazione culturale, artistica o scientifica nell'altro Paese. Per "cittadini tedeschi" sono da intendersi i tedeschi nel senso dell'art. 116 comma 1 della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Le Alte Parti contraenti incoraggeranno i piu' stretti rapporti fra le Accademie e le altre Associazioni scientifiche, culturali e artistiche dei due Paesi al fine di sviluppare la collaborazione nel campo della vita intellettuale, artistica, scientifica, civica e sociale.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Le Alte Parti contraenti esamineranno le condizioni nelle quali sia possibile riconoscere l'equipollenza tra gli esami sostenuti in uno dei Paesi e quelli che vi corrispondono nell'altro Paese, ai fini dell'ammissione agli studi universitari e del conferimento dei relativi gradi accademici.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze per insegnanti nonche' per giovani laureati e studenti dell'altro Paese.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Le Alte Parti contraenti, al fine sviluppare la collaborazione culturale e professionale tra i due Paesi, favoriranno, attraverso inviti e scambi di ospitalita', visite reciproche di gruppi scelti di studiosi, tecnici ed artisti nonche' la partecipazione ai congressi scientifici, artistici e culturali che abbiano luogo nei due Paesi.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Le Alte Parti contraenti si adopereranno nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano inesattezze relativamente alla storia e alle forme di vita dell'altro Paese.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le biblioteche dei due Paesi delle piu' importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio di tali pubblicazioni ed il prestito tra Universita', Istituti superiori, Accademie e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Le Alte Parti contraenti si presteranno reciproco appoggio, allo scopo di assicurare la migliore conoscenza, ciascuna nel proprio Paese, della cultura dell'altro per mezzo: a) della diffusione di libri, periodici, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte; b) di conferenze e concerti; c) di mostre d'arte e manifestazioni analoghe; d) di rappresentazioni teatrali; e) di trasmissioni radiofoniche, proiezioni cinematografiche, incisioni su dischi e registrazioni su nastro sonoro, e di ogni altro mezzo tecnico adatto allo scopo.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Per l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente, composta di otto membri. Tale Commissione si comporra' di due sezioni, ciascuna di quattro membri: l'una costituita di membri italiani, con sede a Roma, l'altra di membri tedeschi, con sede a Bonn. Il Ministero italiano per gli affari esteri, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, nominera' i membri della sezione italiana; il Ministero per gli affari esteri della Repubblica Federale di Germania, dopo aver sentito i Ministri federali interessati ed i Ministri della pubblica istruzione dei Laender della Repubblica Federale di Germania, nominera' i membri della sezione tedesca.
Accordo - art. 14
Articolo 14 La Commissione mista permanente si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, in seduta plenaria, sotto la presidenza di un nono membro che sara' il Ministro italiano degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunira' in Italia, ed il Ministro federale degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunira' nella Repubblica Federale di Germania.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Uno dei primi compiti della Commissione mista permanente sara' quello di elaborare proposte particolareggiate per facilitare l'esecuzione delle misure contemplate nel presente Accordo. Essa esaminera' soprattutto la possibilita' di accordare l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprieta' degli Istituti, gia' creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi, in applicazione dell'art. 3 del presente Accordo. Tali proposte, quando siano approvate dalle Alte Parti contraenti, formeranno oggetto di scambi di Note che saranno considerati come integrazione del presente Accordo. La Commissione mista permanente esaminera' a suo tempo i risultati del presente Accordo e delle eventuali integrazioni apportate e proporra' alle Alte Parti contraenti tutte le modifiche che riterra' necessarie. Negli intervalli tra le riunioni della Commissione mista permanente potranno essere proposte modifiche anche da ciascuna sezione.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non trasmetta al Governo della Repubblica italiana una dichiarazione in senso contrario entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Roma.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di almeno cinque anni. In seguito, e qualora non venga denunziato da una delle Alte Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti avra' notificato la sua denuncia all'altra Parte. In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto a Bonn l'8 febbraio 1956 in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO Per la Repubblica italiana G. MARTINO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Allegato - art. 1
DER BUNDESMINISTER DES AUSWAERTIGEN Parte di provvedimento in formato grafico Bonn, li' 8 febbraio 1956 Signor Ministro, Ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo e' il seguente: "In relazione all'opportunita' di precisare quali siano nel campo doganale le facilitazioni previste dall'articolo 3 dell'Accordo culturale italo-tedesco sottoscritto a Bonn in data odierna ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue: a) il Governo italiano concedera' - in conformita' alla legislazione vigente - l'esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento, degli Istituti di cultura tedeschi in Italia, menzionati nel suddetto art. 3, e cioe': l'Istituto archeologico germanico in Roma, l'Istituto storico germanico in Roma, la Biblioteca Hertziana in Roma, l'Istituto germanico di storia dell'arte in Firenze, la Villa Massimo in Roma, la Biblioteca germanica in Roma, la Villa Romana in Firenze, le Case Baldi e Serpentara in Olevano Romano, la Scuola germanica in Roma, la Scuola germanica in Milano, l'Istituto Giulia in Milano nonche' di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi. Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attivita' svolta dalla Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dell'orario d'ufficio. b) Il Governo Federale concedera' - in conformita' alla legislazione vigente - l'esenzione dai dazi o da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti italiani di cultura nella Repubblica Federale, menzionati nel suddetto articolo 3, e cioe': l'Istituto italiano di cultura in Amburgo, l'Istituto italiano di cultura in Colonia, l'Istituto italiano di cultura in Monaco di Baviera, il Centro culturale italiano in Stoccarda, nonche' di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi. Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attivita' svolta dalla Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dall'orario d'ufficio. Se l'Eccellenza Vostra mi comunichera' che il Suo Governo approva quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'E. V. si compiacera' inviarmi costituiranno un accordo in materia tra i nostri due Paesi". Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della Sua lettera predetta e che considera la Sua lettera con la mia risposta in data odierna come un accordo intervenuto tra i nostri due Paesi. Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione. MARTINO A Sua Eccellenza il Ministro per gli Affari Esteri Dr. Heinrich VON BRENTANO - Bonn Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.