DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 912
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1 sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 23 aprile 1959 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.
Art. 2
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di geofisica mineraria, presso la Facolta' d'ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata); e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 124. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 1
Repertorio n. 245 Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di geofisica mineraria del Politecnico di Milano. REPUBBLICA ITALIANA Il ventitre aprile millenovecentocinquantanove, in Milano, nell'ufficio del Rettore del Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Antonio Montiglio, nella mia qualita' di direttore amministrativo del Politecnico di Milano, abilitato alla stipulazione degli atti e dei contratti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 agosto 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori: prof. ing. Gino Cassinis, nato a Milano il 27 gennaio 1885 e domiciliato per la carica a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, il quale interviene al presente atto nella veste di Rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, autorizzato dal Consiglio di amministrazione del Politecnico nell'adunanza del 16 febbraio 1959, il cui verbale in estratto autentico viene allegato sotto la lettera A); dott. ing. h. c. Carlo Maurilio Lerici, nato a Verona il 16 maggio 1890 e domiciliato per la carica a Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, il quale interviene al presente atto nella veste di vice presidente della Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici, istituita presso il Politecnico di Milano, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nell'adunanza del 10 novembre 1958, il cui verbale in estratto viene allegato sotto la lettera B). Premesso che la Fondazione ing. Carlo Maurillo Lerici, istituita presso il Politecnico di Milano ed eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 349 persegue, giusta lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 2468 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1958, n. 1012 finalita' di ricerca scientifica e di insegnamento in collaborazione con l'istituto di geofisica applicata del Politecnico predetto; che la parte degli utili di gestione, eccedente i bisogni della Fondazione per il suo normale funzionamento, puo' essere impegnata per il potenziamento dell'Istituto di geofisica applicata del Politecnico di Milano; che la cattedra di geofisica mineraria del Politecnico di Milano svolge la propria attivita' didattica e scientifica presso l'Istituto di geofisica applicata predetto, avvalendosi della sua completa organizzazione; che per provvedere ad un miglior funzionamento dell'Istituto di geofisica applicata, si e' accertata la necessita' di disporre dell'attivita' di un quarto assistente ordinario, da nominarsi presso la cattedra di geofisica mineraria, in aggiunta ai due assistenti alla medesima assegnati dallo Stato con decreto Ministeriale 2 luglio 1949 e ad un assistente, il cui posto e' stato istituito presso la cattedra predetta con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 23 luglio 1953 tra il Politecnico di Milano e la Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici; che i mezzi finanziari, necessari per l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario di cui sopra, saranno forniti al Politecnico di Milano dalla "Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici", in conformita' della deliberazione in data 10 novembre 1958 del rispettivo Consiglio di amministrazione; che il Consiglio della Facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta di istituzione, mediante convenzione con la "Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici", di un altro posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di geofisica mineraria, tutto cio' premesso, i signori predetti, della cui identita' personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La "Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici", istituita presso il Politecnico di Milano, assume l'obbligazione di versare annualmente al Politecnico medesimo la somma di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila) per il finanziamento di un altro posto di assistente ordinario, da istituirsi ai sensi dell'articolo 13-bis (nuovo) della legge 24 giugno 1950, n. 465, affinche' sia assegnato alla cattedra di geofisica mineraria della Facolta' di ingegneria, in aggiunta ai due posti assegnati dallo Stato con decreto 2 luglio 1949 del Ministro per la pubblica istruzione e ad un posto istituito presso la cattedra predetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 23 luglio 1953 tra il Politecnico di Milano e la Fondazione medesima. La somma predetta sara' versata annualmente in una sola volta al Politecnico di Milano, a partire dalla data della nomina del titolare del posto stesso.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 2
Art. 2. Il Politecnico di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato medesimo all'assistente ordinario nominato al quarto posto di cui all'art. 1, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente medesimo.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo disposte dallo Stato, la somma di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione, la Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici versera' annualmente la somma occorrente per integrare la differenza.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 4
Art. 4. La presente convenzione avra' la durata di dieci anni, dalla decorrenza della nomina del primo assistente che coprira' il posto di ruolo istituito con la convenzione medesima, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, salve disdetta da darsi da una delle due parti contraenti almeno un anno prima della scadenza di ogni decennio.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 5
Art. 5. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa venga a cessare il contributo di cui all'art. 1 o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il relativo posto di assistente ordinario verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 6
Art. 6. La somma necessaria per il finanziamento di un posto di assistente ordinario, istituito ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-26;682), che approva e rende esecutiva la precedente convenzione stipulata il 23 luglio 1953, viene fissata in annue L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila). Rimangono ferme tutte le altre condizioni previste dalla convenzione medesima.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 7
Art. 7. Il Politecnico di Milano si obbliga ad aggiungere alla dotazione dell'Istituto di geofisica applicata, annesso alla cattedra di geofisica mineraria, la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui all'art. 2 della convenzione 23 luglio 1953 ed all'art. 2 della presente convenzione.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 8
Art. 8. La Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici si obbliga, inoltre, a versare allo Stato, per ciascun posto, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 360.000 (lire trecentosessantamila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei due posti di assistente, di cui a questa ed alla precedente convenzione stipulata il 23 luglio 1953. La somma predetta verra' adeguata, se il trattamento economico degli assistenti sara' modificato per legge.
Convenzione per l'istituzione di un quarto posto di assistente ordinario cattedra di geofisica- art. 9
Art. 9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sara' quello previsto dalla [legge 18 marzo 1958 n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349), in relazione al [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172) ratificato e modificato con [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465). La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Quest'atto viene Pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza. L'atto consta di due fogli scritti su sei intere pagine quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia F.to Carlo MAURILIO LERICI F.to GINO CASSINIS Il funzionario rogante: F.to Antonio MONTIGLIO segue il timbro del Politecnico di Milano. Registrato a Milano. Atti pubblici il 27 aprile 1959, n. 40922 Mod. I, Vol. 1248. - Esatto lire: esente. Il direttore: f.to dott. Celestino DE LISIO
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