DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 929
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1955, n. 405;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, nel testo allegato al presente decreto firmato dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la pubblica istruzione.
GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 2. - VILLA
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 1
Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica. Art. 1. I diplomi ai benemeriti della pubblica finanza, di cui agli articoli 1 e 2 della legge, sono conferiti annualmente, nel numero fissato, anno per anno, per ciascuna classe, con decreto del Ministro per le finanze. I diplomi non conferiti in un anno possono essere conferiti nel successivo anno.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 2
Art. 2. Agli effetti della [legge 3 maggio 1955, n. 405](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;405), sono considerati funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli impiegati delle carriere direttive e di concetto nonche' gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 3
Art. 3. Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte: a) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))); b) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))); c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge: 1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo; 2) ((NUMERO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))); d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette e indirette sugli affari e alla Commissione censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie provinciali e comunali di cui al citato comma b) dell'art. 1 della legge: 1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle Commissioni del contenzioso tributario; 2) dai presidenti delle stesse Commissioni per i membri di esse. L'iniziativa delle segnalazioni per la concessione dei diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 4
Art. 4. Non possono essere concessi diplomi di benemerenza per aver lodevolmente adempiuto i propri doveri se le persone designate non abbiano compiuto - se funzionari - almeno quindici anni di effettivo servizio nell'Amministrazione finanziaria o - se appartenenti alle Commissioni del contenzioso tributario - non abbiano svolto le loro funzioni almeno per due quadrienni.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 5
Art. 5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))). Esse devono essere motivate ed accompagnate da una succinta relazione sull'attivita' svolta dal designato e sui suoi titoli di merito: dovra' essere inoltre specificata la classe di diploma per cui e' fatta la segnalazione.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 6
Art. 6. Le proposte per le quali la Commissione, di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge, abbia espresso parere sfavorevole non possono essere ripresentate se non siano trascorsi almeno due anni dal primo esame, sempre quando la nuova proposta sia fondata su titoli diversi o maggiori di quelli sui quali fu gia' espresso parere contrario.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 7
Art. 7. Non e' consentita la commutazione di due o piu' diplomi di benemerenza di classe inferiore in uno di classe superiore.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 8
Art. 8. Le medaglie, alle quali danno diritto la concessione dei diplomi, si portano sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, disposti in senso verticale, della larghezza di 32 millimetri, bordato da bande di colore giallo, larghe 4 millimetri. ((Il nastrino relativo alle medaglie concesse ad ufficiali della Guardia di finanza avra' nella parte mediana una stelletta di oro per la medaglia d'oro, una stelletta di argento per la medaglia d'argento, una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo.))
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 9
Art. 9. Il premio annuale di un milione di lire, di cui all'art. 3 della legge, e' indivisibile.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 10
Art. 10. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))). L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 11
Art. 11. E' lasciata facolta' agli autori italiani di richiamare l'attenzione della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, sulle loro opere o scritti, che essi ritengano meritevoli del premio annuale. In tal caso le segnalazioni devono essere accompagnate da cinque copie delle opere o scritti medesimi.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 12
Art. 12. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))). Esse sono accompagnate da una breve relazione sull'attivita' scientifica dell'autore, con l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i quali viene fatta la segnalazione stessa.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 13
Art. 13. Il premio annuale non puo' attribuirsi nuovamente alla stessa persona prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione del premio precedente. A parita' di merito, la Commissione da' la preferenza a quell'autore a cui, nel triennio precedente, non siano stati aggiudicati altri importanti premi.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 14
Art. 14. Il premio annuale puo' anche non essere conferito qualora la Commissione ritenga che le opere o gli scritti proposti per l'assegnazione non siano tali da aver dato un contributo concreto od originale agli studi di finanza pubblica. I premi non assegnati non sono cumulabili negli anni successivi.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 15
Art. 15. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-26;107))). Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di esse da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un funzionario della stessa carriera, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in qualita' di segretario aggiunto.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 16
Art. 16. Le segnalazioni di cui al precedente articolo, debitamente istruite, sono sottoposte al parere, rispettivamente delle Commissioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 4 della legge, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 17
Art. 17. Le adunanze delle Commissioni, incaricate dell'esame delle proposte per la concessione di diplomi, e per l'assegnazione del premio annuale, sono valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti. Per ogni proposta e' incaricato di riferire uno dei membri delle Commissioni. Le deliberazioni sono prese con votazione segreta.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 18
Art. 18. In caso di assenza o di impedimento del Ministro, le Commissioni anzidette sono presiedute dal Sottosegretario di Stato per le finanze. Gli esperti, membri delle Commissioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una volta sola.
Regolamento concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza-art. 19
Art. 19. La concessione dei diplomi di benemerenza e l'assegnazione del premio annuale avvengono alla data del 2 giugno. Il Ministro per le finanze TAVIANI Il Ministro per il tesoro TAMBRONI Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.