DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 930

Type DPR
Publication 1959-09-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 22, lettera b), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 1959, il contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti: L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza, Reggio Calabria; L. 12 per le province di Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli, Vicenza; L. 18 per le province di Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova, Pesaro, Udine; L. 22 per le province di Rovigo, Treviso, Viterbo; L. 21 per le province di Ancona, Cremona, Forli, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Verona; L. 30 per le province di Bologna, Massa Carrara, L'Aquila, Modena, Pistoia, Rieti, Savona, Sondrio; L. 32 per la provincia di Trento; L. 36 per le province di Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova, Ravenna; L. 42 per le province di Perugia e Venezia; L. 48 per le province di Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa, Varese.

GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 3. - VILLA

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