DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 931
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, concernente il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale assistenza medici e l'approvazione del relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, con il quale la Cassa nazionale assistenza, medici ha assunto la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e assistenza medici" e ne e' stato approvato lo statuto;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e modificato con legge 21 ottobre 1957, n. 1027;
Visto il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sopracitato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;
Vista la delibera adottata dal Comitato direttivo dell'Ente predetto, nella riunione del 18 gennaio 1958, con la quale e' stato proposto uno schema di nuovo statuto;
Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ente suddetto, adottata nella riunione del 19 gennaio 1958, con la quale il Consiglio stesso ha espresso il proprio parere sullo schema di nuovo statuto proposto dal predetto Comitato direttivo;
Viste le delibere del presidente dell'Ente suddetto, con le quali il presidente stesso, su conforme mandato del Comitato direttivo e del Consiglio nazionale dello Ente medesimo, ha apportato allo schema di nuovo statuto talune modifiche, secondo i suggerimenti espressi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la delibera del Comitato direttivo dell'Ente stesso, assunta nella seduta del 28 maggio 1959 con la quale, aderendo a parere espresso dal Consiglio di Stato, venivano riproposte al Consiglio nazionale le modifiche gia' apportate con le delibere presidenziali suaccennate;
Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ente, assunta in data 30 luglio 1959, con la quale il Consiglio stesso ha espresso il proprio parere sul nuovo testo di statuto risultante dalle modifiche proposte dal Consiglio direttivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e cosi' denominato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, composto di 28 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 1. - VILLA
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 1
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) Art. 1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) ha sede in Roma ed ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 2
Art. 2. L'E.N.P.A.M. e' Ente di diritto pubblico e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 3
Art. 3. A norma dell'[art. 21 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art21), ratificato dalla [legge 17 aprile 1956, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-17;561), la iscrizione all'E.N.P.A.M. e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 4
Art. 4. L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art.1 mediante i contributi degli iscritti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo citato nell'art. 3 e mediante gli altri proventi indicati nell'art. 23 del presente statuto. L'Ente puo' assumere, inoltre, le gestioni di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 5
Art. 5. Sono Organi dell'Ente: a) il Consiglio nazionale; b) il Comitato direttivo; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente; e) il Collegio sindacale.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 6
Art. 6. il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei medici.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 7
Art. 7. Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente e si riunisce in assemblea ordinaria una volta all'anno non oltre il 30 del mese di aprile ed in assemblea straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici o da un quinto dei suoi componenti. La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei suoi componenti o del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale. La convocazione e' fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. Il Consiglio nazionale e' legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la meta' dei suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 8
Art. 8. Ciascun presidente di Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, puo' delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della Provincia, o un altro presidente di Ordine provinciale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non puo' avere che una sola delega.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 9
Art. 9. Le deliberazioni del Consiglio nazionale vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando riguardino persone.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 10
Art. 10. La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente. Il segretario del Consiglio nazionale e' nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 11
Art. 11. Spetta al Consiglio nazionale: a) di eleggere il presidente, il vice-presidente e dieci membri del Comitato direttivo tra gli iscritti all'Ente; b) di eleggere due sindaci effettivi e due supplenti da scegliere fra gli iscritti all'Ente; c) di determinare la misura del compenso annuo al presidente, al vice-presidente e ai componenti del Collegio sindacale e l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Ente; d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; e) di deliberare, d'accordo con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, l'ammontare dei contributi di cui all'[art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art21); f) di deliberare le modifiche allo statuto; g) di deliberare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo. Le elezioni di cui alle lettere a) e b) avvengono a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 12
Art. 12. Il Comitato direttivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattordici membri dei quali: a) dieci eletti dal Consiglio nazionale tra gli iscritti all'Ente; b) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) uno designato dal Ministero della sanita'; d) due designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici particolarmente esperti in materia previdenziale. I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi. Contro il provvedimento puo' essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato. I componenti del Comitato direttivo che cessano dalla carica in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o per altra causa sono sostituiti nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, per altro, venisse a mancare la meta' dei membri elettivi, dovra' essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione secondo le norme stabilite per le elezioni generali. Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 13
Art. 13. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale. La convocazione e' fatta mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso potra' essere ridotto a tre giorni. Per la validita' delle sedute del Comitato direttivo e' necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti oltre il presidente od il vicepresidente. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato direttivo vengono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Comitato stesso su proposta del presidente. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 14
Art. 14. Spetta al Comitato direttivo: a) di deliberare i regolamenti concernenti la imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) di deliberare i regolamenti che disciplinano la attivita' ed il funzionamento dell'Ente e quelli riguardanti il personale; c) di esaminare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale; d) di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo; e) di deliberare gli investimenti delle disponibilita' dell'Ente; f) di provvedere a quanto altro occorra per la gestione dell'Ente secondo le norme di legge in vigore, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente; g) di deliberare in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativi alle applicazioni dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni; h) di eleggere uno dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 12 a fare parte del Comitato esecutivo; i) di nominare il direttore generale dell'Ente. Il Comitato direttivo puo' delegare le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma al Comitato esecutivo per atti e materie volta a volta determinati. Il Comitato e' inoltre investito dei piu' ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio nazionale. Le delibere di cui alle lettere a), b) ed i) sono sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 15
Art. 15. Il Comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente, da uno dei componenti il direttivo eletti dal Consiglio nazionale e dai membri di cui alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 12 del presente statuto. I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo. Presiede le adunanze il presidente o in caso di sua assenza il vice-presidente. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato direttivo.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 16
Art. 16. Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti dei Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario. La convocazione e' fatta con le stesse modalita' stabilite per il Comitato direttivo. Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vicepresidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di Voti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 17
Art. 17. Spetta al Comitato esecutivo: a) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Comitato direttivo; b) di decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente all'applicazione dei contributi e alle erogazioni di prestazioni; c) di deliberare sulle richieste di prestazioni assistenziali di carattere straordinario; d) di esaminare questioni che ad esso sottoponga il presidente; e) di deliberare l'assunzione, il licenziamento del personale e gli altri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 18
Art. 18. Ai componenti del Comitato direttivo, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale oltre alla medaglia di presenza di cui alla lettera c) dell'art. 11 saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della loro carica.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 19
Art. 19. Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo ed il Comitato esecutivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo e vigila sull'andamento dell'Ente. In caso di urgenza puo' adottare le deliberazioni di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, per quanto attiene rispettivamente ai provvedimenti di cui alla lettera f) dell'art. 14 e alle lettere c) ed e) dell'art. 17, chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno o dell'altro Organo. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice-presidente.
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici-art. 20
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