DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1959, n. 932
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal dott. Giuseppe Intersimone, notaio residente in Roma, con il quale e' stata costituita la Fondazione denominata "Fondazione Rui", con sede in Roma, viale Africa;
Veduta la domanda con la quale il presidente della detta Fondazione ha chiesto l'erezione in ente morale della Fondazione stessa;
Veduti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La "Fondazione Rui", con sede in Roma, costituita con atto pubblico 6 maggio 1959, n. 35060 di repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Intersimone e' eretta in ente morale.
Art. 2
E' approvato lo statuto della Fondazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 6. - VILLA
Fondazione Rui Statuto-art. 1
Fondazione Rui STATUTO Art. 1. E' costituita in Roma la "Fondazione Rui". La sua attivita', spiegata nel quadro internazionale dei rapporti della cultura, e' intesa a promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione di universitari ed intellettuali.
Fondazione Rui Statuto-art. 2
Art. 2. Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione si propone: a) di istituire residenze universitarie, in Italia e all'estero; b) di conferire premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, perche' seguano in Italia o in altra Nazione corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico; c) di assegnare premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri, perche' seguano in Italia corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico; d) di costituire ed incrementare biblioteche e centri bibliografici che possano essere di ausilio agli studiosi di qualunque nazionalita' che seguano corsi di studio presso gli Atenei italiani; e) di promuovere attivita' culturali intese ad agevolare l'ambientamento degli studiosi e degli studenti stranieri nella vita sociale italiana, aiutandoli nello studio della lingua e facilitando loro la conoscenza delle Istituzioni accademiche e del patrimonio artistico nazionale; f) di favorire la costituzione di centri di studio e l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa propria alla formazione culturale della gioventu'; g) di collaborare con gli enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalita' e con le organizzazioni internazionali detta cultura.
Fondazione Rui Statuto-art. 3
Art. 3. Sono fondatori coloro che concorrono alla costituzione e coloro che cooperano allo sviluppo della Fondazione con la loro opera e con una elargizione di almeno due milioni di lire. Sono sostenitori coloro che contribuiscono con una elargizione non inferiore a centomila lire.
Fondazione Rui Statuto-art. 4
Art. 4. La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attivita' con i mezzi finanziari che le derivano; a) dalla dotazione iniziale; b) dalle elargizioni dei fondatori e dei sostenitori; c) dai proventi delle proprie iniziative; d) da offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti sia per scopi generali che particolari attinenti alle finalita' statutarie.
Fondazione Rui Statuto-art. 5
Art. 5. La Fondazione e' amministrata dal Consiglio di amministrazione e dal presidente. Il Consiglio di amministrazione, composto di nove membri, elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e alla scadenza si rinnova del terzo dei consiglieri piu' anziani con fondatori designati a maggioranza dai Consiglio di amministrazione uscente.
Fondazione Rui Statuto-art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede agli atti necessari e utili alla efficienza della Fondazione e predispone i bilanci. Il libro dei verbali e' tenuto a cura del presidente ed i singoli verbali sono firmati dal presidente e dal consigliere meno anziano che funge da segretario.
Fondazione Rui Statuto-art. 7
Art. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esegue e del Consiglio di amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal consigliere di amministrazione piu' anziano.
Fondazione Rui Statuto-art. 8
Art. 8. Il presidente puo' temporaneamente delegare singole facolta' di sua competenza ad altro membro del Consiglio di amministrazione o ad eventuali procuratori anche all'estero.
Fondazione Rui Statuto-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal presidente; la convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l'anno. La convocazione straordinaria e' fatta in tutti i casi di urgente necessita' su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di cinque membri del Consiglio di amministrazione.
Fondazione Rui Statuto-art. 10
Art. 10. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza degli intervenuti. Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai tre quarti dei membri del Consiglio di amministrazione.
Fondazione Rui Statuto-art. 11
Art. 11. La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione e' esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti nominati, per tre anni, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione, dal presidente e dal consigliere piu' anziano.
Fondazione Rui Statuto-art. 12
Art. 12. Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per la Fondazione previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Fondazione Rui Statuto-art. 13
Art. 13. Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.
Fondazione Rui Statuto-art. 14
Art. 14. In caso di estinzione della Fondazione ogni sua attivita' patrimoniale dovra' essere devoluta all'ente o persona che il Consiglio di amministrazione credera' opportuno designare. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per La pubblica istruzione MEDICI
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