DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1959, n. 958

Type DPR
Publication 1959-11-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 6 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Univeirsita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 39. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 1

Repertorio N. 39/C - 14 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento fondamentale o complementare della Facolta' di medicina e chirurgia del" l'Universita' degli studi di Pavia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentocinquantanove addi' sei del mese di novembre in Pavia, nella sala del Rettorato dell'Universita' degli studi; Premesso: 1) che specie nel campo degli studi medico-chirurgici in rapporto all'odierno sviluppo dei mezzi di indagine scientifica, si presenta con carattere di particolare rilevanza la necessita' di ampliare il numero delle cattedre di ruolo in guisa di assicurare agli studi, alle ricerche scientifiche e all'insegnamento un piu' alto livello e una migliore garanzia, colmando altresi' lacune determinate dalla limitatezza degli organici che molto spesso ostacolano un adeguato ed efficiente assetto della Facolta'; 2) che la ditta A. Wassermann S.p.A. Societa' italiana per specialita' farmaco-terapeutiche, con sede in Milano, nello intento di apportare un effettivo e tangibile contributo al progresso della scienza e degli studi medici, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 15 aprile 1959, la approvato la proposta di promuovere l'istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una disciplina fondamentale o complementare della stessa Facolta' da presciegliere secondo criteri di opportunita' e di specifica convenienza da valutarsi obiettivamente a suo tempo dal Consiglio di quest'ultima e a decorrere dalla data ritenuta piu' opportuna nell'interesse degli studi; 3) che i competenti Consessi accademici, e cioe' il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione con delibere approvate nelle rispettive sedute del 28 ottobre 1959, del 3 novembre 1959 e del 6 novembre 1959 che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sotto le lettere A, B, C, hanno concordemente dichiarato di accettare col piu' vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di professore di ruolo dando mandato al decano del Corpo accademico che regge interinalmente l'Universita' nella presente vacanza della carica di. Rettore di procedere con l'Ente finanziatore alla stipualazione della convenzione che dovra' disciplinare la costituzione e il funzionamento dell'istituendo posto di professore di ruolo; Tutto cio' premesso: Avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 15 dicembre 1904, direttore amministrativo dei Universita' degli studi di Pavia, funzionario delegato a ricevere e a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Universita' predetta, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, e in forza di decreto rettoriale in data 16 novembre 1952, rinunciando di comune intesa alla presenza di testimoni, sono personalmente comparsi da una parte il prof. Arnaldo De Valles nato a Villafranca Veronese (Verona) il 29 agosto 1887 nella sua qualita' di decano del Corpo accademico il quale e' investito, in base a quanto previsto dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, delle temporanee funzioni di rettore e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pavia in seguito alla vacanza della carica determinatasi dalla recente scomparsa del compianto prof. Plinio Fraccaro, e come tale agisce a cio' autorizzato con regolare deliberazione del predetto consiglio in data 6 novembre 1959; dall'altra il sig. dott. Giuseppe Wassermann nato a Milano il 4 novembre 1893 in rappresentanza della ditta A. Wassermann S.p.A.- Societa' italiana per specialita' farmacoterapeutiche, con sede in Milano, autorizzato al presente atto in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Societa' in data 15 aprile 1959, qui allegata per estratto autentico (all'. D) Essi comparenti, della cui identita' e piena capacita' giuridica sono certo, confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Pavia e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento, fondamentale o complementare secondo giudizio che verra' espresso dalla Facolta' predetta e a decorrere dalla data ritenuta piu' opportuna nell'interesse degli studi.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 2

Art. 2. La ditta A. Wassermann S.p.A, Societa' italiana per specialita' farmaco-terapeutiche, con sede in Milano, e per essa il dott. Giuseppe Wassermann, a cio' autorizzato in base a delibera del Consiglio di amministrazione della ditta in data 15 aprile 1959, si obbliga a versare mediante semestralita' anticipate, alla Universita' degli studi di Pavia per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo il contributo annuo di L. 3.000.000 (tre milioni) per la durata della presente convenzione a decorrere dalla data di nomina del professore stesso, oltre all'importo annuo di L. 600.000 (seicentomila) pari al 20% dell'impiego annuo, destinato a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto cosi' coperto, nel caso che questi abbia a cessate entro o dopo la durata della presente convenzione avendo maturato il diritto al trattamento medesimo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 3

Art. 3 La ditta finanziatrice assume inoltre impegno di integrare congruamente i propri contributi qualora, in relazione ad eventuali futuri aumenti del trattamento economico dei professori universitari, i contributi stessi risultano insufficienti a coprire la spesa, con l'esplicita intesa che, ove l'integrazione non avvenisse nella misura necessaria, la presente convenzione si intendera' ipso-facto risolta e decaduta e conseguentemente soppresso il posto di professore di ruolo cosi' costituito.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 4

Art. 4. l'Universita' di Pavia da parte sua si obbliga, in esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione: a) a versare semestralmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al titolare chiamato a coprire il posto di professore di ruolo, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute operate sullo stipendio del predetto titolare, ricuperate in conto entrate del Tesoro; b) a far affluire i versamenti della ditta finanziatrice al proprio stato di previsione dell'entrata e ad imputarli al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto ed ai corrispondenti capitoli ed articoli per gli esercizi successivi.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di venti anni a decorrere dalla data di nomina del titolare che sara' chiamato a coprire il posto di ruolo cosi' costituito e si riterra' tacitamente rinnovata per, un uguale periodo di tempo qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 6

Art. 6. Oltre che nei caso previsto all'art. 3, la presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza; b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia, e' esente da tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. Essa sara' esecutiva allorche' verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Presidenziale che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo. Non si da' lettura degli allegati avendovi le parti col mio consenso, rinunciato dichiarando di averne esatta conoscenza. Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e che occupa n. 7 facciate di n. 2 fogli di carta bollata di L. 200 e n. 10 righe. Di esso ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da esse espressa e, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. F.to: prof. Arnaldo DE VALLES F.to: dott. Giuseppe WASSERMANN F.to: dott. Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia li' 7 novembre 1959, al n. 1086. Atti pubblici, vol. 205, esatte lire: gratis. Il direttore: F.to E. REPERTI FONTANA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI

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