DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1959, n. 964

Type DPR
Publication 1959-10-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni:

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 1 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 38. - VILLA

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 1

Repertorio n. 646 Convenzione fra il comune di Trento, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara e l'Universita' degli studi di Bologna per la istituzione di un pasto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di clinica odontoiatrica nella Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenoventocinquantanove (1959) oggi uno del mese di settembre alle ore 11,15 - 1 settembre 1959 - in comune e citta' di Bologna in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' di Bologna abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente; si sono personalmente costituiti i signori: Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 6 febbraio 1885 e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, a cio' debitamente autorizzato dallo stesso Consiglio con delibera in data 12 luglio 1959, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A); Savorana avv. Giulio, nato a Modigliana (Forli) il 21 ottobre 1891, residente a Trento, il quale interviene al presente allo in rappresentanza del comune di Trento, a cio' espressamente autorizzato, in relazione alla delibera del Consiglio comunale dello stesso Comune in data 5 giugno 1959, dalla sua Giunta municipale in data 22 luglio 1959 i cui verbali in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere D) ed E); Bonazzi rag. Bruno, nato a Bologna il 4 dicembre 1908 ed ivi residente, direttore centrale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa nella seduta del giorno 8 luglio 1959, il cui verbale in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera F); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, sottoscritto ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; premesso: che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende fra gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di clinica odontoiatrica; che a conclusione degli intercorsi accordi il comune di Trento, con deliberazioni del Consiglio comunale in data 5 giugno 1959, n. 60, approvata dalla Giunta provinciale in data 18 giugno 1959, e della Giunta municipale in data 22 luglio 1959, approvata dalla Giunta provinciale in data 31 luglio 1959 e la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 8 luglio 1959, sono venuti nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita', degli studi di Bologna, di un posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento di clinica odontoiatrica; che la Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna con le rispettive deliberazioni in data 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e 12 luglio 1959, che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante, sotto le lettere C), B) ed A) gia' citate hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con animo grato la offerta del comune di Trento e della Banca Popolare di Bologna e Ferrara; che gia' in passato all'insegnamento di clinica odontoiatrica era assegnato un posto di professore di ruolo poi trasferito ad altra materia, restando l'insegnamento stesso impartito per incarico, mentre l'istituto di clinica odontoiatrica e tutt'ora funzionante ed attrezzato di apparecchiature e materiali e dotato di personale assistente e ausiliario, nonche' di mezzi finanziari che in forma di dotazione annua, sono ad esso assegnati da tempo a carico del bilancio dell'Universita' degli studi di Bologna; che sulla base dei precorsi accordi e con l'approvazione dei competenti Organi accademici l'Istituto di clinica odontoiatrica in persona del suo direttore incaricato si e' dichiarato disposto a svolgere attivita' profilattica, assistenziale e di ricerca in favore sia del comune di Trento che della popolazione scolastica ad esso appartenente; mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito in posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' stessa, ai sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 2

Art. 2. Il comune di Trento si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art. 8, a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso contro l'impegno delle seguenti prestazioni gratuite di assistenza medico-chirurgica-odontoiatrica da parte del direttore dell'Istituto di clinica odontoiatrica dell'Universita' degli studi di Bologna: a) cure gratuite presso la clinica odontoiatrica dell'Universita', di Bologna agli studenti trentini iscritti alle Facolta' universitarie ed alle scuole di specializzazione dell'Universita' di Bologna; b) consulenza gratuita diagnostica (escluso l'onere del ricovero eventuale) presso la clinica odontoiatrica di Bologna per ammalati del cavo orale avviati ed assistiti dal comune di Trento, bisognevoli di speciali ricerche; c) consulenza gratuita per la profilassi della Corte e delle anomalie ortodontiche in favore della popolazione scolastica del comune di Trento; d) consulenza gratuita per l'organizzazione di un Centro diagnostico per le malattie focali stomatogene da istituirsi in Trento presso l'Ospedale civico - reparto stomatologico; e) consulenza gratuita per la organizzazione di un Centro di balneo-terapia per le parodontopatie (piorrea alveolare) presso una delle stazioni termali del Trentino; f) disponibilita' di tre posti gratuiti per medici trentini specializzandi in stomatologia; g) organizzazione in Trento ad corsi di aggiornamento per medici dentisti sulle malattie focali stomatologiche e ortodontiche; h) assegnazione di un premio intitolato alla citta' di Trento per una pubblicazione scientifica sulla stomatologia.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 3

Art. 3. La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Bologna per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art. 8 a decorrere dalla data di nomina del professore a titolare del posto stesso.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 4

Art. 4. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto ai sensi deld'art. 6 della presente convenzione a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolare del posto di ruolo, nonche' delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti stessi la Banca Popolare di Bologna e Ferrara si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Universita', in aggiunta ai contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente ad integrare la differenza che verra' a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, a decorrere dalla data in cui tali eventuali miglioramenti verranno concessi.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 5

Art. 5. La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Bologna, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma corrispondente al 20% (venti per cento) annua degli assegni spettanti al titolare del posto di professore di ruolo in oggetto, percentuale attualmente corrispondente a L. 600.000 (seicentomila lire) annue, e cio' al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo ai trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso. La Banca Popolare di Bologna e Ferrara medesima si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente dita somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e cio' dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Bologna in esecuzione dei sopra citati accordi si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica odontoiatrica compresi i relativi oneri fiscali noncbe' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Bologna versera' altresi' annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilita', la somma di lire 600.000 (seicentomila lire) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati, o quella minore o maggiore somma che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in oggetto saranno da essa dovuti.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8; b) se non vengano dagli obbligati aumentati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli articoli 3, 4, 5 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione, a carico del comune di Trento e della Banca Popolare di Bologna e Ferrara; d) se vengano a cessare per qualsiasi causa le prestazioni della clinica odontoiatrica in favore del Comune e della popolazione studentesca di Trento. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica verra' senz'altro soppresso ed il titolare di esso cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 8

Art. 8. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di clinica odontoiatrica di cui alla convenzione stessa e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornio, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione comune Trento, Banca Popolare Bologna e Ferrara e universita' Bologna-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Bologna, e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592. Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi enti rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorda volonta' dei signori comparenti. L'atto consta di cinque (5) fogli di carta bollata scritti su pagine diciassette e tre righe della diciottesima. F.to: avv. Giulio SAVORANA Bruno BONAZZI Giuseppe Gherardo FORNI Adriano Fiore, teste Giovanni Ricci, teste dott. Sebastiano MAZZARACCHIO ufficiale rogante Registrato a Bologna il 7, settembre 1959 n. 318, mod. I serie II, vol. 9. Riscosse L. -

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