DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 1007

Type DPR
Publication 1959-09-28
Ultimo aggiornamento 1959-12-01
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province; Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia.

GRONCHI SEGNI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 68. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)