DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;
Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 11 della legge 31 marzo 1956, n. 293;
Sentito il Comitato del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, private;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, Decreta:
Art. 1
A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1958, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private di cui alla legge 31 marzo 1950, n. 293, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,11 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo stesso.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 83. - VILLA
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