DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;
Visto l'art. 5, comma, terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visti gli articoli 1 e 2, ultimo comma, della legge 25 marzo 1958, n. 329;
Sentito il Comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 85. - VILLA
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