DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1959, n. 1027

Type DPR
Publication 1959-10-17
Ultimo aggiornamento 1959-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820;

Visto l'art. 5, comma, terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visti gli articoli 1 e 2, ultimo comma, della legge 25 marzo 1958, n. 329;

Sentito il Comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 85. - VILLA

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