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LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1037

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di cinque unità per il grado di capitano. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.