LEGGE 28 novembre 1959, n. 1082

Type Legge
Publication 1959-11-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo periodo del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale è aggiunto il seguente quarto comma: "I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo "Caracciolo", sono posti a carico del Ministero della difesa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 novembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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