DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1086
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'esercizio finanziario 1959-60 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, quaranta sottufficiali di complemento e centoventi militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.
GRONCHI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 138. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.