DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1086

Type DPR
Publication 1959-11-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'esercizio finanziario 1959-60 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, quaranta sottufficiali di complemento e centoventi militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione.

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 138. - VILLA

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