DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1959, n. 1099

Type DPR
Publication 1959-10-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 29 maggio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di giurisprudenza, della Universita' di Torino, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora in convezione non si rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio, n. 152. - VILLA

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 1

(Carta da bollo da lire 200) Repertorio n. 243 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del Diritto del lavoro presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantanove addi' ventinove del mese di maggio in una sala dell'Universita' degli studi di Torino (via G. Verdi, 8) innanzi a me dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; Alla presenza dei seguenti testimoni a me cogniti ed idonei ai sensi di legge: Cicotero dott. Amilcare, nato a Lagnasco (Cuneo) il 18 giugno 1915, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele, 103 e Mallaci dott. Ivo, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, residente a Torino, Via Verdi, 8; Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino 18 agosto 1902, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Universita' in data 27 aprile 1959; 2) Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, nella sua qualita' di presidente della Giunta provinciale e legale rappresentante della provincia di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale 14 ottobre 1958, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 novembre 1958, di deliberazione 3 marzo 1959 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio in adunanza 6 aprile 1959, approvata dalla G.P.A. in seduta, 24 marzo 1959, di deliberazione 5 maggio 1959 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio in adunanza 18 maggio 1959, approvata dalla G.P.A. in seduta 14 maggio 1959; 3) Peyron avv. Amedeo, nato a Torino il 5 novembre 1903, nella sua qalita' di sindaco e legale rappresentante del comune di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale 14 ottobre 1958, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 novembre 1958; 4) Vitelli dott. Giovanni Maria, nato a Torino il 26 gennaio 1907, nella sua qualita' di presidente legale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in esecuzione di deliberazione n. 253 della Giunta camerale in data 25 maggio 1959 e precedente deliberazione n. 526 del 3 ottobre 1958, approvata con ministeriale n. 241174 del 15 novembre 1958; 5) Richieri ing. Luigi, nato a Padova il 31 dicembre 1898, nella sua qualita di vice presidente e legale rappresentante dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in esecuzione della deliberazione 16 maggio 1959 del Comitato esecutivo; 6) Passerin D'Entreves dott. Carlo, nato a Torino il 29 giugno 1889, nella sua qualita' di consigliere anziano e, come tale, legale rappresentante della Cassa di risparmio di Torino, con l'intervento del dott. Colombo Angelo, nato a Torino il 29 luglio 1905, nella sua qualita' di direttore generale dell'Istituto, in osservanza delle disposizioni statutarie dell'Ente medesimo, approvate con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 1950, parte prima, ed in esecuzione di deliberazione in data 23 ottobre 1958 del Consiglio di amministrazione; 7) Derossi ing. A. Daniele, nato a Torino il 25 dicembre 1894, nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante dell'Associazione industriali Metallurgici Meccanici Affini per il Piemonte (A.M.M.A.), in esecuzione di deliberazione 27 febbraio 1959 del Consiglio direttivo ed anche in qualita' di procuratore speciale dell'avv. Ermanno Gurgo Salice, presidente e legale rappresentante dell'Unione industriale di Torino, in esecuzione di deliberazione 24 marzo 1959 del Consiglio direttivo della Unione stessa, e delegato a questo atto, come da procura speciale in data 25 maggio 1959 (rog. Teppatti), salva eventuale ratifica, in quanto occorra, dei competenti organi dell'Unione; 8) De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico (Pescara) il 30 agosto 1902; Garino avv. Giorgio, nato a Torino il 16 febbraio 1919, nella loro qualita' di rappresentanti della F.I.A.T. - S.p.A., in esecuzione di deliberazione in data 30 aprile 1959 del Consiglio di amministrazione; 9) Ravizza avv. Mansueto, nato a Milano il 9 agosto 1884, nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante della Societa' cartiere Burgo in conformita' ai poteri statutari e alla deliberazione in data 26 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della Societa' stessa, da cui risultano i poteri attribuiti alla Presidenza; 10) Cappelletto dott. Francesco, nato a Torino il 27 gennaio 1911, in qualita' di procuratore speciale del gen. Mario Marazzani, presidente e legale rappresentate della Nazionale Cogne S.p.A., in esecuzione di deliberazione 24 marzo 1958 del Comitato direttivo della Societa' stessa e delegato a quest'atto con procura speciale in data 26 maggio 1959 (rogito Teppati); 11) Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925, procuratore speciale del dott. Giuseppe Pero, vice-presidente-amministratore delegato e, come tale, legale rappresentante della Ing. C. Olivetti e C. - S.p.A., con sede in Ivrea, in conformita' ai poteri statutari riservati al vice-presidente-amministratore delegato della Societa' stessa e alla deliberazione in data 30 settembre 1958 del Consiglio di amministrazione da cui risultano indicati tali poteri; esso dott. Mesi, delegato a quest'atto come da procura speciale 26 maggio 1959 (rogito Marcoz); 12) Tournon sen. conte ing. Adriano, nato a Pavia il 20 ottobre 1883, nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante della Societa' Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), in virtu' dei poteri statutari e della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7440 in data 26 aprile 1957 (rog. Tabacchi), nella quale sono precisati i poteri conferiti alla Presidenza della Societa'; 13) Rebba dott. Ferruccio, nato a Bergamo il 26 maggio 1909; Gallotti dott. Franco, nato a Torino il 20 maggio 1920 nella loro qualita' di dirigenti della Societa' Finanziaria Telefonica (S.T.E.T.) per azioni, come tali autorizzati a rappresentare, anche nel presente atto, la Societa' stessa con deliberazioni. rispettivamente in data 13 dicembre 1954 e 23 giugno 1958 del Consiglio di amministrazione, in esecuzione di deliberazione in data 24 marzo 1959 dello stesso Consiglio di amministrazione; 14) Colonnetti ecc. prof. ing. Gustavo, nato a Torino l'8 novembre 1886, nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni di Torino il quale interviene unicamente a norma e per gli effetti di cui al successivo art. 8 della presente convenzione. Tutti gli atti sopraindicati vengono allegati, in copia autentica, alla convenzione e ne viene omessa la lettura per volonta' espressa dei comparenti della cui identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, i quali dichiarano di avere piena conoscenza degli atti stessi e di delegarne la firma al Rettore Magnifico dell'Universita' prof. Allara e al presidente della Giunta provinciale prof. Grosso. Premesso a) che nell'attuale organizzazione ed evoluzione della struttura economica e sociale e dei rapporti giuridici che ne sono la traduzione sul piano dell'ordinamento positivo il Diritto del lavoro ha assunto un crescente rilievo, particolarmente avvertito nella nostra regione, centro industriale ed economico di primaria importanza, sicche' da tempo si e' imposta la necessita' che presso l'Universita' di Torino venga istituita una apposita cattedra di Diritto del lavoro; b) che nel piano di studi della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino il Diritto del lavoro e' gia' previsto quale materia fondamentale, per quanto il suo insegnamento sia stato finora svolto a mezzo di un incarico, non contemplando il limitato organico della Facolta' il relativo posto di ruolo; c) che l'istituzione della predetta cattedra consentira' di affiancare ad una approfondita e rigorosa ricerca scientifica nel settore, una efficace opera di orientamento verso i compiti pratici, sul piano della dirigenza aziendale, dei giovani culturalmente piu' dotati, compiti che sono oggi fondamentali per le sviluppo della economia e dei processi produttivi; d) che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza con deliberazione del 18 marzo 1958, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione 27 aprile 1959, il Senato accademico con deliberazioni in data 10 dicembre 1958 e 12 maggio 1959, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento del Diritto del lavoro; Tutto cio' premesso: si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati alla Facolta' di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 2

Art. 2. Al mantenimento del posto di ruolo di Diritto del lavoro di cui al precedente art. 1, sara' provveduto con la somma complessiva annua di L. 3.000.000 pari all'importo della spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, costituita dai contributi sottospecificati che gli enti indicati in premessa si obbligano a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate alla Universita' degli studi di Torino, a decorrere dalla data di nomina o di trasferimento del titolare del posto stesso: Provincia di Torino. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375.000 annue Comune di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 annue Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino. L. 98.051 annue Istituto bancario S. Paolo di Torino. . . . . . . . . L. 59.370 annue Cassa di risparmio di Torino . . . . . . . . . . . . L. 150.000 annue Unione Industriale di Torino . . . . . . . . . . . . L. 375.000 annue Associazione industriali Metallurgici Meccanici Affini per il Piemonte (A.M.M.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . L.375.000 annue F.I.A.T. - S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375.000 annue Cartiere Burgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 annue Societa' nazionale COGNE - SpA. . . . . . . . . . . . L. 67.579 annue Ing. C. Olivetti e C. - S.p.A. . . . . . . . . . . . L. 375.000 annue Societa' Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) . . . . . . L. 150.000 annue S.T.E.T. - Societa' Finanziaria Telefonica per Azioni. L. 150.000 annue Il versamento a nome degli enti predetti, eccezion fatta per la provincia e il comune di Torino, verra' effettuato, a norma e per gli effetti dell'art. 8 della presente convenzione, dalla Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 3

Art. 3. Gli enti di cui al precedente articolo si obbligano, inoltre, per tutto il periodo di durata della convenzione, ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare alla Universita' degli studi di Torino, con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 2, oltre ai contributi indicati nell'articolo precedente, una somma corrispondente al 20% dei contributi stessi, e cioe', complessivamente la somma annua di L. 600.000, pari al 20% di quella indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire fino speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, gli enti suddetti si obbligano altresi' a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sui nuovi maggiori contributi che gli stessi siano obbligati a versare all'Universita' degli studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari La decorrenza di questi ultimi aumenti dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge il trattamento economico del professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui all'art. 2 e all'art. 3, gli enti stessi, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, si obbligano a maggiorare i propri contributi, in modo che l'ammontare complessivo dei medesimi non sia inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dai giorno nel quale si e' determinato, per effetto del provvedimento, il maggior costo del mantenimento del posto. Agli effetti dei precedenti commi la provincia di Torino, s'impegna a corrispondere, oltre alla propria quota annua anche quelle che dovessero venire corrisposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, della Cassa di risparmio di Torino e dall'istituto bancario San Paolo di Torino, in relazione ai contributi di detti enti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione s'intendera' decaduta: a) per il mancato rinnovo alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) per il mancato aumento del contributo di cui all'articolo 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) per la cessazione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, dei mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Diritto del lavoro, s'intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento del Diritto del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a): . c) a versare allo Stato annualmente la somma di lire 600.000 (seicentomila) che le verra' corrisposta dagli enti sopraindicati, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dell'articolo stesso, con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo o responsabilita'.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, avra' vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso l'Universita' degli studi di Torino, del professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro e si intendera' tacitamente rinnovata, per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Convenzione per l'isituzione di un posto di professore facolta' giurisprudenza Torino-art. 8

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