DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1105

Type DPR
Publication 1959-12-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1959

Atti del Governo registro n. 122, foglio n. 172. - VILLA

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 1

Repertorio n. 649 Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e l'Universita' degli studi di Bologna per l'istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di "Puericultura" nella Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) oggi 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 12,30 in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni 33; davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dello art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V, della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato; si sono personalmente costituiti i signori: Bonazzi rag. Bruno, nato il 4 dicembre 1908 a Bologna ed ivi domiciliato; il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa nella seduta del giorno 10 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore-presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e quindi di legale rappresentante del medesimo, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 24 settembre 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Palmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Universita' degli studi di Bologna, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa nella seduta del 3 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera C); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale l'ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende fra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di puericultura; che, a conclusione degli intervenuti accordi, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 10 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica e' allegato al presente atto sotto la lettera A), e' venuta nella determinazione di partecipare al finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di puericultura nella Facolta' di medicina e chirurgia; che la provincia di Bologna e la Casta di Risparmio di Bologna si sono impegnate ad aumentare i propri contributi a favore del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna per concorrere al predetto finanziamento; che il Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio, nella seduta del 24 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica e' allegato al presente atto sotto la lettera B), ha deliberato di aderire alla su esposta iniziativa impegnandosi a corrispondere all'Universita' di Bologna le quoto dei contributi a tal fine versati dai due Enti di cui sopra; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e del 3 settembre 1959, i cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere D), E) e C) gia' citata, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di puericultura; che l'istituendo posto di ruolo puo' disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, ed in particolare di 90 letti ad esso trasferiti dalla Clinica pediatrica nonche' di un organico formato da un assistente di ruolo e da uno straordinario; che si rende sommamente necessaria l'istituzione in parola, da' adottata da altre Universita', per l'approfondimento ed il potenziamento degli studi su l'accrescimento e lo sviluppo dell'individuo dal concepimento all'adolescenza con particolare riguardo all'eta' neonatale, importantissima per l'adattamento alla vita umana: problemi di ordine eugenetico, fisiopatologico, dietetico ed igienico-profilattico, tutti di notevole interesse scientifico e di grande importanza sociale; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' stessa, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento di puericultura.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 2

Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (un milione e cinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art. 8 a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 3

Art. 3. La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di puericultura, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (un milione cinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi, di cui al successivo art. 8, a decorrere dalla data di nomina del professore a titolare del posto stesso.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 4

Art. 4. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato l'ammontare di quanto "la essa dovuto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolate del posto di ruolo, nonche' delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti stessi, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Universita', in aggiunta il contributo di cui agli articoli 2 e 3, rispettivamente il 40% quaranta per cento) la Banca ed il 60% (sessanta per cento) i Consorzio, della somma occorrente ad integrare la differenza che verra' a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, a decorrere dalla data in cui tali eventuali miglioramenti vero anno concessi.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 5

Art. 5. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Bologna; oltre quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma corrispondente al 20% (venti per cento) annuo degli assegni pettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto percentuale attualmente corrispondente a L. 600.000 (seicentomila lire) annue, e cio' al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso. Il Consorzio predetto si impegna ed obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e cio' dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopra citati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Bologna versera' altresi' annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 600.000 (seicentomila lire) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati o quella minore o maggiore somma che, in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in oggetto, sara' da essa dovuta.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8; b) qualora non vengano dagli obbligati aumentati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli arti. 3, 4 e 5 della presente convenzione ai verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi; c) qualora vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico della Banca Popolare di Bologna e Ferrara e del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di puericultura verra' senz'altro soppresso ed il titolare di esso cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 8

Art. 8. La presente convenzione, salvo quanto disposto nell'articolo precedente commi b) e c), ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di puericultura di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione fra la Banca Popolare di Bologna e Ferrara-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Bologna, e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' del rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di 5 (cinque) fogli di carta bollata scritti su pagine 16 (sedici) ed 1 (una) riga della diciassettesima. F.to Bruno BONAZZI F.to Giuseppe GHERARDO FORNI F.to Paolo FORTUNATI F.to Giovanni Ricci, teste F.to Adriano FIORE, teste F.to Sebastiano dott. MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 2 ottobre 1959, n. 448 mod. I, vol. 9, serie II. - Riscosse L. gratis.

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