DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1106

Type DPR
Publication 1959-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 19 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Genetica medica" in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1959

Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 166. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 1

Repertorio atti e contratti n. 457 Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "Genetica medica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma. L'anno millenovecentocinquantanove il giorno diciannove del mese di novembre in Roma, nel Rettorato della Citta' universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, incaricato delle funzioni di direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 11 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 13 ottobre 1959 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Caronia prof. Giuseppe, nato a. S. Cipirello (Palermo) e domiciliato a Roma, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio centrale dell'Opera stessa nella seduta del 27 luglio 1959 (deliberazione n. 68) (allegato B) che fa parte integrante del presente atto; Cristallini dott. Mario, nato a Roma e domiciliato a Roma, amministratore della Soc. Immobiliare "S. Tommaso Apostolo" a responsabilita' limitata con sede in Roma, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, dall'assemblea generale ordinaria della Societa' stessa nella seduta del 26 settembre 1959 (allegato C) che fa parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identita' personale, io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso che l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di "Genetica medica"; che, in conseguenza di quanto sopra la predetta Opera ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra: che l'Istituto immobiliare "S. Tommaso Apostolo", ente proprietario e gestore dell'Istituto Gregorio Mendel, si e' impegnato a mettere a disposizione dell'Universita' di Roma, per il fine di cui sopra, i locali, gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature dell'Istituto Gregorio Mendel e a sostenere le spese di funzionamento della cattedra, fornendo anche il personale di assistenza, tecnico e ausiliario; che la Facolta' di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, nelle sedute del 27 febbraio 1959 e del 21 aprile 1959, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 13 ottobre 1959, ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Genetica medica".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 2

Art. 2. L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.200.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 3.200.000.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 4

Art. 4. L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia si obbliga a versare inoltre, all'Universita' di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20% del contributo di lire 3.200.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto ente si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'ente stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 5

Art. 5. L'Universita' di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Genetica medica" compresi i relativi o fiscali, nonche' l'ammontare della ritenuta che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 6

Art. 6. L'Istituto "S. Tommaso Apostolo" (Societa' immobiliare a responsabilita' limitata con sede in Roma), si impegna, per assicurare, il funzionamento della cattedra di "Genetica medica" e per tutta la durata della presente convenzione: a) a mettere a disposizione dell'Universita' di Roma i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti dell'Istituto Gregorio Mendel, sito in Roma, viale Regina Margherita n. 261; b) ad erogare una dotazione annua di L. 1.000.000 per le spese di funzionamento della cattedra e a versare detta somma all'Universita' di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico; c) a versare, in unica soluzione come sopra, all'Universita' degli studi di Roma un contributo annuo di L. 532.000 corrispondente alla spesa per il mantenimento di un posto di assistente straordinario presso la cattedra in questione; d) a mettere a disposizione, per le necessita' dell'insegnamento di "Genetica medica" in rapporto all'esercizio dei locali, degli impianti e delle attrezzature di cui al precedente punto a), tutti i servizi occorrenti, compreso il personale di assistenza tecnico ed ausiliario.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 7

Art. 7. L'istituto S. Tommaso Apostolo (Societa' immobiliare a responsabilita' limitata con sede in Roma) si impegna ad aumentare la dotazione di cui al punto b) del precedente art. 6. qualora le dotazioni degli altri insegnamenti della Facolta' di medicina e chirurgia venissero aumentate dall'Universita' rispettivamente alla misura vigente alla data della stipula della presente convenzione e nella misura proporzionale a tale aumento.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 8

Art. 8. Qualora, in seguito ai miglioramenti economici disposti per legge o per norma generale emanata dal Ministero della pubblica istruzione, il trattamento annuo dell'assistente straordinario dovesse superare il contributo di cui al punto c) del precedente art. 6 l'Istituto S. Tommaso Apostolo si impegna ad aumentare il contributo stesso in misura non inferiore alla maggiore spesa necessaria per il mantenimento del posto di assistente straordinario. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione del miglioramento economico di cui sopra.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 9

Art. 9. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 10; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo; d) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente convenzione. In tutti i quattro casi suddetti, il posto di professore di ruolo di "Genetica medica" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 10

Art. 10. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di "Genetica medica" e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua, scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Roma-art. 11

Art. 11. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e dal [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura del tre allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme di 7 fogli scritti su 12 pagine intere e righe 20 della 13.ma pagina. Il presidente dell'O.N.M.I. f.to G. CARONIA Il Rettore dell'Universita' di Roma f.to Giuseppe Ugo PAPI L'amministratore dell'Istituto S. Tommaso Apostolo f.to M. CRISTALLINI L'ufficiale rogante f.to F. RUGGERI Registrato all'Ufficio I atti pubblici di Roma al n. 3495, vol. 78/5 il 20 novembre 1959. - Esente.

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