LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1117
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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