DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1164
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Diritto tributario";
"Diritto privato comparato" "Diritto pubblico comparato" "Dottrina generale dello Stato".
Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di:
"Diritto coloniale";
e "Legislazione del lavoro".
Art. 92. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
"Tecnologie chimico-farmaceutiche";
"Tecnologie chimico-agrarie";
"Chimica teorica".
E' inoltre soppresso l'undicesimo comma, nel quale si tratta dell'obbligatorieta' da parte degli studenti che si iscrivono al 1° anno del triennio, di sottoporre all'approvazione della Facolta' l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 27. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "Diritto tributario"; "Diritto privato comparato" "Diritto pubblico comparato" "Dottrina generale dello Stato". Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di: "Diritto coloniale"; e "Legislazione del lavoro". Art. 92. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: "Tecnologie chimico-farmaceutiche"; "Tecnologie chimico-agrarie"; "Chimica teorica". E' inoltre soppresso l'undicesimo comma, nel quale si tratta dell'obbligatorieta' da parte degli studenti che si iscrivono al 1° anno del triennio, di sottoporre all'approvazione della Facolta' l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 27. - VILLA
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