LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1170
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 11 dell'Accordo stesso.
GRONCHI SEGNI - PILLA - TAVIANI - TOGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord
Accord entre l'Italie et la Suisse relatif a' la circulation des vehicules automobiles et aux transports routiers Parte di provvedimento in formato grafico
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