DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1192
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Venezia in data 19 luglio 1958, nonche' l'atto aggiuntivo alla medesima in data 15 luglio 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di caratteri distributivi degli edifici in aggiunta a quelli indicati, per l'Istituto universitario di architettura di Venezia, nell'art. 5 del regio decreto 3 settembre 1936, n. 1886, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 41. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 1
Repertorio n. 3 Istituto universitario di architettura di Venezia Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" nell'Istituto universitario di architettura di Venezia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1958 (millenovecentocinquantotto) e questo giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, in Venezia, nella sala della Direzione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, San Trovaso anagr. n. 1012, davanti a me, dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, ed ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto direttoriale in data 30 novembre 1954 a redigere e ricevere gli atti e contratti in forma pubblico-amministrativa che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario,senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, col mio consenso, rinunciato, sono comparsi personalmente i signori: prof. Giuseppe Samona', nato a Palermo l'8 aprile 1898 e domiciliato a Venezia presso la Direzione di questo Istituto, nella sua qualita' di direttore e legale rappresentante del medesimo, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione in data 16 luglio 1957, che in estratto autentico si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera A; dott. Piero Lecis, nato a Villasalto (Cagliari) il 1 dicembre 1902 e domiciliato a Venezia nella sua qualita' di direttore dello stabilimento di Porto Marghera della Societa' anonima Montecatini con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli dal presidente del Comitato direttivo conte dott. Carlo Faina, nato a Perugia il 12 ottobre 1894 e domiciliato a Milano, con atto autenticato nella firma in data 25 giugno 1958, che in originale si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera B Avvertesi che la stipula della presente convenzione e' stata autorizzata con deliberazione in data 18 novembre 1957 del Comitato direttivo della Societa' Montecatini, il quale, come risulta da certificato rilasciato dal Tribunale civile di Milano in data 4 dicembre 1957 e' stato creato dal Consiglio di amministrazione della Societa' medesima con delibera del 5 aprile 1946 ed al quale quest'ultimo ha delegato tutti i propri poteri con delibera del 3 luglio 1946. Le tre predette deliberazioni in estratto autentico e il suddetto certificato in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere C, D, E ed F. avv. Ferruccio Ferrarin, nato a Thiene (Vicenza) il 26 marzo 1891 e domiciliato a Venezia, nella sua qualita' di legale della Societa' per azioni Snia Viscosa con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di mandato speciale rilasciatogli con atto autenticato nella firma in data 30 giugno 1958 dal presidente cav. del lav. dott. Franco Marinotti, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 5 giugno 1891 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Societa' con deliberazione in data 21 marzo 1958. I suddetti delibera e mandato speciale, la prima in estratto autentico e il secondo in originale, si allegano a questo atto, quale parte integrante, sotto le lettere G e H; ing. Francesco Boella, nato a Torino il 24 giugno 1901 e domiciliato a Venezia, nella sua qualita' di direttore dello stabilimento Sezione vetri e coke di Porto Marghera della Societa' per azioni Vetrocoke con sede in Venezia, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli con atto autenticato nella firma in data 9 luglio 1958 dall'amministratore delegato e direttore generale ing. Biagio Beria, nato a Torino il 6 aprile 1889 ed ivi residente, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Societa' con deliberazione in data 30 marzo 1957. Le suddette delibera e procura speciale, la prima in estratto autentico e la seconda in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere I e L; Premesso a) che l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" e' incluso, secondo il vigente ordinamento didattico, tra quelli fondamentali per il corso di laurea in architettura e rilevato che, a causa della esiguita' del numero delle cattedre di ruolo assegnate organicamente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, l'insegnamento della predetta disciplina viene impartito per incarico ed e' escluso dalla possibilita' di elevazione a cattedra di ruolo, come lo meriterebbe la importanza della materia ai fini di una piu' completa, profonda e specializzata preparazione nel campo tecnico dei giovani architetti; b) che le Societa' Montecatini, Snia Viscosa, e Vetrocoke sono venute nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di "caratteri distributivi degli edifici" della Facolta' di architettura di Venezia e precisamente la Societa' Montecatini per il 50% e le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke ciascuna per il 25% dell'onere anzidetto; c) che il Consiglio di Facolta' (allegato M) ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Istituto universitario di architettura di Venezia hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione del predetto posto convenzionato di professore di ruolo, autorizzando il direttore dell'Istituto stesso alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, in aggiunta ai posti assegnati in organico all'Istituto medesimo, sara' istituito, ai sensi dell'art 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici".
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 2
Art. 2. Le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke assumono l'obbligo di finanziare il posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, per il 50% della spesa relativa la Societa' Montecatini e per il 25% ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke. A tal fine le predette Societa' si impegnano di corrispondere annualmente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, a decorrere dalla data di nomina del titolare della cattedra, rispettivamente la somma di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) la Societa' Montecatini e la somma di L. 650.000 (seicentocinquantamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 3
Art. 3. Le anzidette Societa' si obbligano inoltre a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga di essa, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, oltre a quanto indicato nel precedente art. 2, le seguenti ulteriori somme annue: L. 260.000 (duecentosessantamila) la Societa' Montecatini e L. 130.000 (centotrentamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke per un ammontare complessivo di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al 20% di quello di L. 2.600.000, indicato come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 4
Art. 4. Le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke si obbligano a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia le somme indicate nei precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico spettante al titolare dell'istituendo posto derivante sia da progressione in carriera del titolare stesso, sia da miglioramenti economici disposti per legge a favore dei professori universitari, l'importo di L. 2.600.000, versato complessivamente dalle predette Societa' all'istituto universitario di architettura di Venezia dovesse risultare inferiore alla somma che l'Istituto stesso e' tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, le predette Societa' si impegnano di versare all'Istituto nella proporzione del 50% la Societa' Montecatini e del 25% ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza, a decorrere dalla data nella quale si sara' determinato il maggior costo del mantenimento del posto. Le anzidette Societa' si obbligano altresi' ad aumentare ciascuna nelle proporzioni indicate nel comma precedente e con decorrenza dalla data di cui sopra, il contributo del 20% fissato dall'art. 3 della presente convenzione, in relazione alle integrazioni che dovranno eventualmente apportarsi alla suindicata somma di L. 2.600.000.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 6
Art. 6. L'Istituto universitario di architettura di Venezia in esecuzione degli impegni assunti dalle Societa' finanziatrici, si obbliga: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente spettanti ai titolare della cattedra di caratteri distributivi degli edifici, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) a destinare a dotazione della cattedra di che trattasi la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) a versare annualmente allo Stato la somma di lire 520.000, che gli sara' corrisposta complessivamente dalle predette Societa', in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma indicata nel secondo comma dell'art. 5, con esonero dell'Istituto medesimo da ogni altro obbligo o responsabilita'.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per ulteriori successivi periodi di anni dieci, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 8
Art. 8. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati i contributi secondo quanto disposto dall'art. 5, al verificarsi delle condizioni ivi previste; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualunque momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla convenzione medesima. In tutti i tre casi anzidetti il posto di professore di ruolo di caratteri distributivi degli edifici s'intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, e' esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva allorche' sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, di cui ho dato lettura ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di 3 (tre) fogli scritti su dieci pagine intere e fin qui dell'undicesima. F.to Giuseppe Samona' F.to Piero Lecis F.to Ferruccio Ferrarin F.to Francesco Boella F.to Eugenio Dall'Armi, ufficiale rogante. Registrato a Venezia, Ufficio atti civili, addi' 22 luglio 1958, n. 513, vol. 300 atti pubblici Esatte lire gratis. p. Il direttore: F.to GREGO Elena, vice procuratore
Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-Atto Aggiuntivo
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