DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1959, n. 1203

Type DPR
Publication 1959-11-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

CAPO I Concorsi per merito distinto

Art. 1

I concorsi per merito distinto, previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per il passaggio anticipato degli insegnanti elementari alla terza e alla quarta classe di stipendio, sono indetti dai provveditori agli studi ogni anno, nel mese di settembre. I bandi indicano, per ciascun concorso, il numero dei posti da conferire nonche' il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti. I bandi dei concorsi sono pubblicati da ciascun provveditore agli studi mediante affissione per un periodo di quindici giorni all'albo del Provveditorato. Nel periodo di tempo indicato i bandi medesimi sono affissi negli uffici degli Ispettorati di circoscrizione e delle Direzioni didattiche e un congruo numero di essi e' depositato, per la consultazione, da parte degli interessati, negli uffici delle Direzioni didattiche. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli valutabili non puo' essere inferiore a trenta giorni dall'ultimo giorno del periodo di pubblicazione dei bandi; domande e titoli devono essere presentati al provveditore agli studi competente.

Art. 2

Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e' pari alla meta' del numero degli insegnanti elementari, titolari nella Provincia in cui e' indetto il concorso, la cui anzianita' d'ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio, dalla tabella A annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165. Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio e' pari ad un quarto del numero degli insegnanti elementari titolari nella stessa Provincia in cui e' indetto il concorso, la cui anzianita' nella terza classe di stipendio, calcolata al 1 ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla quarta classe di stipendio, dalla citata tabella. Al fine di comprendere nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso gli insegnanti trasferiti da altra Provincia, i provveditori agli studi della Provincia di origine devono trasmettere i documenti necessari entro il mese di agosto di ogni anno.

Art. 3

Possono partecipare ai concorsi per merito distinto gli insegnanti elementari che alla data del 1 ottobre successivo al bando del concorso appartengono ai ruoli degli insegnanti della Provincia cui si riferisce il concorso e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165. La posizione di anzianita' utile per l'ammissione ai concorsi e' quella maturata a tutto il 30 settembre dello anno solare in cui i concorsi sono indetti ed e' determinata con l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 2, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958; n. 165. Nella determinazione del periodo di servizio effettivo, previsto dalla lettera b) dell'art. 4 della, legge 13 marzo 1958, n. 165, si tiene conto del servizio prestato nella posizione di comando. Al concorso per esami e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio non sono ammessi coloro che, avendo gia' partecipato al precedente concorso, non abbiano conseguito la votazione minima stabilita nel secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 4

Il provveditore agli studi accerta il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai concorsi per merito distinto. Le eventuali esclusioni dai concorsi sono disposte con decreto motivato dal provveditore agli studi. Avverso la esclusione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione da presentare entro il termine di trenta giorni da quello di ricezione del relativo decreto. Il ricorso gerarchico e' presentato dall'interessato agli uffici del Provveditorato agli studi ed e' pubblicato dal provveditore agli studi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. In attesa della decisione del ricorso, il ricorrente e' ammesso condizionatamente al concorso dal provveditore agli studi.

Art. 5

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto sono nominate dai provveditore agli studi successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Ciascuna Commissione e' costituita: 1) di un docente universitario di discipline filosofiche, pedagogiche, letterarie e affini o di un preside di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, preferibilmente di Istituto magistrale, con funzioni di presidente; 2) di due professori ordinari di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, dei quali uno di filosofia e pedagogia e uno di lettere italiane; 3) di un ispettore scolastico o di un direttore didattico; 4) di un maestro elementare di ruolo, appartenente all'ultima classe di stipendio, che per titoli di cultura, esperienza e capacita' didattica dia particolare affidamento. A ciascuna Commissione e' aggregato un impiegato del Provveditorato agli studi, con funzioni di segretario. In relazione al numero dei concorrenti, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli possono essere integrate da sottocommissioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto coloro che siano fra loro parenti o affini entro il quarto grado compreso, coloro che, entro lo stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti nonche', per il concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, coloro che abbiano preparato a qualsiasi titolo qualcuno dei concorrenti alle prove del concorso. Il provveditore agli studi, qualora venga a mancare qualcuno dei membri delle Commissioni giudicatrici, provvede alla sostituzione con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso gia' compiute.

Art. 7

Il concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e' per esami e per titoli. Gli esami consistono in una prova scritta e in una lezione. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema pedagogico-didattico, con particolare riguardo ai problemi attuali e ai vigenti programmi della scuola primaria. Il tema, unico per tutti i Provveditorati agli studi, e' assegnato dal Ministero della pubblica istruzione. La prova scritta ha luogo nello stesso giorno e alla stessa ora in tutte le citta' sedi dei Provveditorati agli studi. La lezione che il candidato deve presentare oralmente alla, Commissione consiste nella impostazione didattica di un argomento tratto dai programmi anzidetti, e nella giustificazione della impostazione medesima. L'argomento della lezione e' sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8

La Commissione del concorso per esami e per titoli dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli valutabili. Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti, di cui al precedente comma, rispettivamente tra le prove di esame e le categorie dei titoli valutabili previste dall'art. 10. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione prima delle prove di esame.

Art. 9

Nel concorso per esami e per titoli, sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi. Ai candidati ammessi a sostenere la lezione e' data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta. L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati a sostenere la prova della lezione e' stabilito dalla Commissione. Del giorno fissato per la lezione e' data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Decade dal diritto di sostenere la prova della lezione il candidato che non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che non sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora, la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, puo' essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova della lezione, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto nel quale si svolge la prova stessa.

Art. 10

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone di 100 punti: a) 50 punti per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio; b) 50 punti per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti alla preparazione culturale e all'attivita' professionale dei candidati. Tra i titoli di merito di carattere didattico e di servizio la Commissione giudicatrice comprende le qualifiche non inferiori a "distinto", i servizi prestati in classi e scuole speciali nonche' nelle scuole pluriclassi di cui all'art. 2 della legge 1 marzo 1957, n. 90, particolari attestazioni di valore didattico, servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche. Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni ritenute di valore positivo, del risultato conseguito in concorsi magistrali per effetto dei quali fu ottenuta la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto, del diploma di abilitazione alla direzione didattica, o alla vigilanza scolastica, dei diplomi di laurea, dei diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi di specializzazione per maestri elementari, organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, della attivita' professionale svolta in seno ad organi scolastici o a favore di enti di cultura. Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile comportano una detrazione di punti. Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 11

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con la indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori. Nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle piove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore ad ottanta su cento. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla valutazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso. La Commissione del concorso per soli titoli compila la graduatoria di merito dei concorrenti: in essa risultano vincitori, nell'ordine, quei candidati, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento. A parita' di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianita' di servizio e, subordinatamente, a quello piu' anziano di eta'.

Art. 12

Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate dopo l'approvazione da parte del provveditore agli studi, mediante affissione all'albo per un periodo di quindici giorni. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Una copia delle graduatorie e una copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici sullo svolgimento e sui risultati dei concorsi sono inviate al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13

Con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del bando, i vincitori dei concorsi per merito distinto conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato. Norma transitoria

Art. 14

Per l'anno 1958 il numero dei posti da mettere a concorso sara' provvisoriamente calcolato in base al numero dei maestri che risultavano trovarsi al 1 ottobre 1958 nei ruoli provinciali nelle condizioni indicate per la partecipazione ai concorsi e sara' completato secondo il numero esatto risultante dalle operazioni di ricostruzione della carriera, a norma della legge 13 marzo 1958, n. 165. Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 1 ottobre 1958 erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165. Gli insegnanti sono ammessi a partecipare al concorso indetto dal Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestavano servizio alla data del 1 ottobre 1958. I vincitori conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore con effetto dal 1 ottobre 1958, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli successivamente accertati come disponibili, ai sensi del primo comma.

CAPO II Attribuzione anticipata per merito dell'aumento periodico di stipendio

Art. 15

L'aumento periodico anticipato per merito, previsto dall'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' da attribuire agli insegnanti, con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell'ultimo aumento periodico in godimento, conseguito per anzianita', non appena abbiano compiuto nella classe nella quale conseguono l'anticipazione, tre anni scolastici di servizio consecutivi, valutabili come anni interi, qualificati "ottimo". Il beneficio di cui al precedente comma non puo' essere accordato per piu' di una volta in ciascuna classe.

Art. 16

Lo scrutinio per merito comparativo previsto dallo art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito agli insegnanti che fruiscono dell'ultima classe di stipendio della carriera, ha luogo ogni anno dopo il 30 settembre.

Art. 17

Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 15, abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare.

Art. 18

Alle operazioni di scrutinio provvede per ogni provincia una apposita Commissione.

Art. 19

La Commissione e' composta: a) di un funzionario del ruolo dei Provveditorati, con qualifica non inferiore a vice provveditore, con funzioni di presidente; b) di un ispettore scolastico; c) di un direttore didattico. Alla Commissione e' assegnato, per il disimpegno delle mansioni di segretario, un impiegato del Provveditorato.

Art. 20

La Commissione e' nominata dal provveditore agli studi.

Art. 21

Ai fini della formazione del giudizio comparativo per gli insegnanti di cui all'art. 17, la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato, da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuita', all'efficacia educativa e didattica del servizio reso dallo insegnante, a particolari attestazioni di valore didattico, a servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche, alla preparazione culturale e alla attivita' professionale di maestro e di ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalita' dell'insegnante. Compiuta la valutazione comparativa dei singoli insegnanti la Commissione designa, elencandoli nell'ordine di merito, i piu' meritevoli fino alla concorrenza del 50% del numero degli ammessi allo scrutinio.

Art. 22

Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarita' del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati ed attribuisce, seguendo il criterio di cui all'art. 15, l'aumento periodico anticipato.

GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 49. - VILLA

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