DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 1207

Type DPR
Publication 1959-09-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sull'istituzione del monopolio statale delle banane, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 899, modificato dal regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per la grazia e giustizia e per i trasporti; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane.

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - COLOMBO - GONELLA - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 48. - VILLA

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 1

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane Art. 1. La vendita all'ingrosso delle banane e' effettuata dalla Azienda Monopolio Banane per mezzo di concessionari. Con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, e per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono delimitate le zone di smercio. Con lo stesso decreto o con decreto successivo sono determinati per ogni zona di smercio il numero dei concessionari e le sedi di esercizio delle singole concessioni. Ogni concessionario ha il magazzino principale nella sede di esercizio e puo' aprire magazzini secondari in altre localita' della zona di smercio nella quale e' autorizzato ad operare. Le zone di smercio e il numero di concessionari per ogni zona sono determinati in modo che, tenuto conto dello smercio medio locale, a ciascun concessionario sia conferita un'assegnazione non superiore a quintali cinquemila ne' inferiore a tremila all'anno. Se nel corso delle concessioni si verifica, in una o piu' zone o anche sul mercato nazionale, una maggiore richiesta di banane, e' in facolta' dell'Azienda di accordare nuove concessioni, ove cio' non implichi riduzione delle assegnazioni in atto, oppure di aumentare ai concessionari le rispettive quote gia' assegnate, in modo pero' che, in nessun caso, ad un singolo concessionario risultino assegnati piu' di quintali ottomila in ragione d'anno. Qualora l'assegnazione superi in un anno la quota originariamente assegnata al concessionario, e' dovuto dallo stesso un proporzionale aumento del canone.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 2

Art. 2. Le concessioni di vendita all'ingrosso delle banane sono conferite mediante pubblica gara a norma della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Il bando di gara, da emanarsi dall'Azienda e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, deve indicare: a) la zona di smercio delle singole concessioni; b) il numero di quintali costituenti l'assegnazione annua della concessione; c) il canone annuo minimo dovuto dal concessionario; d) l'ammontare della fideiussione da prestarsi in misura non inferiore al valore di due assegnazioni medie; e) le modalita' e i termini della gara. I concorrenti dovranno inoltre dimostrare di avere piena disponibilita' dei locali e delle attrezzature ritenute dalla Azienda indispensabili e idonee all'esercizio per la concessione. L'Azienda dovra' provvedere ad assumere ogni utile informazione atta ad accertare la consistenza economico-finanziaria dei concorrenti. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti dai concorrenti alla data della scadenza del termine del bando di concorso e, comunque, prima dell'espletamento della gara. La gara avviene mediante offerta segreta di aumento del minimo predetto. Non si tiene conto delle offerte inferiori a tale minimo o superiori ad un massimo indicato dall'Azienda in una scheda segreta. Il minimo e il massimo anzidetti sono fissati in cifra assoluta in misura da costituire efficace mezzo di selezione dei concorrenti entro limiti di economicita' dell'esercizio della concessione. La concessione e' aggiudicata al migliore offerente. In caso di parita', e' preferito il concorrente che gia' sia concessionario di vendita all'ingrosso di banane, e, in mancanza, si provvede mediante sorteggio. Non si puo' concorrere a piu' di quattro concessioni in tutto il territorio della Repubblica e non si puo' essere titolari di piu' di due concessioni.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 3

Art. 3. Qualora una o piu' gare vadano deserte e' in facolta' della Azienda di indire nuove gare, stabilendo condizioni di canone piu' favorevoli ai concorrenti, o di provvedere mediante licitazione privata.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 4

Art. 4. La concessione, previa sottoscrizione del disciplinare pubblicato col bando di concorso, e' conferita con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro per l'industria e commercio. Il disciplinare preveduto dal comma precedente e' formato, con gli opportuni adattamenti, sulla base del disciplinare tipo, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 5

Art. 5. Le persone fisiche che concorrono alle gare per le concessioni di vendita all'ingrosso delle banane debbono essere: 1) maggiorenni o minori abilitati al commercio; 2) cittadini italiani; 3) Iscritti da almeno due anni ad una Camera di commercio, in dipendenza della loro attivita' commerciale di grossisti, in materia di prodotti ortofrutticoli; 4) dotate di idonea e sufficiente esperienza acquisita nel ramo bananiero nonche' fisicamente idonee all'esercizio della concessione.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 6

Art. 6. Non puo' concorrere alle gare per concessioni di vendita all'ingrosso di banane: 1) chi sia interdetto o inabilitato; 2) chi sia stato dichiarato fallito, fino a che non abbia ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti; 3) chi abbia riportato condanne; a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica o per vilipendio delle assemblee legislative; b) per delitto che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata; c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se prevista dal [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), in trenta giorni di reclusione, a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 4) chi nella gestione di concessioni di vendita di banane o di altri generi di monopolio dello Stato abbia dato luogo ad inconvenienti o a rilievi che lo dimostrino non idoneo o non meritevole di fiducia da parte dell'Amministrazione; 5) chi non abbia tenuto buona condotta.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 7

Art. 7. E' causa d'incompatibilita' con la qualita' di concessionario trovarsi nella condizione: a) di rivenditore al dettaglio di banane; b) di dipendente, con qualsiasi qualifica, dall'Azienda o di congiunto, entro il quarto grado, del dipendente medesimo; c) di prestatore d'opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. L'incompatibilita' non impedisce la partecipazione alla gara, salvo il caso stabilito nella lettera b).

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 8

Art. 8. Le societa', a responsabilita' limitata o per azioni, anche cooperative, devono: a) essere regolarmente costituite; b) comprendere tra i loro fini statutari l'attivita' commerciale di grossista in materia di prodotti ortofrutticoli; c) possedere il requisito di cui al n. 3) dell'art. 5; d) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 numeri 2) e 4); e) non essere compresa fra quelle indicate nel libro quinto, titolo V, capo IX del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); f) essere amministrate da persone fornite dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1), 2) e 4), e che non si trovino nelle condizioni previste negli articoli 6 e 7. Per le altre societa' si ha riguardo inoltre alle persone dei soci aventi responsabilita' illimitata.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 9

Art. 9. La durata delle concessioni non puo' superare i tre anni. Alla scadenza, e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire su richiesta del concessionario, che non abbia dato luogo ad inconvenienti o rilievi, il rinnovo della concessione mediante trattativa privata, a condizioni di canone per l'Amministrazione piu' favorevole delle precedenti.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 10

Art. 10. Decade dalla concessione chi perde i requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 8, chi viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6, chi incorre nelle cause di incompatibilita' previste dall'art. 7 e chi contravviene alle norme del presente regolamento, al disciplinare e alle leggi e disposizioni da osservarsi nel commercio delle banane. La decadenza e' pronunciata con decreto del Ministro per le finanze emanato di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 11

Art. 11. Il Ministro per le finanze puo' sospendere dalla concessione il concessionario sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 6.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 12

Art. 12. Se una concessione rimane vacante nel corso della sua durata, l'Azienda indice una nuova gara. In attesa dell'assegnazione al nuovo titolare, l'Azienda attribuisce, a titolo provvisorio, la quota agli altri concessionari della zona o delle zone viciniori. Se la vacanza e' dovuta a morte o ad inabilita' sopraggiunta del concessionario, l'Azienda puo' consentire che per il residuo periodo di durata, la concessione sia trasferita al coniuge o ad altro congiunto entro il quarto grado, che possegga i requisiti stabiliti nell'art. 5, nn. 1), 2) e 4) e non si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 13

Art. 13. Il concessionario puo' essere autorizzato dall'Azienda ad esercitare la vendita al minuto delle banane per una parte della sua quota di assegnazione, da stabilirsi dall'Azienda in una misura non superiore al dieci per cento.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 14

Art. 14. Le concessioni di vendita all'ingrosso delle banane non possono essere cedute o trasferite a qualsiasi titolo. Ogni modificazione delle ditte o delle societa' concessionarie, nonche' la sostituzione dei loro amministratori, devono essere previamente comunicate all'Azienda per riceverne il nulla osta ai fini del mantenimento della concessione.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 15

Art. 15. La consegna delle banane ai concessionari e' fatta dalla Azienda sulla banchina dei porti di arrivo. All'atto della consegna un funzionario dell'Azienda, in presenza di un esperto designato dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, procede all'accertamento merceologico dello stato della merce e ne stabilisce l'eventuale coefficiente di svalutazione in rapporto alle caratteristiche merceologiche stesse. L'Azienda Monopolio Banane, viste le risultanze dell'accertamento, a norma del regolamento approvato con [regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-27;1880), stabilira' successivamente il prezzo di vendita in rapporto al prezzo massimo stabilito. annualmente ai sensi dell'[art. 2 del regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-01-07;227~art2), convertito nella [legge 30 dicembre 1938, n. 2086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-12-30;2086). Qualora l'esperto della Camera di commercio, industria ed agricoltura dissenta dal giudizio espresso dal funzionario dell'Azienda Monopolio Banane, la speciale Commissione di banchina da costituirsi a norma dell'art. 16 in ciascun porto di scarico delle banane sara' chiamata ad esprimere il proprio giudizio, che sara' definitivo.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 16

Art. 16. Le Commissioni di banchina previste dal precedente art. 15, sono composte da un presidente e da due membri e sono nominate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Il presidente e' designato dal presidente del Tribunale nel cui circondario e' compreso il porto di scarico delle banane. I due membri sono designati rispettivamente dall'Azienda e dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della circoscrizione. Il direttore dell'Ufficio fitopatologico competente o altro esperto dal medesimo designato, partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo. Nello stesso modo si provvede per la nomina del presidente e dei membri supplenti. Le Commissioni durano in carica un triennio. Alla scadenza del triennio vengono rinnovate anche le nomine eventualmente conferite nel corso di esso. I componenti uscenti possono essere confermati.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 17

Art. 17. Le spese del trasporto ferroviario delle banane dai porti di scarico ai magazzini principali di lavorazione e maturazione dei concessionari sono a carico dell'Azienda, restando peraltro a carico dei concessionari ogni rischio inerente alla merce dal momento della consegna fattane loro in banchina.

Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane-art. 18

Art. 18. L'Azienda controlla l'esercizio delle concessioni con facolta' di ispezione e di accesso nelle sedi e negli impianti dei concessionari. Il Ministro per le finanze: TAVIANI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.