DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1213
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081, 5 settembre 1942, n. 1739, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458 e con i decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1227, 4 febbraio 1955, n. 134, e 2 agosto 1955, n. 910;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduta la legge 3 dicembre 1957, n. 1210;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Le norme dello statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
Art. 2
I posti di professore di ruolo, assegnati all'Istituto anzidetto, in applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, sono cosi' ripartiti: Facolta' di scienze nautiche . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 Facolta' di economia marittima . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 Alla Facolta' di economia marittima viene altresi' assegnato il posto di professore di ruolo istituito con la convenzione approvata con proprio decreto in data 2 novembre 1952, n. 1381.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 63. - VILLA
Statuto- art. 1
Statuto Art. 1. L'Istituto universitario navale ha per fine: a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione; b) di preparare all'esercizio della professione e degli uffici attinenti alla industria e al commercio marittimo. Esso e' governato dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto da leggi e regolamenti.
Statuto- art. 2
Art. 2. L'anno accademico e' inaugurato in seduta solenne con l'intervento in forma ufficiale del corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti.
Statuto- art. 3
Art. 3. L'Istituto e' costituito dalle seguenti Facolta': a) Facolta' di scienze nautiche; b) Facolta' di economia marittima.
Statuto- art. 4
Art. 4. Lo studente puo', in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di laurea, purche' ne faccia domanda nei termini prescritti per la iscrizione. Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della Facolta' delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere. In ogni caso, lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire al corso di laurea cui aspira.
Statuto- art. 5
Art. 5. Oltre ai corsi ufficiali, nell'Istituto possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato. I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso il mese di giugno. Il Consiglio della Facolta', esaminati i programmi presentati, li coordina fra loro e con i corsi ufficiali.
Statuto- art. 6
Art. 6. Le Facolta', su richiesta di pubblica autorita' ed anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente pareri su questioni di loro speciale competenza. I proventi eventuali sono dal Consiglio di amministrazione destinati a vantaggio dell'istituto.
Statuto- art. 7
Art. 7. Le Facolta' dell'Istituto, al pari delle altre, sono governate da un preside eletto da ciascuna. I presidi, in unione col direttore, che li presiede, formano il Senato accademico. Le attribuzioni del Senato accademico sono quelle fissate dall'art. 7° del Regolamento generale universitario. Ciascuna Facolta' nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Statuto- art. 8
Art. 8. Il governo dell'Istituto appartiene alle seguenti autorita': 1) direttore dell'Istituto; 2) Corpo accademico; 3) Senato accademico; 4) Consiglio di amministrazione; 5) presidi delle Facolta'; 6) Consigli delle Facolta'.
Statuto- art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) del direttore che lo presiede; b) di due membri designati collegialmente dei presidi delle Facolta' tra i professori di ruolo che appartengono all'Istituto; c) di tre rappresentanti del Governo: a) l'intendente di finanza della Provincia; b) persona scelta dal Ministero della pubblica istruzione fra quelle di riconosciuta competenza nel campo dell'attivita' armatoriale; c) persona designata dal Mistero della marina mercantile; d) di tre rappresentanti rispettivamente della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del comune di Napoli; e) del direttore amministrativo. Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 100.000, hanno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante. I delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le finzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo dall'Istituto.
Statuto- art. 10
Art. 10. Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche. Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti.
Statuto- art. 11
Art. 11. Il Senato accademico puo' dichiarare non valido agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Statuto- art. 12
Art. 12. La Facolta' di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche. La durata del corso degli studi per la laurea in discipline nautiche e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica e il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici). Per gli studenti provenienti da altre Facolta' o da altre Universita', sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo, e per quelli provenienti da Universita' straniere, le autorita' accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.
Statuto- art. 13
Art. 13. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale); 2) geometria analitica, con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale); 3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 4) fisica sperimentale (biennale); 5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 6) lingua straniera (biennale); 7) astronomia generale e sferica; 8) astronomia geodetica; 9) astronomia nautica (biennale); 10) arte navale (biennale); 11) navigazione e magnetismo navale (biennale); 12) meteorologia e oceanografia; 13) elementi di architettura e costruzioni navali; 14) macchine marine; 15) idrografia; 16) elettrotecnica applicata alla nave; 17) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche; 18) esercitazioni di fisica sperimentale; 19) radiotecnica. Sono insegnamenti complementari: 1) navigazione aerea; 2) statistica applicata ai fenomeni naturali; 3) lingua francese o inglese o tedesca. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da lui scelti fra i complementari.
Statuto- art. 14
Art. 14. Lo studente non puo' sostenere l'esame di meccanica razionale, ove non abbia superato l'esame di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, ne' gli esami di astronomia generale e sferica, di astronomia geodetica, di astronomia nautica e di navigazione e magnetismo navale, ove non abbia superato gli esami di: analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica e di meccanica razionale; ne quello di meteorologia e oceanografica, ove non abbia superato l'esame di fisica sperimentale; ne' l'esame di radiotecnica, ove non abbia superato quello di elettrotecnica applicata alla nave; ne' l'esame di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, ove non abbia superato quello di radiotecnica.
Statuto- art. 15
Art. 15. Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o al termine del biennio.
Statuto- art. 16
Art. 16. L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla Facolta'; b) nella discussione di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali devono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea.
Statuto- art. 17
Art. 17. La Facolta' di economia marittima conferisce la laurea in scienze economiche-marittime. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze economiche-marittime e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici nautici, commerciali, industriali, agrari e per geometri. Per gli studenti provenienti da altre Facolta' o da altre Universita', sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo, e per quelli provenienti da Universita' straniere, le autorita' accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.
Statuto- art. 18
Art. 18. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di diritto privato; 2) istituzioni di diritto pubblico; 3) diritto del lavoro, in particolare marittimo e portuale; 4) diritto commerciale; 5) diritto internazionale; 6) scienza delle finanze diritto finanziario; 7) economia politica (biennale); 8) statistica metodologica ed economica (biennale); 9) matematica generale; 10) matematica finanziaria; 11) lingua straniera (biennale); 12) diritto della navigazione (biennale); 13) economia dei trasporti marittimi (biennale); 14) geografia economica; 15) storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione; 16) ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione (biennale); 17) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione; 18) tecnica della navigazione; 19) tecnica delle costruzioni navali ed estimo navale; 20) merceologia. Sono insegnamenti complementari: 1) storia del diritto della navigazione; 2) storia e politica navale; 3) lingua francese o inglese o tedesca; 4) diritto amministrativo; 5) diritto industriale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di uno, da lui scelto fra gli insegnamenti complementari.
Statuto- art. 19
Art. 19. Lo studente non puo' sostenere l'esame di diritto commerciale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto del lavoro, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto internazionale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto della navigazione, ove non abbia superato quello di diritto commerciale e quello di diritto internazionale; l'esame di matematica finanziaria, ove non abbia superato quello di matematica generale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, ove non abbia superato quello di economia politica; l'esame di economia dei trasporti marittimi, ove non abbia superato quelli di economia politica e di statistica metodologica ed economica; l'esame di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, ove non abbia superato quello di ragioneria generale e applicata, in particolare alle imprese di navigazione.
Statuto- art. 20
Art. 20. Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e, per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o al termine del biennio.
Statuto- art. 21
Art. 21. L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta, su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla Facolta'; b) nella discussione di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali devono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali debbono essere depositati in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
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