DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1224
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 20 ottobre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della, Universita' di Genova nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettarli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 112. - VILLA
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 1
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la "Neurochirurgia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentocinquantanove a questo di 20 del mese di ottobre, nella sede dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi n. 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Cereti Carlo di fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita', alla stipulazione del presente atto con delibera in data 15 ottobre 1959; sig. avv. Maggio Giovanni di Luigi, da Valparaiso, (Cile), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 22 aprile 1959 dal Consiglio provinciale di Genova; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, Premesso che l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "Neurochirurgia" al fine di assicurare particolare incremento nel campo della patologia del sistema nervoso di dominio chirurgico, non solo nelle sue espressioni biologiche ma anche in quelle cliniche di diagnosi precoce e di terapia; che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Amministrazione provinciale di Genova ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra; che l'insegnamento della Neurochirurgia e compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Genova, e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Neurochirurgia.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 2
Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruoto di Neurochirurgia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 3.080.000 (tremilioniottantamila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di Neurochirurgia di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 3.080.000.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 4
Art. 4. L'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 616.000 (seicentosedicimila), pari cioe' al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta Amministrazione provinciale di Genova si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della Neurochirurgia, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 616.000 (seicentosedicimila) che le verra' corrisposta dall'Amministrazione provinciale di Genova in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di Neurochirurgia la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno affluire al capitolo 19 - art. 13 - Ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nei quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di Neurochirurgia si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Genova del professore titolare della cattedra di Neurochirurgia e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Genova-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 dei testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: F.to prof. Carlo Cereti, in detta qualita ' F.to avv. Giovanni Maggio F.to dott. Mario Alburno, rogante Atti pubblici di Genova - Registrato al vol. 820, n. 008360 il 21 ottobre 1959 (gratis). Il Direttore
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