DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162, concernente la delega al Governo di apportare alle disposizioni del vigente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.
Art. 2
Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 50. - VILLA
Allegato- art. 1
Art. 1. ((Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.))
Allegato- art. 2
Art. 2. Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.
Allegato- art. 3
Art. 3. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna. Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresi', indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza. Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.
Allegato- art. 4
Art. 4. Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di eta' gli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) buona condotta; 4) idoneita' fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'[art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art127-letd), o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Le donne non sono ammesse al concorso. Il Ministro puo' disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.
Allegato- art. 5
Art. 5. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il Ministero provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Allegato- art. 6
Art. 6. L'esame di concorso consta: 1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di ordinamento giudiziario; b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti; 2) di una prova orale sulle predette materie nonche' su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli. Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.
Allegato- art. 7
Art. 7. ((L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta: 1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede; 2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari; 3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari; 4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive; 5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio)). Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina, altresi', i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.
Allegato- art. 8
Art. 8. Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facolta' di stabilire, con decreto, le sedi di Corte di appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte e' affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati di appello, nominati dal presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal piu' anziano. Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza. Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci. A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari. La prova orale ha sempre luogo in Roma.
Allegato- art. 9
Art. 9. La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario. Se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi e' conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.
Allegato- art. 10
Art. 10. Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in- modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrita' del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario. E' escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della dettatura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro. I lavori debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro di ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Allegato- art. 11
Art. 11. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte di appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione e' immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.
Allegato- art. 12
Art. 12. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna. Ogni giorno, al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte impieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario. Quando gli esami scritti hanno luogo in piu' sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, impiego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte di appello.
Allegato- art. 13
Art. 13. Esaurite le prove scritte, la Commissione e' convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori. La Commissione, constatata l'integrita' dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato. La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; la annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti I lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti gia' annotati sui rispettivi lavori.
Allegato- art. 14
Art. 14. La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso e' definitiva.
Allegato- art. 15
Art. 15. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa e' pubblica; non puo' durare meno di quindici minuti ne' piu' di trenta. Ogni componente della Commissione puo' interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente puo' all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti. Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed e' aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento e' deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale. Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.
Allegato- art. 16
Art. 16. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3. Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto a riserva di un maggior numero di posti.
Allegato- art. 17
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