DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229

Type DPR
Publication 1959-12-15
Ultimo aggiornamento 2015-08-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162, concernente la delega al Governo di apportare alle disposizioni del vigente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

E' approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.

Art. 2

Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 50. - VILLA

Allegato- art. 1

Art. 1. ((Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.))

Allegato- art. 2

Art. 2. Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

Allegato- art. 3

Art. 3. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna. Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresi', indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza. Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.

Allegato- art. 4

Art. 4. Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di eta' gli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) buona condotta; 4) idoneita' fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'[art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art127-letd), o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Le donne non sono ammesse al concorso. Il Ministro puo' disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Allegato- art. 5

Art. 5. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il Ministero provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Allegato- art. 6

Art. 6. L'esame di concorso consta: 1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di ordinamento giudiziario; b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti; 2) di una prova orale sulle predette materie nonche' su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli. Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Allegato- art. 7

Art. 7. ((L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta: 1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede; 2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari; 3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari; 4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive; 5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio)). Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina, altresi', i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.

Allegato- art. 8

Art. 8. Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facolta' di stabilire, con decreto, le sedi di Corte di appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte e' affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati di appello, nominati dal presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal piu' anziano. Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza. Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci. A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari. La prova orale ha sempre luogo in Roma.

Allegato- art. 9

Art. 9. La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario. Se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi e' conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

Allegato- art. 10

Art. 10. Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in- modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrita' del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario. E' escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della dettatura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro. I lavori debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro di ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Allegato- art. 11

Art. 11. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte di appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione e' immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.

Allegato- art. 12

Art. 12. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna. Ogni giorno, al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte impieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario. Quando gli esami scritti hanno luogo in piu' sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, impiego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte di appello.

Allegato- art. 13

Art. 13. Esaurite le prove scritte, la Commissione e' convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori. La Commissione, constatata l'integrita' dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato. La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; la annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti I lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti gia' annotati sui rispettivi lavori.

Allegato- art. 14

Art. 14. La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso e' definitiva.

Allegato- art. 15

Art. 15. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa e' pubblica; non puo' durare meno di quindici minuti ne' piu' di trenta. Ogni componente della Commissione puo' interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente puo' all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti. Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed e' aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento e' deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale. Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.

Allegato- art. 16

Art. 16. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3. Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto a riserva di un maggior numero di posti.

Allegato- art. 17

Art. 17. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'espletamento delle operazioni d'esame si redige giorno per giorno processo verbale, nel quale deve essere inserito anche il testo delle deliberazioni eventualmente adottate. Il verbale e' sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. Il presidente, al termine dei lavori della Commissione, redige, sullo svolgimento del concorso, una succinta relazione, che trasmette al Ministro insieme con la graduatoria.

Allegato- art. 18

Art. 18. Il Ministro ha facolta' di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarita'.

Allegato- art. 19

Art. 19. Il Ministro, accertata la regolarita' del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4. La graduatoria dei vincitori e quella dei concorrenti dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data dell'inserzione decorre il termine per le eventuali impugnative. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato; d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. I candidati che appartengano al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico; sono esonerati invece dalla presentazione dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 4.

Allegato- art. 20

Art. 20. Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha pero' facolta' di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi e assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura. Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresi', gli emolumenti di cui all'art. 152.

Allegato- art. 21

Art. 21. L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento puo' essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

Allegato- art. 22

Art. 22. L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione. Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

Allegato- art. 23

Art. 23. Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni. Il provvedimento di sospensione e' immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente. In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio. Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonche' mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si e' verificata la cessazione dal servizio. Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso. Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

Allegato- art. 24

Art. 24. L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina. Il Ministro puo' abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non puo' prorogato. Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.

Allegato- art. 25

Art. 25. Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina. Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nello esercizio delle sue funzioni. Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.

Allegato- art. 26

Art. 26. L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.

Allegato- art. 27

Art. 27. L'ufficiale giudiziario non puo' assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro. Puo' ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; puo', altresi', essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Puo' accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive, E' in facolta' del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attivita' che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attivita' incompatibile con le sue funzioni. La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attivita' incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio. Il presidente del tribunale o il pretore e' tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Allegato- art. 28

Art. 28. L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

Allegato- art. 29

Art. 29. I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia. Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale Comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parita' di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza, della lingua tedesca.

Allegato- art. 30

Art. 30. Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario puo' essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilita' giuridica o morale determinata da qualsiasi causa. Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbano essere ricoperta d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento (debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci. Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 51, dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 29. L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non puo' essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilita'. All'ufficiale giudiziario trasferito, di ufficio, in altra sede, spettano le indennita' dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato il quale e' equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.

Allegato- art. 31

Art. 31. Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 24. Il Ministro puo' anche ordinare, per gravi motivi di ufficio, che l'ufficiale giudiziario continui a prestare servizio nella sede precedente per un periodo di tempo non superiore a, giorni trenta. In questo caso il termine di cui al primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale servizio. Nei casi di urgente necessita' il Ministro puo', inoltre, disporre che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Allegato- art. 32

Art. 32. Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario puo' esservi applicato altro ufficiale giudiziario o, se cio' non sia possibile per esigenze di servizio, un aiutante ufficiale giudiziario del distretto. Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero. In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante spetta l'indennita' di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169.

Allegato- art. 33

Art. 33. Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. ((5))

Allegato- art. 34

Art. 34. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato. Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.

Allegato- art. 35

Art. 35. Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero allo ufficiale giudiziario sostituito. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiali, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto. Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al quale e' addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione. Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.

Allegato- art. 36

Art. 36. Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio e' disimpegnato dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudizi addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.

Allegato- art. 37

Art. 37. Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, puo' essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata. L'assistenza all'udienza puo' essere demandata dai pretore ali messo di conciliazione.

Allegato- art. 38

Art. 38. Il congedo ordinario e' concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario e' concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dello ufficio. L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario e' considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all'art. 147 e della indennita' integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese. Negli uffici, ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al comma precedente e' dovuto sulla quota, eventualmente integrata dall'indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in congedo. L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace e' considerato in servizio e ha diritto ai trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonche' all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio. Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministero il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario.

Allegato- art. 39

Art. 39. L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro. Puo' anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita' in tal caso l'ufficiale giudiziario puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne puo', invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.

Allegato- art. 40

Art. 40. L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico. L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico piu' favorevole fra quello stabilito dall'articolo 148 e quello militare. Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall'art. 148 e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Allegato- art. 41

Art. 41. L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario. Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Questi accerta se l'infermita', dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazioni del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la spesa, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia: a tal fine egli dev'essere tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione, se non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole per l'ufficiale giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a suo carico. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, previo accertamento dell'idoneita' fisica dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le modalita' previste dai commi precedenti; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. Il Ministero puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute consente all'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, dispone la cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato un termine per la riassunzione del servizio. Durante l'aspettativa l'ufficiale giudiziario ha diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando interamente gli assegni per carichi di famiglia. Qualora l'infermita', che e' motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'ufficiale giudiziario all'intero assegno di cui al comma precedente. Ai procedimenti di accertamento della dipendenza della infermita', da causa di servizio si applicano le disposizioni di cui al [regio decreto 5 settembre 1895, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603), con le modificazioni ed aggiunte apportate dalle disposizioni del capo II del titolo IV del [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;386).

Allegato- art. 42

Art. 42. L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

Allegato- art. 43

Art. 43. L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspetativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo dell'ufficio. Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e puo', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. Questa, inoltre, puo' essere in qualunque momento revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato. L'aspettativa per motivi di famiglia non puo' eccedere la durata di un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto ad alcun assegno.

Allegato- art. 44

Art. 44. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermita' si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettiva per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto. Per comprovate ragioni di particolare gravita' il Ministro puo' concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.

Allegato- art. 45

Art. 45. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dagli articoli 41 e 44, l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermita' ad esercitare le funzioni e' dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 98.

Allegato- art. 46

Art. 46. Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermita', la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario. I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare. Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.

Allegato- art. 47

Art. 47. Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneita' alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51. La nomina e la revoca sono disposte con decreto dei Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.

Allegato- art. 48

Art. 48. L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. Egli non e' esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

Allegato- art. 49

Art. 49. Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario piu' anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio. Il segretario della Commissione e' nominato dal presidente della Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.

Allegato- art. 50

Art. 50. L'anzianita' di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato. Nell'anzianita' di servizio non e' computato il tempo trascorso: 1) in aspettativa per motivi di famiglia; 2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa, di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva; 3) in espiazione di pena detentiva; 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma; 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno della riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita', per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 e' computato per intero.

Allegato- art. 51

Art. 51. Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e di assunzione in servizio, e' determinato in base all'anzianita' riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148. Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della, loro posizione di graduatoria.

Allegato- art. 52

Art. 52. Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplice originale, uno Stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonche' dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della Procura generale della Corte di appello e al Ministero. In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto e' immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale e' stato trasferito. Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte di appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.

Allegato- art. 53

Art. 53. Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresi', indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.

Allegato- art. 54

Art. 54. Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, e' tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'. Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali. Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 53, egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Allegato- art. 55

Art. 55. Dal fascicolo debbono essere eliminati: a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario; b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci; c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati. In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento e' indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' ivi menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.

Allegato- art. 56

Art. 56. L'ufficiale giudiziario puo' chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e puo' altresi' chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti, ovvero la iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore generale della organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta. L'ufficiale giudiziario puo' ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese, estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I criteri per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio. L'importo e' corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.

Allegato- art. 57

Art. 57. Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio. Il rapporto si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". Tale giudizio deve essere motivato in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. Si deve tenere, altresi', conto di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' dell'ufficiale giudiziario. All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". Qualora per uno o piu' anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo, il giudizio complessivo e' formulato dalla Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in possesso degli uffici.

Allegato- art. 58

Art. 58. Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui e' addetto; nella seconda dev'essere compilato il rapporto informativo; nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato. Tale giudizio, trascritto su apposito modulo, e' comunicato all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la firma; l'interessato puo' chiedere per iscritto al capo dell'ufficio di prendere visione del rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficiale giudiziario, puo' ricorrere contro il giudizio complessivo alla Commissione di vigilanza e di disciplina, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso. La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo creda, opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, formula il giudizio con provvedimento definitivo. Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene inserito nel fascicolo personale.

Allegato- art. 59

Art. 59. Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto. Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario. Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti. I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarita' di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Allegato- art. 60

Art. 60. L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura. 2) l'ammenda disciplinare; 3) la sospensione; 4) la destituzione. Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli. I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello state matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.

Allegato- art. 61

Art. 61. La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa viene inflitta per negligenza e per lievi mancanze di servizio, nonche' per irregolare condotta.

Allegato- art. 62

Art. 62. L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, ne' superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'articolo 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta: a) per maggiore gravita' dei fatti per i quali e' prevista la censura; b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; c) per inosservanza del segreto di ufficio; d) per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente; e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.

Allegato- art. 63

Art. 63. La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta: a) per particolare gravita' dei fatti pur i quali e' prevista l'ammenda disciplinare; b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato; f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'[art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181~art4), in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; g) per uso dell'ufficio a fini personali; h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni. La sospensione puo' durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto. L'ufficiale giudiziario, al quale e' inflitta la sospensione, non puo' conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso art. 148: tale ritardo e' di tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.

Allegato- art. 64

Art. 64. All'ufficiale giudiziario sospeso e' concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla meta' dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall'art. 148, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Negli uffici, cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.

Allegato- art. 65

Art. 65. La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'ufficiale giudiziario; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi; f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attivita' del proprio ufficio: g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.

Allegato- art. 66

Art. 66. L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398); ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli [articoli 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art457), [495](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art495), [498 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art498), per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli [articoli 519](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art519), [520](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art520), [521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art521), [531](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art531), [532](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art532), [533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art533), [534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art534), [535](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art535), [536](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art536) e [537 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art537) e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((14)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.

Allegato- art. 67

Art. 67. All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Allegato- art. 68

Art. 68. Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresi' modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.

Allegato- art. 69

Art. 69. L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell'art. 66 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'[art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art566-com2), ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima anzianita' che aveva all'atto della destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria. All'ufficiale giudiziario assolto in seguito a giudizio di revisione spetta, per il periodo di destituzione, il trattamento economico previsto dall'art. 148 e spettano tutti gli altri assegni, non percepiti, a carico dello Stato; detto periodo e', altresi', utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Allegato- art. 70

Art. 70. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresi' nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Allegato- art. 71

Art. 71. Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.

Allegato- art. 72

Art. 72. L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovra' informare, per via gerarchica, il Ministero. L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato e' particolarmente grave, puo' essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro. Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.

Allegato- art. 73

Art. 73. Per gravi motivi il Ministro puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.

Allegato- art. 74

Art. 74. All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64. Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, non puo' disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall'art. 64 e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta e', invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare. La quota accantonata, quando non sia piu' dovuta, e' ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.

Allegato- art. 75

Art. 75. Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione. Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento, all'ufficiale giudiziario sono dovute, per il tempo eccedente la durata della punizione ovvero per tutto il tempo della sospensione cautelare sofferta, le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 74, salvo integrazione a carico dello Stato, qualora non sia stato raggiunto il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 148. Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennita' integrativa debbono calcolarsi per i suddetti periodi le quote accantonate e l'assegno alimentare percepiti. Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte, a titolo di assegno alimentare.

Allegato- art. 76

Art. 76. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione e' revocata. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento disciplinare a, norma dell'art. 84. Il procedimento disciplinare deve essere promosso dal Ministro entro centottanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa. Trascorso uno dei detti termini, la sospensione cessa e il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza di uno dei termini predetti estingue il procedimento disciplinare, che non puo' piu' essere rinnovato. Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare previsti nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio e al trattamento economico previsto dall'art. 75.

Allegato- art. 77

Art. 77. L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.

Allegato- art. 78

Art. 78. Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'[art. 566 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art566), la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Allegato- art. 79

Art. 79. La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza. Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato nelle forme stabilite dall'art. 81, assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni. La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'ufficiale giudiziario. Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa dal presidente del tribunale o dal pretore al presidente della Corte di appello insieme con le contestazioni e le giustificazioni. Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura l'ufficiale giudiziario puo' ricorrere alla Commissione di vigilanza e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La deliberazione motivata, della Commissione e' provvedimento definitivo.

Allegato- art. 80

Art. 80. Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, deve compiere gli accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della Corte di appello. Il presidente della Corte di appello che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un ufficiale giudiziario svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, provvede direttamente qualora egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente capo dell'ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'ufficiale giudiziario invitandolo a presentare le giustificazioni.

Allegato- art. 81

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