LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1233
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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